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Tag: Edilizia

Il riordino della normativa sull’edilizia sia una vera riforma per qualità e sicurezza

Il riordino e l’aggiornamento della disciplina dell’edilizia e della pianificazione urbana siano l’occasione per una vera riforma di sistema per favorire e migliorare la competitività delle imprese, la qualità della vita urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale. È quanto hanno sottolineato Confartigianato e Cna in audizione alla Commissione ambiente della Camera sulle due proposte di legge di delega al governo per l’aggiornamento della normativa sull’edilizia.

Le due organizzazioni condividono i principi delle due proposte quali semplificazione, chiarezza normativarigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo, sostenibilità, innovazione e prossimità e rilevano che la riforma deve garantire certezza delle regole, tempi rapidi e riduzione del contenzioso.

Confartigianato e Cna auspicano che le due proposte confluiscano in un unico testo e indicano la necessità di definire una chiara ripartizione di competenze tra governo centrale e territori scongiurando frammentazioni e conflitti di competenza (oggi esistono oltre 8mila regolamenti edilizi comunali con regole diverse).

Nell’ambito della riforma le due organizzazioni ribadiscono l’esigenza di garantire qualità degli interventi, sicurezza nei cantieri e legalità diffusa.

Infine, il riordino normativo deve sancire il principio di proporzionalità degli oneri amministrativi distinguendo con chiarezza tra grandi opere e interventi minori, prevedendo, per quest’ultimi, procedure snelle e digitalizzate, basate su autocertificazioni e controlli ex post, assicurando tracciabilità delle attività e tutela dell’interesse pubblico.

35° anniversario EBC: Piccoli costruttori, grande impatto locale. Le microimprese al centro della riqualificazione energetica

La Confederazione Europea dei Costruttori (EBC) ha concluso nei giorni scorsi le celebrazioni per il suo 35° anniversario presso il Comitato Economico e Sociale Europeo con una conferenza di alto livello, durante la quale è stato presentato lo studio “Le microimprese edili dell’UE: verso gli obiettivi climatici del 2040” realizzato da Climact. Il messaggio condiviso da decisori politici, partner sociali e attori del mercato è stato chiaro: l’Europa potrà raggiungere i suoi obiettivi climatici solo se le imprese edili più piccole potranno contribuire pienamente.

Contesto dello studio: Le microimprese rappresentano il 94% delle aziende edili nell’UE, impiegano il 46% della forza lavoro del settore, ma generano solo il 31% del valore aggiunto—dimostrando che il loro potenziale è ancora inespresso. Quasi il 75% del patrimonio edilizio dell’UE è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di riqualificazione energetica è fermo all’1% annuo. Per raggiungere gli obiettivi del 2050, tale tasso dovrebbe salire al 3–4% annuo, pari a circa 23.000 abitazioni al giorno. Le ristrutturazioni profonde sono ancora rare; i volumi attuali sono insufficienti, evidenziando la necessità di aumentare sia gli interventi graduali che quelli completi.

Climact individua 4 fattori che stanno trasformando la struttura del mercato della riqualificazione residenziale:

  • la crescente necessità di ristrutturazioni energetiche profonde;
  • sportelli unici per sostenere e stimolare la crescita del mercato;
  • soluzioni individuali e collettive per il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione puliti, per abitazioni salubri;
  • materiali ecologici e pratiche circolari.

Secondo lo studio, le microimprese edili possono contare su punti di forza chiave: competenze specialistiche; relazioni di fiducia con i clienti; agilità e flessibilità; radicamento locale. Tutti elementi cruciali per rimanere centrali e prosperare. Tuttavia, potrebbero dover adattare il proprio modello operativo, strutturando collaborazioni per aumentare la capacità produttiva conciliando artigianato e industrializzazione; adottando processi snelli focalizzati sul valore finale per il cliente e sulla replicabilità; e implementando soluzioni digitali semplici per una diffusione capillare e una facile partecipazione al mercato. Inoltre, per aumentare e qualificare la forza lavoro—una sfida storica del settore—le microimprese edili avranno bisogno di un supporto su misura per migliorare il reclutamento, l’accesso alla formazione e valorizzare lo spirito imprenditoriale.

I ricercatori evidenziano i seguenti strumenti pratici:

  • combinazioni politiche prevedibili;
  • finanziamenti accessibili per ristrutturazioni profonde e graduali;
  • sportelli unici inclusivi per le microimprese;
  • investimenti in competenze e salute e sicurezza sul lavoro;
  • metodi industrializzati in sinergia con il valore artigianale.

L’eurodeputata Isabelle le Callennec (PPE, Francia) ha dichiarato: “Il ruolo centrale delle microimprese edili nella riqualificazione energetica europea è innegabile. Estendendo questa osservazione alle sfide dell’edilizia sostenibile e accessibile, attualmente prioritarie a Bruxelles, gli strumenti europei potrebbero offrire un reale sostegno ai comuni e alle piccole imprese locali. Dobbiamo lavorare insieme su questo fronte.”

L’eurodeputato Marcos Ros Sempere (S&D, Spagna) ha aggiunto: “Affrontare la crisi abitativa nell’UE deve essere una priorità nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, includendo la sfida della riqualificazione energetica. La Direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici è uno strumento potente che richiede sforzi finanziari da parte di attori pubblici e privati per permettere alle microimprese edili e ai loro lavoratori di raggiungere obiettivi ambiziosi.”

Con una sala gremita, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Commissione Europea (DG Occupazione e DG Energia), organizzazioni datoriali, sindacati, proprietari immobiliari e architetti, oltre a numerose federazioni nazionali membri dell’EBC, il Presidente dell’EBC Jean-Christophe Repon ha concluso: “Oggi abbiamo posto un test semplice alla politica europea: se un’impresa da due a nove persone può accedere al mercato, ai finanziamenti e alla formazione di cui ha bisogno, l’Europa potrà aumentare e migliorare la riqualificazione su larga scala — con posti di lavoro di qualità in ogni comunità.”

Emergenze climatiche: nuove indicazioni INPS per la CIGO

Con la recente circolare n. 121/2025, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative dell’art. 10bis, comma 1, introdotto in sede di conversione in legge (L. 1° agosto 2025, n. 113) del DL 92/25, riguardante i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) per la tutela dei lavoratori in caso di emergenze climatiche.

In particolare, le imprese dei settori edile, lapideo ed escavazione, nel il periodo compreso dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, possono richiedere la CIGO in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute a eventi climatici eccezionali, come le ondate di calore, senza che tali periodi vengano conteggiati nel limite massimo previsto di 52 settimane nel biennio mobile.

Inoltre, per le richieste legate a eventi oggettivamente non evitabili (EONE):

  • non è dovuto il contributo addizionale, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015;
  • non è richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa presso l’unità produttiva;
  • la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento che ha causato la sospensione o riduzione dell’attività.

La circolare include anche gli allegati tecnici con l’elenco dei codici ATECO interessati e le istruzioni per la compilazione dei flussi UNIEMENS e UNICIG, rispettivamente per il conguaglio dei trattamenti anticipati e per il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Superbonus 2025: operativo il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni

È entrato in vigore l’8 settembre 2025 il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e prima cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2025 per interventi agevolati con Superbonus. Il modello, approvato con il Provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025 dell’Agenzia delle Entrate, recepisce le modifiche normative introdotte dal Decreto-legge n. 11/2023 e dal successivo DL n. 39/2024 (convertito in legge n. 67/2024), che hanno rimodulato il perimetro delle agevolazioni edilizie. Restano valide gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative specifiche tecniche.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato esclusivamente per interventi rientranti nel Superbonus, in quanto non è più consentito esercitare le opzioni alternative alla detrazione per la generalità dei bonus edilizi. Sono escluse, tra le altre, le spese relative a Ecobonus ordinario, Bonus casa, Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus ordinario.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo 2026. Non è più prevista la possibilità di avvalersi della cosiddetta remissione in bonis, che in passato consentiva di sanare ritardi o errori sostanziali nella trasmissione.

Il nuovo modello introduce anche modifiche tecniche e semplificazioni: sono stati eliminati i campi relativi alla cessione delle rate residue, non più consentita dal 29 maggio 2024, e sono stati rimossi riferimenti a interventi non più agevolabili. Restano invece confermate le regole operative per la trasmissione telematica, l’obbligo di visto di conformità e asseverazioni tecniche, e la possibilità di esercitare l’opzione in corrispondenza degli stati di avanzamento lavori (SAL), nel limite di due per intervento, ciascuno pari ad almeno il 30% dell’opera.

Il credito d’imposta maturato potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Le ulteriori cessioni sono consentite solo tra soggetti qualificati (banche, assicurazioni, intermediari finanziari), con limiti precisi sul numero di passaggi.

DL infrastrutture convertito in legge: le novità in materia di revisione prezzi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025 la Legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 (cd. Decreto Infrastrutture). Il provvedimento introduce una serie di misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche, la gestione dei contratti pubblici e il corretto funzionamento del sistema dei trasporti, con importanti novità anche per le piccole imprese del settore. Diverse disposizioni sono di particolare interesse per le piccole imprese del settore.

Uno dei temi centrali è la definizione dell’ambito applicativo del meccanismo revisione prezzi nei lavori pubblici, dovuto all’incremento del costo delle materie prime e dell’energia. L’articolo 9 introduce due importanti novità:

  • Per i cosiddetti contratti “esodati”, cioè quelli privi di meccanismi di aggiornamento dei prezzi, viene stabilito che si applicheranno le regole previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 60 del D.Lgs. 36/2023), anche in deroga alle clausole originarie. Una misura attesa da tempo, che punta a tutelare le imprese penalizzate dall’aumento dei costi.
  • Inoltre, viene chiarito che l’aggiornamento dei prezzi in diminuzione, previsto dal DL Aiuti, potrà essere applicato solo per le lavorazioni eseguite o contabilizzate a partire dal 2025. Questo evita effetti retroattivi e garantisce maggiore certezza per le imprese.

Un’altra novità riguarda i Criteri Ambientali Minimi (CAM), che diventano immediatamente vincolanti per tutti gli appalti pubblici relativi a interventi di ristrutturazione, comprese le demolizioni e ricostruzioni. Non sarà più necessario attendere ulteriori decreti attuativi: una semplificazione importante per chi opera nel settore edilizio.

Infine, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo tecnico dedicato al monitoraggio delle opere incompiute. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: sbloccare i cantieri fermi e garantire che le risorse pubbliche si traducano in opere complete e fruibili per i cittadini.

Il tavolo sarà composto da rappresentanti del MIT, del MEF, delle Regioni e delle Province Autonome. Avrà il compito di individuare le opere da completare con priorità, analizzare le criticità che ne hanno bloccato la realizzazione (come mancanza di fondi, problemi tecnici o fallimenti delle imprese) e proporre soluzioni concrete per portarle a termine.

Emergenza climatica e sicurezza sul lavoro: firmato il Protocollo Quadro tra le Parti Sociali

Lo scorso 2 luglio è stato sottoscritto tra le Parti Sociali il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di promuovere buone pratiche volte a prevenire infortuni e malattie professionali connesse alle condizioni climatiche estreme.

Il Protocollo nasce dalla volontà di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un contesto climatico sempre più critico. L’adozione del documento è il risultato di un percorso concertativo avviato nell’ambito degli incontri promossi dal Ministero del Lavoro, che ha ricevuto formale richiesta dalle Parti Sociali di recepire il Protocollo e supportarne l’efficacia.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia ha accolto con favore la sottoscrizione del Protocollo, che affronta in modo organico l’impatto degli eventi climatici estremi sulle condizioni di lavoro, valorizzando la contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e aziendale. Il documento conferma il quadro regolatorio previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi, evitando così interventi legislativi che avrebbero potuto penalizzare i datori di lavoro per eventi non imputabili alla loro responsabilità.

In tale direzione si inserisce anche il rinnovato CCNL Edilizia Artigianato, che all’allegato I prevede espressamente la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro in caso di avversità atmosferiche, al fine di garantire la massima tutela della salute dei lavoratori.

Il Protocollo quadro potrà essere declinato in accordi attuativi settoriali, territoriali o aziendali, al fine di individuare misure condivise per la prevenzione dei rischi legati alle emergenze climatiche. Tali interventi potranno fungere da riferimento per le autorità locali nell’adozione di provvedimenti emergenziali, contribuendo a una gestione unitaria e coerente delle emergenze.

Le Parti Sociali hanno inoltre richiesto al Ministero del Lavoro di sostenere l’efficacia del Protocollo attraverso misure concrete, tra cui:

il ricorso automatico agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per eventi climatici estremi;il supporto al sistema produttivo per la rimodulazione degli orari di lavoro, anche in presenza di ordinanze locali (es. ordinanze antirumore); la tutela delle imprese da responsabilità legate a ritardi nella consegna dei lavori dovuti all’osservanza di ordinanze pubbliche o protocolli attuativi.

In tale contesto, si segnala che l’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, contenente le istruzioni operative per l’accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in caso di emergenza climatica. Il messaggio chiarisce, tra l’altro, che le temperature percepite superiori ai 35°C, anche se non effettivamente registrate, possono giustificare la richiesta di CIGO, qualora le condizioni di lavoro lo rendano necessario.

Protocollo quadro

In Lombardia ordinanza per stop ai cantieri dalle 12.30 alle 16 in caso di caldo record

L’ordinanza riguarda cantieri edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche

Il presidente di Regione LombardiaAttilio Fontana, ha firmato un’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. La decisione dopo una riunione con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, convocata lunedì 30 giugno dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

L’ordinanza, in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente su questo sito  riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12, segnali un livello di rischio ‘ALTO‘.

Per verificare se l’area di lavoro rientra tra le zone dichiarate a rischio ALTO bisogna controllare sull’apposito portale https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro

Nell’ordinanza si richiama inoltre l’importanza delle ‘Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare’, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA, tra cui la Lombardia.

Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

La violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo dell’Ordinanza.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia protagonista della riunione sul Piano Casa con il Ministro Salvini

Si è svolta lo scorso 17 giugno presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la quinta riunione del tavolo tecnico sul Piano Casa, presieduta dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini. A rappresentare ANAEPA Confartigianato Edilizia è intervenuto il Segretario Nazionale, Ing. Daniela Scaccia.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di enti e associazioni di categoria, ha confermato un approccio collaborativo nella definizione delle politiche abitative nazionali.

Durante la riunione sono state illustrate le novità del Piano Casa Italia, un programma strategico volto a contrastare il disagio abitativo, rilanciare le politiche abitative e riorganizzare l’offerta esistente.

Per la fase di avvio e sperimentazione del Piano sono stati destinati i primi 660 milioni di euro.

Gli obiettivi chiave del Piano Casa Italia includono: 

  • riorganizzazione del sistema di social housing e delle Aziende Casa; 
  • promozione di modelli innovativi di finanziamento dei progetti di social housing, fondati sulla integrazione tra risorse pubbliche e private; 
  • creazione di soluzioni abitative flessibili, fondate sulla commistione di edilizia residenziale e sociale, e integrate nella città; 
  • definizione di modelli edilizi di social housing idonei a fornire una risposta alle esigenze di gestione dei bisogni sociali anche da parte del Terzo Settore.

Inoltre, sono stati presentati gli esiti della consultazione sulla revisione del Testo Unico dell’Edilizia. L’obiettivo è semplificare e chiarire le norme edilizie attraverso una legge delega che mira a: 

  • integrare la disciplina edilizia e delle costruzioni, in coordinamento con la disciplina dei beni culturali e urbanistica; 
  • adeguare il testo unico al riparto di competenze tra Stato e Regioni; 
  • semplificare i procedimenti amministrativi anche grazie alla digitalizzazione; 
  • riordinare gli interventi edilizi e i relativi procedimenti, tenuto conto del relativo impatto sul territorio; 
  • garantire certezza ai tempi di rilascio o formazione dei titoli abilitativi; 
  • semplificare le modalità di attestazione dello stato legittimo dell’immobile; 
  • sostenere e accompagnare la rigenerazione urbana con semplificazioni e incentivi regolatori.


Il ministro Salvini ha ribadito l’impegno del Governo a modernizzare il settore edilizio e a proseguire il dialogo con tutti gli attori per un’attuazione rapida ed efficiente delle riforme, a favore di cittadini e famiglie.

Il Segretario Nazionale di ANAEPA Confartigianato Edilizia, Daniela Scaccia, ha espresso apprezzamento per l’approccio partecipativo adottato dal Ministero e ha sottolineato l’importanza di: – valorizzare il ruolo delle micro e piccole imprese del comparto, – promuovere la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, – garantire certezza normativa e semplificazione amministrativa.

“Accogliamo con favore – ha sottolineato – l’avvio di un percorso condiviso per la riforma del settore edilizio. È fondamentale che le nuove norme siano costruite ascoltando le esigenze di chi opera quotidianamente nei cantieri, per favorire investimenti, occupazione e qualità urbana. 

Sensibilizziamo il Ministero sulla previsione di una rigenerazione urbana integrata che tenga conto anche della valorizzazione degli opifici dismessi, un passo importante per la valorizzazione del territorio e la sua rinascita. Fondamentale l’intervento normativo sul testo unico dell’edilizia e prezioso il lavoro che il ministero sta portando avanti.

È essenziale evidenziare le opportunità che questo processo offre alle piccole imprese, soprattutto nel campo delle manutenzioni programmate, favorendo interventi strategici che coniughino sostenibilità, innovazione, crescita economica e cura del patrimonio edilizio”_

ANAEPA continuerà a fornire il proprio contributo tecnico e propositivo nei prossimi incontri, con l’obiettivo di costruire un sistema edilizio moderno, sostenibile e a misura di impresa.

Caro materiali e appalti: le modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Con decreto del 8 maggio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio scorso,

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state definite le modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 26, comma 6-quater, del Decreto-legge 50/2022).

Il provvedimento è in attuazione della Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 532, L. 207/2024) che ha prorogato il meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 26 del DL 50/2022, cd DL “Aiuti”,

anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2025, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardi agli appalti pubblici di lavori.

La Legge di Bilancio 2025, nel modificare l’art. 26, comma 6-quater, del DL.50/2022, ha previsto quale limite massimo di spesa per l’operatività del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche,

uno stanziamento “di 300 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per l’anno 2026”.

L’accesso al Fondo è previsto per:

  • Appalti pubblici di lavori, inclusi affidamenti a contraente generale e accordi-quadro, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, per lavorazioni eseguite, contabilizzate o annotate nel libretto delle misure tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025;
  • Accordi-quadro di lavori aggiudicati con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al “Fondo opere indifferibili” (art. 26, comma 7, DL Aiuti), per lavorazioni eseguite o annotate nel medesimo periodo (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025);
  • Appalti e accordi-quadro delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ANAS e altri soggetti operanti nei settori speciali che non utilizzano prezzari regionali;
  • Contratti affidati a contraente generale da Ferrovie dello Stato e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del DL Aiuti, per opere in corso di esecuzione: in questi casi, è previsto un incremento del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025.

Le istanze devono essere inviate tramite la piattaforma https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, rispettando le seguenti finestre temporali:

  • 1ª finestra: dal 1° al 31 luglio 2025, per lavorazioni eseguite tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025;
  • 2ª finestra: dal 1° al 28 febbraio 2026, per lavorazioni eseguite tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2025.

Ogni istanza deve contenere informazioni dettagliate sul contratto, sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle risorse disponibili e sull’importo richiesto.

Il Ministero esaminerà le istanze ricevute entro i seguenti termini: il 31 ottobre 2025 per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 (I finestra); il 31 maggio 2026 per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 (II finestra).

Il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico delle domande, emanando decreti direttoriali adottati nei termini indicati, solo laddove le risorse siano disponibili. Il trasferimento delle somme riconosciute avverrà entro 90 giorni dall’adozione dei decreti, nel rispetto del limite massimo di spesa previsto.

Sicurezza sul lavoro: in G.U. l’accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 entra in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025

che ridefinisce in maniera organica la disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, sostituendo integralmente i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.

L’Accordo si pone l’obiettivo di semplificare, razionalizzare e rafforzare la qualità della formazione, introducendo nuove regole per soggetti formatori, modalità didattiche, requisiti dei docenti, e tracciabilità dei percorsi.

Un punto di particolare rilievo dell’accordo riguarda la formazione dei Datori di Lavoro che intendono assumere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP).

L’Accordo riconferma questa possibilità, ma ridefinisce il percorso formativo in due fasi: un modulo comune di otto ore, valido per tutti i settori,

seguito da moduli tecnico-integrativi la cui durata varia da 12 a 16 ore in funzione del codice ATECO (per esempio, 16 ore per agricoltura e costruzioni, 12 ore per pesca o sanità residenziale).

La verifica finale dell’apprendimento e il rilascio di un attestato con validità nazionale restano elementi imprescindibili.

È previsto, inoltre, che tutto il percorso venga concluso entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo:

i Datori di Lavoro che abbiano già seguito corsi conformi avranno riconosciuto il loro percorso e potranno aggiornarsi secondo le nuove regole a partire dalla data di completamento precedente.

Tra le altre novità introdotte nell’accordo si segnala:

  • Testo unico per la formazione
    Tutti i percorsi formativi — lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e coordinatori — sono riuniti in un unico “testo base”, che definisce in modo omogeneo contenuti minimi, modalità di erogazione, durata, verifica e aggiornamento.

  • Categorie di soggetti formatori e repertorio nazionale
    Vengono chiaramente definite tre tipologie di enti abilitati alla formazione (istituzionali; accreditati a livello regionale; organismi paritetici, fondi interprofessionali e parti sociali) ed è istituito presso il Ministero del Lavoro un repertorio nazionale per assicurarne trasparenza e controllo.

  • Progetto formativo e progettazione didattica
    Ogni corso richiede un progetto formativo dettagliato, con obiettivi, contenuti, metodologie, tempi, modalità di verifica dell’apprendimento e criteri per il rilascio dell’attestato.

  • Modalità di erogazione flessibili e disciplinate
    È confermata la possibilità di svolgere la formazione in: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning (solo per le parti di aggiornamento e nei casi previsti), modalità mista. Per ciascuna modalità sono precisate condizioni e limiti, a garanzia di efficacia e qualità.

  • Verifica finale obbligatoria
    Tutti i percorsi si concludono con una prova di apprendimento documentata da verbale: obbligatoria anche per i corsi generali rivolti ai lavoratori.

  • Durata e contenuti di formazione generale e specifica
    • Formazione generale: minimo 4 ore, credito formativo permanente;
    • Formazione specifica: 4, 8 o 12 ore in base alla classe di rischio (basso, medio, alto), con aggiornamenti periodici che garantiscono l’adeguatezza ai rischi effettivi dell’azienda.

  • Archiviazione e tracciabilità decennali
    Il “fascicolo del corso” — registro presenze, elenco docenti, verbali di verifica, progetti e attestati — deve essere conservato per almeno 10 anni, anche in formato digitale.

Per agevolare la transizione al nuovo sistema e non interrompere i percorsi formativi in corso, l’Accordo prevede specifiche misure transitorie:

  • fino a dodici mesi dall’entrata in vigore sarà possibile avviare corsi secondo i vecchi Accordi del 2011 e del 2016 (nonché secondo l’Allegato XIV previgente al D.Lgs. 81/2008);
  • i Datori di Lavoro destinati al DL-RSPP dovranno completare il loro iter formativo entro ventiquattro mesi;
  • per i lavoratori, dirigenti e preposti si riconosce automaticamente il credito formativo già acquisito;
  • nel caso dei preposti, se la formazione supera i due anni di anzianità al momento dell’entrata in vigore, sarà necessario un aggiornamento entro dodici mesi.

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