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Tag: Edilizia

Correttivo Codice Appalti approvato in Consiglio dei ministri

Approvato in Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2024 il cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 numero 36),

introducendo importanti modifiche che rispondono positivamente alle richieste avanzate da Confartigianato.

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, Confartigianato ritiene che le nuove disposizioni rappresentino un passo verso la valorizzazione delle piccole imprese nell’ambito degli appalti pubblici.

Tra le novità di maggiore interesse, l’art. 2 modifica l’art. 11 del Codice “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”, introducendo l’allegato I.01 che sana una criticità evidenziata già all’indomani della pubblicazione del d.lgs. 36/2023,

indicando tra l’altro che “Per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018”, dove il codice F015 indica il CCNL Edilizia Artigianato.

Si evidenzia poi che l’art. 24 modificativo dell’art. 61 del Codice, introduce il concetto di “riserva di appalto” per piccole e medie imprese, storica istanza di ANAEPA-Confartigianato Edilizia: “2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14,  ad eccezione dei casi di cui all’articolo 48,

comma 2, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese.

Tale principio è rafforzato anche all’articolo 41 (modificativo dell’articolo 119 del Codice appalti relativo alla disciplina del “Subappalto”), che recita:

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole medie imprese […] gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni

che si intende subappaltare le MPMI per ragioni legate all’oggetto alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.

Dalla lettura del testo appare pure positiva l’abrogazione dell’articolo 109 del Codice dei Contratti “Reputazione dell’impresa”, in accoglimento dell’istanza di Confartigianato,

che di fatto riproponeva il “rating d’impresa”, un meccanismo che rischiava di penalizzare le PMI, favorendo invece un sistema più inclusivo e accessibile.

Patente a crediti – Nota INL su regime sanzionatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9326/2024, ha fornito prime indicazioni in merito al regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti.

Come noto, infatti, l’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.L. n. 19/2024), prevede, nei confronti di coloro che operano nei cantieri in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa – non diffidabile – pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

A tale riguardo l’Ispettorato precisa che il valore sul quale calcolare l’importo della sanzione non è quello riferito al complesso dei lavori ma quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed il relativo costo.

Diversamente, nell’ipotesi in cui, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, il valore dei lavori non sia stato formalizzato ed indicato, nonché nel caso in cui il 10% del valore dei lavori sia inferiore alla soglia minima sanzionatoria, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento il limite minimo fissato per legge, ovvero 6.000 euro.

Ai fini della concreta determinazione della sanzione, l’Ispettorato precisa, inoltre, che trova applicazione l’articolo 16 della legge n. 689/1981, disposizione che consente il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista.

La nota, dopo aver precisato che la competenza all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è rimessa non solo all’Ispettorato ma anche alle ASL, ricorda, infine, che a seguito dell’accertamento della violazione, il personale ispettivo provvederà ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere ispezionato, informando gli stessi dell’impossibilità di operare all’interno di qualsiasi altro cantiere in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti.

Esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile: pubblicato l’opuscolo INAIL/FORMEDIL

L’Inail, in collaborazione con FORMEDIL, ha pubblicato un utile opuscolo dal titolo “L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile”,

in cui vengono presentati i dati di esposizione a silice cristallina e a polveri respirabili relativi alle mansioni tipiche dell’edilizia e dell’ingegneria civile.

Il documento si propone come strumento a supporto dei datori di lavoro per la riduzione del livello di rischio da inalazione di polveri silicotigene in attuazione di quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 28 comma 3-ter).

Il volume presenta i dati di esposizione personale a silice cristallina e a polveri respirabili misurati dall’Inail in Italia dal 2000 a oggi relativi alle mansioni che operano nei lavori di costruzione edile e di ingegneria civile, compresi i cantieri di scavo gallerie con tecniche tradizionali.

In particolare, sono inclusi i dati di 1379 campioni, dei quali 541 rilevati in cantieri in galleria e 838 per le mansioni dell’edilizia civile.

I dati di esposizione sono raccolti utilizzando la classificazione delle mansioni elaborata dall’Inail con specifico riferimento alla valutazione dell’esposizione a silice cristallina.

Per assicurare la protezione dei lavoratori dall’esposizione a silice, la valutazione iniziale dei rischi deve essere effettuata prima dell’avvio del cantiere

e quindi i piani di sicurezza devono essere operativi prima che possano essere effettuate misurazioni dell’esposizione.

Fra i metodi e le possibili fonti di informazione che consentono una stima preliminare dell’esposizione,

la norma UNI EN 689 elenca anche i risultati di misurazioni da processi di lavoro simili (banche dati, letteratura),

il confronto con altri luoghi di lavoro, nella stessa impresa o in altre imprese, e la modellazione dell’esposizione.

Successivamente all’apertura del cantiere, la valutazione dei rischi, il piano di sicurezza e coordinamento

e il piano operativo di sicurezza potranno essere aggiornati effettuando anche specifiche misurazioni dell’esposizione.

Leggi l’opuscolo “Esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile”

Sconto in fattura e cessione del credito: indicazioni su raggiungimento SAL

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03091 del 12 novembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il valore dei materiali presenti “a piè d’opera” nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.

Il quesito fa riferimento all’articolo 121, comma l-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

A tal riguardo, secondo il MEF, ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento richiesto, nella nozione di SAL è possibile includere solo le prestazioni effettivamente eseguite in cantiere. Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto «Asseverazioni » (decreto ministeriale 6 agosto 2020) e nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori « realizzati ».

Riduzione contributiva edilizia 11,50% per il 2024: domande entro il 15 febbraio

L’INPS, con la circolare INPS 11 novembre 2024, n. 93, illustra le modalità operative per il godimento della riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,5%, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e  confermata per il 2024 dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 16 maggio 2024.

Nel dettaglio, i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024 hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,5%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, ai lavoratori a tempo parziale.

L’INPS ricorda che possono accedere al beneficio i datori di lavoro:

  • in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • non condannati in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza “gennaio 2025”.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione di questa riduzione contributiva, fino al 15 febbraio 2025.

Correttivo Codice appalti: accolte le richieste di Confartigianato Edilizia

Lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei Contratti approvato lo scorso 21 ottobre dal Consiglio dei Ministri contiene, tra le altre, alcune modifiche alla disciplina del subappalto, richieste da ANAEPA-Confartigianato Edilizia per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese edili agli appalti.

In particolare, la modifica al comma 20 dell’articolo 119 del Dlgs n. 36/2023 consente ai soli subappaltatori di utilizzare le certificazioni relative ai lavori eseguiti per ottenere o rinnovare l’attestazione SOA.

“Si tratta di un’ottima previsione che rafforza quanto già declinato nel precedente Codice con l’obiettivo valorizzare le micro

e piccole imprese che effettivamente eseguono i lavori”, ha dichiarato il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Stefano Crestini commentando lo schema di decreto.

Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di riservare alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili.

Gli operatori economici hanno comunque facoltà di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento

per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Per gli appalti di lavori “sottosoglia” che non presentano interesse transfrontaliero,

le Stazioni Appaltanti potranno riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e/o concessione o di riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese.

“Finalmente la nostra richiesta di riserva di appalto e di Km 0 – evidenzia Crestini – è stata inserita nel testo normativo e speriamo che venga confermata nella versione definitiva del Correttivo”.

Il Presidente di ANAEPA valuta positivamente anche l’introduzione delle clausole di revisione dei prezzi anche per il subappalto e/o subfornitore,

pena la mancata autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.

“Anche questa è una nostra istanza, portata anche all’attenzione del Ministro Salvini nel corso dell’Assemblea di ANAEPA-Confartigianato dello scorso luglio”.

Giudizio in chiaroscuro, invece, per la modifica all’articolo 11 dell’attuale Codice dei Contratti,

poiché ritenuta non totalmente risolutiva della criticità inerente alla previsione che impone alle Stazioni Appaltanti di indicare, in fase di gara, il contratto collettivo di riferimento.

“Sarebbe stato utile modificare l’articolo indicando al plurale il riferimento contrattuale poiché vige il principio di equivalenza delle tutele tra i contratti sottoscritti dalle associazioni datoriali

e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che in edilizia equivale ai codici F15, F12 e F18”, conclude Crestini.

Codice dei contratti pubblici, approvato il correttivo

Approvato in Consiglio dei Ministri il correttivo al Codice dei contratti pubblici. Il testo è frutto di una consultazione che il MIT ha promosso lo scorso luglio e che ha coinvolto 94 stakeholders,

di cui 77 operatori privati e 17 soggetti pubblici, che hanno presentato circa 630 contributi.

Il provvedimento introduce così alcune correzioni a sostegno degli investimenti pubblici, con un focus su dieci macro-temi principali, tra cui equo compenso, tutele lavoristiche, digitalizzazione,

e revisione prezzi. Si tratta di un dossier seguito con particolare interesse dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

I punti salienti del decreto correttivo sono:

  1. Equo compenso: vengono introdotti due meccanismi per garantire i principi dell’equo compenso al settore dei contratti pubblici. Per gli affidamenti diretti, è garantito un minimo dell’80% del corrispettivo previsto; per le procedure di gara, si tutela l’equo compenso con meccanismi di calmierazione del peso dei ribassi che possono essere formulati sul 35% del corrispettivo, con un risultato sostanziale assimilabile a quello degli affidamenti diretti;
  2. Tutele lavoristiche: è confermata l’applicazione di un unico contratto collettivo nel bando di gara, con nuove linee guida per consentire alle stazioni appaltanti di individuare correttamente il contratto applicabile e per calcolare l’equipollenza delle tutele in caso di ricorso ad un diverso contratto;
  3. Revisione prezzi: si chiarisce il rapporto tra revisione prezzi e principio dell’equilibrio contrattuale; si introduce inoltre un nuovo allegato per attuare le clausole di revisione dei prezzi sia nel settore lavori che nel settore servizi e forniture in maniera omogenea e con tempi certi;
  4. Incentivi ai dirigenti RUP: esteso l’incentivo tecnico anche ai dirigenti responsabili del procedimento (RUP), superando la precedente limitazione;
  5. Consorzi: razionalizzata la disciplina dei consorzi per evitare distorsioni nelle gare, omogeneizzare la disciplina applicabile ai diversi tipi di consorzi stabili e favorire la competitività;
  6. PMI: introdotte misure per facilitare la partecipazione delle PMI, sia con contratti riservati sotto la soglia europea, sia con una soglia di subappalto del 20% dedicata;
  7. Finanza di progetto: mantenuta la prelazione per il promotore, con una procedura di gara articolata in due fasi per garantire trasparenza e competitività;
  8. Garanzie fideiussorie: semplificate le procedure per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese;
  9. Esecuzione contratti: rafforzate le premialità e le penali per accelerare l’esecuzione delle opere; tipizzate le varianti, per creare certezza sulla fase di esecuzione; introdotto il nuovo istituto dell’accordo di collaborazione;
  10. CCT (Collegio Consultivo Tecnico): promosso come strumento di prevenzione delle controversie, con nuove limitazioni ai costi e facoltà di ricorrere a lodi contrattuali;
  11. Progettazione digitale: innalzata la soglia da 1 mln a 2 mln di euro per la progettazione in modalità digitale, obbligatoria dal 1 gennaio 2025;
  12. Qualificazione delle stazioni appaltanti: si apre il sistema di qualificazione, con incentivi alla qualificazione dei soggetti oggi non qualificati, nonché alla specializzazione dei soggetti aggregatori. Si parte anche con la qualificazione per l’esecuzione, attraverso meccanismi incentivanti che puntano sulla formazione.

(Fonte sito MIT)

PNRR: pagamenti alle imprese in tempi più brevi

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 la Legge 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del D.L. 113/2024 (“Decreto Omnibus”), recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico”.

Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è introdotta una disposizione volta ad accelerare i pagamenti per il PNRR. Nel dettaglio, l’articolo 18-quinquies dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi per il PNRR,

al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento (comma 1).

Il comma 2 prevede che in sede di presentazione della richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie, i soggetti attuatori devono attestare:

  1. l’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento;
  2. l’espletamento dei controlli di competenza effettuati;
  3. le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR.

Tale documentazione deve essere inoltre conservata dagli stessi soggetti attuatori e deve essere resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee.

Le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai trasferimenti, sulla base delle attestazioni citate, “riservandosi” i successivi controlli sulla documentazione giustificativa da effettuare entro l’erogazione del saldo finale dell’intervento.

Il comma 3 prevede che un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori devono attenersi per gli adempimenti previsti dai precedenti commi.

Grazie agli effetti del PNRR, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), il settore delle costruzioni continua a crescere, facendo registrare nel primo semestre del 2024 un aumento del 3,9% delle ore lavorate +3,9%. Anche il numero di lavoratori e la massa salari aumentano rispettivamente del 5,4% e del 7%.

Rispetto al 2022, la crescita è ancora più marcata, con un aumento dell’11,26% della massa salari. Unica eccezione, il lieve calo del numero di imprese (-0,2%), attribuito secondo la CNCE a una diversa distribuzione dei lavori. A livello territoriale, il Sud e le Isole mostrano una ripresa significativa.

Premialità per le imprese che applicano il Contratto Nazionale Edilizia Artigianato: proroga al 31 ottobre

Le imprese del settore edile che applicano il Contratto Collettivo Nazionale dell’Edilizia Artigianato possono beneficiare di importanti premialità 

grazie alla proroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi al 31 ottobre 2024.

Le Parti Sociali hanno concordato questo rinvio rispetto alla precedente scadenza del 30 settembre, dando alle aziende più tempo per accedere ai benefici previsti dal Fondo Territoriale per la Qualificazione di settore.

L’incentivo, previsto per le imprese che denunciano operai al primo livello contrattuale nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse,

si applica se i lavoratori sono in forza da oltre 18 mesi e il loro numero non supera un terzo del totale degli operai in organico.

Le aziende con un massimo di tre operai potranno ottenere il beneficio anche con un solo lavoratore inquadrato al primo livello. Per le imprese con un solo operaio, l’incentivo è riconosciuto se il lavoratore ha un inquadramento superiore al primo livello.

Gli importi erogati annualmente sotto forma di compensazioni sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa variano in base al livello contrattuale degli operai:

  • € 40 per ogni operaio di 2° livello;
  • € 45 per ogni operaio di 3° livello;
  • € 50 per ogni operaio di 4° livello.

Le imprese devono presentare la domanda entro il 31 ottobre esclusivamente tramite PEC alla Cassa Edile/Edilcassa competente. Inoltre, come stabilito dal Decreto n. 132 del 18 settembre 2024 del Ministero del Lavoro, il riconoscimento di tale incentivo contribuisce all’assegnazione di ulteriori due punti per la “Patente a crediti“,

lo strumento operativo dal 1° ottobre, obbligatorio per le piccole imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri, che ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le imprese artigiane, sottoscrivere il Contratto Collettivo Nazionale dell’Edilizia Artigianato rappresenta un’opportunità di qualificazione e valorizzazione dell’azienda e dei lavoratori.

Il contratto pone al centro il riconoscimento delle professionalità degli addetti, promuovendo il ricorso alla formazione continua e il rafforzamento delle competenze, non solo dei lavoratori ma anche degli imprenditori.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza sul lavoro e alla crescita professionale, con la figura del “Mastro Formatore Artigiano“,

un ruolo innovativo che riconosce e valorizza la competenza e l’esperienza acquisita sul campo.

A ciò si aggiunge il sistema premiale che incentiva le imprese virtuose, in particolare quelle che contribuiscono a ridurre il sotto-inquadramento dei lavoratori.

Questa misura mira a contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, promuovendo un ambiente lavorativo più equo e qualificato, a beneficio dell’intero settore artigiano.

Patente a crediti: le istruzioni operative dell’Ispettorato del Lavoro

Dal 1° ottobre entra in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.

La relativa disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda all’Ispettorato del Lavoro (INL) la definizione di diversi profili applicativi.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha quindi emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 fornendo le prime indicazioni in tema di rilascio della cosiddetta Patente a crediti.
 
Si ricorda che soggetti tenuti al possesso della patente  sono “tutte le imprese e i lavoratori autonomi – non necessariamente qualificabili come imprese edili – che operano in cantieri temporanei e mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
 
A decorrere dal 01 ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi potranno presentare la domanda per ottenere la patente a crediti tramite il portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it.  

E’ ancora in fase di emanazione una nota tecnica con le istruzioni dettagliate per effettuare la richiesta.
 
Dal 23 settembre 2024, fino alla data del 31 ottobre 2024,  sarà comunque possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (scarica modello) concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27 comma 1 del Decreto Legislativo 81/2008

La stessa dovrà necessariamente essere inviata tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it: resta inteso che le imprese e i lavoratori autonomi dovranno possedere i requisiti già all’atto della sottoscrizione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.

A decorrere dal 01 novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della sola autocertificazione; bensì sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente a crediti tramite il portale.

Considerata l’imminente operatività della norma in questione, si consiglia alle imprese e ai lavoratori autonomi  che hanno già un proprio consulente in materia di formazione e sicurezza,

di verificare quanto prima  con tale figura la regolarità della propria posizione. 

Della presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) entro 5 giorni dal deposito.
 
Per ulteriore informazioni e supporto, le imprese e i lavoratori autonomi interessati possono rivolgersi alle Sezioni Territoriali di Confartigianato Imprese Sondrio.
 
Confartigianato ha organizzato per le ore 11.30 di oggi, mercoledì 25 settembre, un webinar sulle novità del decreto attuativo e della circolare operativa, aperto anche alle imprese.

Considerato lo scarso preavviso informiamo sin d’ora che il webinar sarà registrato e sarà nostra cura renderlo disponibile alle imprese che non potranno collegarsi nella mattinata di oggi.

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