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Tag: COVID-19

Settore benessere: aggiornamento linee guida ripresa

Covid-19 – Aggiornamento delle linee guida per la ripresa delle attività economiche – Benessere e servizi alla persona

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, informiamo che è stata pubblicata sulla GU n. 79 del 4 aprile l’ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile u.s. di adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», aggiornate dalla Conferenza delle Regioni:

Per quanto riguarda il settore benessere, si riportano a seguire le indicazioni da rispettare ai fini dello svolgimento in sicurezza delle attività di servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori) fino al 31 dicembre 2022, ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico.

  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
  • È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
  • L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione).
  • Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori.
  • Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
  • È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
  • La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
  • Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.

Tali misure, specifiche per il settore, vanno comunque ad integrare quelle di carattere generale (v. Linee Guida allegate all’Ordinanza) che devono essere rigorosamente rispettate, a prescindere dalla tipologia di attività svolta.

“DL covid” superamento fase emergenziale – misure di interesse del settore trasporto persone

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo il decreto-legge che introduce una serie di disposizioni per il progressivo superamento della fase emergenziale da Covid-19: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.


Per quanto riguarda il coefficiente di riempimento dei veicoli il Decreto nulla dice in merito alla capienza dei mezzi adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale e degli autoveicoli adibiti a servizio NCC e taxi, rimandando a successivi aggiornamenti delle linee guida e dei protocolli. Ricordiamo che per autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente la capienza è già al 100%.Nei giorni scorsi Confartigianato ha interessato della questione il Ministero della Salute e siamo in attesa di un riscontro. Abbiamo appreso inoltre che la Conferenza delle Regioni sta predisponendo una proposta di modifica/aggiornamento delle linee guida.

Per quanto di diretto interesse delle imprese del settore trasporto persone si segnala che a partire dal 1° aprile cade l’obbligo di green pass per salire su autobus, metropolitane, tram e tutti gli altri mezzi del trasporto pubblico locale, dove sarà comunque necessaria la mascherina FFP2.
Su aerei, navi, traghetti, treni e bus a lunga percorrenza (che collegano almeno due regioni) è necessario il green pass base (tampone negativo antigenico, valido 48 ore, oppure molecolare, valido 72 ore) in aggiunta alla mascherina FFP2.


Si segnala inoltre che dal 1° aprile – nei luoghi di lavoro – il personale over 50 può tornare in servizio anche senza rispettare l’obbligo vaccinale previsto fino al 15 giugno, mostrando il Green Pass base. Viene quindi cancellata la sospensione dal lavoro ma permane la sanzione da 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano contro il Covid.
Necessario il Green Pass base per partecipare a corsi di formazione pubblici e privati (tra questi ultimi rientrano i corsi nelle autoscuole).

DL covid superamento fase emergenziale – Misure di interesse del settore benessere

Come noto, è stato pubblicato in GU lo scorso 24 marzo il decreto-legge che introduce una serie di disposizioni per il progressivo superamento della fase emergenziale da Covid-19.

Per quanto di diretto interesse delle imprese del settore benessere si segnala che a partire dal prossimo 1° aprile viene eliminata la necessità del green pass base per l’accesso ai servizi alla persona (acconciatura ed estetica).
Inoltre, il provvedimento in oggetto prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute possa adottare e aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni.
La disposizione non chiarisce però se, a decorrere dal 1° aprile, cessino di avere efficacia le attuali linee guida per la ripresa delle attività, tra le quali quelle contenenti le misure specifiche previste per i servizi alla persona.
Al fine di ottenere precise indicazioni al riguardo, la Confederazione ha inviato una richiesta di chiarimento alle Amministrazioni competenti, anche in considerazione del fatto che le Regioni sarebbero già impegnate nella revisione delle predette linee guida, ma non vi sono certezze rispetto alla loro eventuale adozione entro il prossimo 1° aprile. 
Vista la delicata situazione di incertezza, la linea suggerita da Confartigianato è quella di continuare ad applicare in via prudenziale le Linee guida dello scorso 2 dicembre, al fine di continuare a offrire un servizio sicuro ai propri clienti ed evitare di essere sottoposti a eventuali sanzioni.

Entrate in vigore le misure per uscire dall’Emergenza Covid-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì 24 marzo il Decreto con le norme decise dal Governo per il ‘superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19’. 

Le principali novità per le attività economiche sono:

Cessazione dello stato di emergenza
Il 31 marzo si concluderà lo Stato di emergenza Covid-19 e sarà abbandonato il sistema di classificazione delle zone a colori (bianco, giallo, arancione, rosso)
I compiti della struttura commissariale passeranno fino a fine anno al Ministero della Difesa, e poi al Ministero della Salute, che potrà adottare linee guida e protocolli per regolare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.

Smart Working
È prevista la possibilità di proseguire con il lavoro agile (smart working) fino al 30 giugno 2022 in maniera semplificata, senza quindi l’accordo individuale tra datore e lavoratore. La proroga sarà estesa anche alle disposizioni che prevedono il lavoro agile per i lavoratori fragili.

Green Pass Base
Fino al 30 aprile 2022 è prorogato l’obbligo di Green Pass Base per l’accesso ai seguenti servizi:
•        mense e catering continuativo su base contrattuale;
•        servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio.
•        concorsi pubblici;
•        corsi di formazione pubblici e privati;
•        partecipazione a eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto;
•        servizi scolastici, educativi e formativi;
•        strutture della formazione superiore.
È altresì prorogato fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di Green Pass Base:
•        per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;
•        per l’accesso agli uffici giudiziari da parte di magistrati
Dall’1 al 30 aprile 2022, per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto sarà sufficiente il possesso del Green Pass Base:
•        mezzi adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;
•        navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
•        treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
•        autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
•        autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Dal 1° aprile 2022 sarà eliminato l’obbligo di Green Pass per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
Dal 1° aprile 2022 sarà eliminato l’obbligo di Green Pass per l’accesso a:
•        servizi alla persona;
•        pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,
•        attività commerciali.

Green Pass Rafforzato (Super Green Pass)
Fino al 30 aprile 2022 è prorogato l’obbligo di Green Pass Rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi:
•        piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
•        convegni e congressi;
•        centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
•        feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
•        attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
•        attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
•        partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Dal 1° aprile 2022 sarà pertanto eliminato l’obbligo di Green Pass per l’accesso a strutture ricettive e per il consumo di cibi e bevande all’aperto.

Per gli over 50
Dal 1° aprile 2022 per i lavoratori con più di 50 anni di età non sarà più previsto l’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro, mentre permarrà, come per le altre categorie di lavoratori, l’obbligo di possedere un Green Pass Base.

Obbligo Vaccinale
È confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per le seguenti categorie di lavoratori:
•        personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Fino al 15 giugno la vaccinazione è obbligatoria se si vuole insegnare, altrimenti i professori verranno destinati ad altre mansioni.
•        personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
•        personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
• personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
• Fino al 15 giugno resta in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti.
L’obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 è previsto esclusivamente per il personale del comparto sanitario.

Capienze
Dal 1° aprile 2022 decadono i precedenti limiti di capienza previsti in alcune strutture (es. sale da ballo, stadi) e in alcuni mezzi di trasporto (autobus, cabinovie ecc..).
A partire dal 1° aprile 2022, all’interno di qualsiasi locale e di qualsiasi mezzi di trasporto, la capienza sarà estesa al 100% di quella massima autorizzata.

Utilizzo di mascherine
Fino al 30 aprile 2022 è prorogato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi di accesso a:
•        mezzi di trasporto pubblici di qualsiasi tipo (incluso il trasporto locale e il trasporto
•        scolastico)
•        funivie, cabinovie e seggiovie qualora dotate di chiusura;
•        spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i restanti luoghi al chiuso (con esclusione delle abitazioni private) resterà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) diversi dalle abitazioni private o dai luoghi in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento.
Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare le mascherine:
•        i bambini di età inferiore ai 6 anni;
•        le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
•        i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Quarantena e isolamento
Dal 1° aprile 2022, in tema di quarantena e isolamento, non sarà più previsto un regime differente per i soggetti vaccinati/guariti, rispetto ai soggetti non vaccinati. Sarà eliminato il regime della quarantena precauzionale da contatto. A tutti coloro che avranno contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid sarà applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Maggiori indicazioni in merito saranno fornite con apposita Circolare del Ministero della Salute.

DL 30 dicembre “Misure urgenti per il contenimento della diffusione Covid-19”

Lo scorso 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di un ulteriore Decreto-legge per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.


Nel Decreto viene esteso l’obbligo di possesso del Green Pass Rafforzato – a partire dal 10 gennaio 2022 – alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere termali anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il green pass rafforzato sarà necessario, per tutti gli utenti di età superiore agli anni 12, per accedere ai mezzi di trasporto ivi compresi gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente oltre che per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale o regionale e scolastico

Il decreto, inoltre, introduce nuove norme relative alla quarantena. Quest’ultima non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della terza dose. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, i suddetti soggetti sono obbligati ad indossare mascherine tipo FFP2 e ad effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultimo contatto con un positivo.
Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche
presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
In materia di sanzioni:

  • vengono estese le sanzioni già previste per le violazioni delle disposizioni per il contenimento del Covid (in primis la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro) anche ai nuovi obblighi previsti per la quarantena e per l’utilizzo del green pass “rafforzato” per accedere a mezzi di trasporto, alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi e feste;
  • i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sottoposte ai nuovi obblighi di green pass “rafforzato” sopra descritti (oltre a quelli di teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati, locali di ristorazione, musei e mostre, piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) sono tenuti a verificare che l’accesso dei clienti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per la propria attività (obbligo di green pass “rafforzato” e, ove previsto, di mascherine FFP2);
  • alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso ad alberghi, sagre e fiere, convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, teatri, cinema, locali di intrattenimento e assimilati e locali di ristorazione si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni;

All’interno dello stesso Decreto 

  • viene previsto il contenimento dei prezzi delle mascherine FFP2;
  • in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di livello agonistico è consentito solo ai possessori di green pass “rafforzato” e la capienza massima consentita è fissata al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per quelli al chiuso.

Ricordiamo che ad oggi sono in vigore in Italia 3 tipologie di Green Pass. La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica:

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • Green pass “rafforzato”: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
  • Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Per agevolare l’applicazione delle nuove norme, il Consiglio dei Ministri ha inoltre predisposto una tabella riepilogativa di quanto stabilito

DL Festività: le nuove misure introdotte

E’ entrato in vigore il 25 dicembre 2021 il c.d. DL Festività che introduce ulteriori nuove misure per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19. Di seguito le principali novità:
MASCHERINE

  • obbligo di indossare le mascherine (anche chirurgiche) all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

GREEN PASS

  • Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

ESTENSIONE GREEN PASS RAFFORZATO A

  • ristorazione per il consumo anche al banco;
  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • centri termali di benessere (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

EVENTI, FESTE E DISCOTECHE

  • Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste ed i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • Fino al 31 gennaio 2022 sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

RSA

  • È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Edilizia – Protocollo sicurezza covid-19 nei cantieri

Misure straordinarie per affrontare l’emergenza Covid-19 – La bilateralità al fianco degli artigiani e dei loro dipendenti

SAN.ARTI

Gli enti bilaterali dell’artigianato, anche in questa difficile occasione, hanno messo in campo delle risorse a disposizione per rispondere in modo adeguato, ai lavoratori ed alle imprese, alle necessità create dal Covid-19. Lo sforzo compiuto da entrambi i due ENTI  è quello di destinare delle prestazioni anche per i titolari d’impresa artigiana che non sono iscritti né a San.Arti, né a Wila.

Sotto riportiamo in sintesi le NUOVE prestazioni COVID-19, in allegato trovate le schede nel dettaglio.

   PER TUTTI GLI ISCRITTI rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni erogate dal 24 febbraio 2020 al 31 di ottobre 2020 tramite rete convenzionata Unisalute;
•    PER TUTTI GLI ISCRITTI, sia dipendenti che volontari:

  1. riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni , che risultassero essere positivi al virus COVID-19 dal 24 febbraio al 30 giugno 2020
  2. nel caso si rendesse necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno;

PER TUTTI I TITOLARI, ANCHE NON ISCRITTI, di aziende artigiane che nell’ultimo semestre 2019 hanno regolarmente versato la contribuzione a SanArti per i propri dipendenti:

  1. riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni, positivi al COVID-19 dal 24 febbraio al 30 giugno 2020
  2. nel caso si rendesse necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno.

WILA

•    PER I LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A.:
1.    rimborso del minimo non indennizzabile per Trattamenti Fisioterapici a seguito di infortunio o grave evento morboso 
2.    rimborso della franchigia per Cure dentarie da infortunio 
•    PER I FAMIGLIARI (CONIUGI/CONVIVENTI e FIGLI) DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A. positivi al Covid-19
1.    Indennità per ricovero ospedaliero 
2.    Indennità per isolamento domiciliare 
•    PER LE IMPRESE DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A.:
1.    Rimborso per l’acquisto di dispositivi di protezione dei lavoratore per Covid-19 

D.L. Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri il 13 maggio, il provvedimento da 55 miliardi di indebitamento entra così in vigore

Il testo integrale del Decreto Rilancio

Tregua fiscale per imprese e cittadini, più spazio alla cassa integrazione e via libera ai bonus

Non è l’ultimo miglio in quanto il decreto Rilancio è ora atteso all’esame del parlamento. Ma le misure per la ripresa dell’economia italiana travolta dall’emergenza Covid-19 contenute in questo provvedimento, dopo una lunga fase di gestazione e di trattative all’interno della maggioranza, sono operative.

Nel giro di due-tre giorni – ha assicurato il ministro dell’ Economia Gualtieri – saranno corrisposti i 600 euro per i 4 milioni di lavoratori autonomi assegnatari, e da oggi, 20 maggio, sarà possibile richiedere i 1.200 euro per il bonus babysitter o per i centri estivi per bambini. Al via da giugno ai contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per gli autonomi.

Qui di seguito alcune delle principali proposte messe sul tavolo dall’esecutivo.

AZIENDE

Cancellato saldo e acconto Irap per tutti fino a 250 milioni di fatturato

La cancellazione della rata di giugno dell’Irap (saldo e acconto) riguarda tutte le imprese fino a 250 milioni di euro di fatturato e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Sono stati cancellati i vincoli previsti dalla prima versione della norma, che limitavano il beneficio alle imprese fra 5 e 250 milioni che avessero subito una perdita di almeno il 33% nel fatturato ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. La norma prevede l’esenzione dal versamento del saldo Irap dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’Irap dovuta per il 2020 dalle imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Rinvio pagamento tasse di marzo, aprile e maggio al 16 settembre

Scatterà dal 16 settembre e non dal 20 maggio la ripresa dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato, rientrano tra le filiere maggiormente colpite o sono nelle province dichiarate zona rossa all’inizio della pandemia. Si potrà pagare in unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre. Sono poi sospesi fino al 31 agosto 2020 i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione. Prevista inoltre la sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre.

Spinta da 12 miliardi per sbloccare i debiti PA

La manovra anticrisi mette in moto un meccanismo sblocca-pagamenti da 12 miliardi per la liquidazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 da parte di enti territoriali e Asl. Una situazione che grava spesso sulle spalle delle imprese. Di queste risorse 6,5 miliardi sono destinati a Comuni, Province e Città metropolitane, 1,5 miliardi sono per le Regioni e 4 miliardi sono riservati alle aziende sanitarie locali. Le risorse sono gestite da Cdp con anticipazioni da restituire in 30 anni.

Sostegni pubblici alle imprese

Nel decreto Rilancio è previsto un doppio livello di aiuti di Stato per le imprese. Per quelle sopra i 50 milioni di euro, l’intervento sarà attuato attraverso l’operazione «Patrimonio destinato» di Cassa depositi e prestiti. Per le imprese da 10 a 50 milioni di euro dovrebbe applicarsi il cosiddetto «pari passu», in cui lo Stato “accompagna” le ricapitalizzazioni private con somme analoghe a quelle messe dai soci. Previsto a questo riguardo lo stop a dividendi e distribuzioni di riserve.

Indennizzi a fondo perduto per le Micro-Piccole Imprese

Per le piccole imprese (inclusi lavoratori autonomi titolari di partita Iva o di reddito agrario) il decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto con una doppia condizione d’accesso e una tempistica precisa: per ottenere l’indennizzo i soggetti interessati devono presentare un’istanza, esclusivamente online, all’agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica per la trasmissione delle domande. Quanto ai due paletti per accedere al beneficio, il provvedimento prevede un giro d’affari annuo nel 2019 inferiore ai 5 milioni di euro e una perdita del fatturato o dei compensi, tra aprile 2020 e lo stesso mese del 2019, di almeno un terzo. Con un ammontare dell’indennizzo calcolato applicando una percentuale alla differenza di fatturato registrata: 20% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi al di sotto dei 400mila euro; 15% sopra i 400mila euro e fino a un milione di euro; 10% oltre un milione e fino a 5 milioni (il contributo nel caso di indennizzo più alto può arrivare così a 41mila euro).

Bollette più leggere per le MPI

Il decreto prevede bollette più leggere per tre mesi per le piccole e medie imprese. Il taglio, che vale 600 milioni, passa attraverso una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta, come i costi di trasporto e gestione del contatore e gli oneri generali, per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione. L’intervento potrebbe riguardare 3,7 milioni di MPI.

Contratti a termine

Il decreto Rilancio prova a sostenere le imprese nell’utilizzo del lavoro flessibile tutelato stabilendo che, fino al 30 agosto, le causali non servono nei casi di rinnovo o proroga dei contratti a termine (anche a scopo di somministrazione) in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Niente IMU sugli alberghi e TOSAP bloccata fino a ottobre

È cancellato l’acconto Imu di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano. La misura vale 163,5 milioni e ferma anche la quota statale dell’Imu, che gli alberghi pagano come imprese e centri commerciali. Esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione di suolo pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il distanziamento sociale.

Fondo da 50 milioni a sostegno del turismo

Viene istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

Bonus 600 euro partite IVA

Ad aprile i 600 euro vanno a professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. A maggio mille euro sono riconosciuti ai liberi professionisti titolari di partita Iva che hanno perso almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro.

FAMIGLIE

Superbonus al 110% per le ristrutturazioni

Il decreto Rilancio prevede un superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica. Gli interventi verdi finanziati con il superbonus dovranno garantire «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». La norma del decreto prevede la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per questi interventi, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sismabonus è riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle “seconde case”, a patto però che non siano villette unifamiliari. I soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli per ecobonus e sismabonus potenziati al 110% rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che avviino i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici.

Smart working

I genitori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere il lavoro agile da remoto fino al termine dello stato di emergenza. Sono previsti due paletti. Il primo: nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. Il secondo: nel nucleo familiare non deve esserci un genitore non lavoratore.

Congedi e baby sitter

Il provvedimento proroga i congedi parentali fino a un massimo di 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del privato con figli di età non superiore ai 12 anni. Queste persone riceveranno un’indennità al 50% della retribuzione. In alternativa è consentito cumulare il bonus baby sitter da 600 euro del Dl Cura Italia, che diventa pari a 1.200 euro per chi non l’ha ancora ottenuto. Il budget può essere speso anche per i centri estivi e i servizi integrativi all’infanzia.

Bonus vacanze

Arrivano 500 euro per le famiglie (tre o più persone), 300 per una coppia e 150 per un single. Può essere speso nelle strutture ricettive (alberghi, bed&breakfast) da luglio e fino al 31 dicembre 2020. Requisito: avere un Isee fino a 40mila euro.

Stop a 30 milioni di atti e cartelle

Il Fisco concede una tregua a imprese e cittadini. Con una norma del decreto Rilancio vengono rinviate al 1° settembre le notifiche di qualcosa come 22 milioni di cartelle esattoriali e e al prossimo anno la consegna di 8,5 milioni di atti di accertamento. Per questi ultimi viene previsto che gli uffici dell’amministrazione potranno lavorare gli atti entro la fine del 2020. Per le notifiche ci sarà tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno.

Bonus acquisto biciclette

Fino al 31 dicembre 2020 (salvo esaurimento dei fondi, portati ora a 120 milioni), per tutti i residenti (a patto che siano maggiorenni) nelle Città metropolitane (quindi nelle maggiori città e nelle rispettive province) e nei comuni con più di 50.000 abitanti, è possibile acquistare ovunque (dunque anche “fuori zona”) non solo bici, e-bike e monopattini elettrici, ma anche segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture, con un bonus che copre il 60% della spesa (nelle prime bozze del decreto era 70%) ma non può comunque superare i 500 euro.Questo bonus può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Nel decreto anche riduzioni tariffarie per gli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, per il trasporto pubblico locale a decorrere dal termine delle misure di contenimento. Le risorse necessarie arriveranno da un fondo ad hoc costituito per il sostegno al Tpl.

Reddito di emergenza

Arriva il reddito di emergenza (Rem). Il nuovo strumento punta a tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell’emergenza Covid-19, non coperti dagli altri sussidi. Il Rem varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare. La richiesta va inoltrata all’Inps entro giugno. Le risorse sono erogate in due quote, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto. Per vedersi riconosciuto il reddito di emergenza vanno rispettate(cumulativamente)4 condizioni: residenza in Italia; reddito familiare ad aprile 2020 inferiore a una soglia di Rem spettante; patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mla euro; Isee inferiore a 15mila euro.

LAVORATORI

Per la cassa integrazione altre 9 settimane

I datori di lavoro possono utilizzare la cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per una durata massima di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, ma solo dopo aver esaurito tutto il periodo concesso potranno ottenere ulteriori cinque settimane. Poi, una volta utilizzate tutte le 14 settimane, dal 1 settembre al 31 ottobre possono chiedere, con una nuova procedura, ulteriori quattro settimane di trattamento. Per i settori del turismo, fiere, congressi e spettacolo le 4 settimane si possono utilizzare anche prima del 1 settembre.

Trattamento in deroga più veloce

Diventa più veloce la procedura per la Cassa in deroga: il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all’Inps superando il doppio canale-Inps-Regioni e i relativi rallentamenti. L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo dell’istanza, erogherà un anticipo dell’assegno del 40 per cento.

Licenziamenti

Proroga dello stop ai licenziamenti. Le imprese non potranno fare licenziamenti economici individuali e collettivi per altri tre mesi. Sospese anche le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo in corso.

Colf e badanti

Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità mensile di 500 euro, per ciascun mese. Condizioni: i lavoratori domestici non devono convivere con il datore di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia.

Reddito di cittadinanza

Il decreto Rilancio prevede che i beneficiari del reddito di cittadinanza possano stipulare contratti a termine fino a 30 giorni, rinnovabili per 30 giorni, per un ammontare retributivo massimo di 2mila euro, con datori di lavoro del settore agricolo, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici.

Il testo originale è stato corretto in quanto tra le categorie destinatarie del contributo a fondo perduto erano stati inseriti i professionisti iscritti a casse private. Un’informazione non in linea con quanto prevede il decreto nell’ultima versione.

FONTE: Il sole 24 ore

Dl Rilancio, bonus casa potenziati con sconto in fattura

Dopo varie anticipazioni e rinvii, il Consiglio dei Ministri ha varato il “Decreto Rilancio” (in attesa di pubblicazione), nel quale è stata inserita, tra le altre, un’importante e attesa misura destinata a rilanciare la filiera delle costruzioni già segnata pesantemente dagli anni di crisi, a cui si è aggiunto il recente blocco dei cantieri dovuto all’emergenza sanitaria: si tratta del potenziamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus, richiesto da tempo da ANAEPA-Confartigianato Edilizia e le altre associazioni di categoria.

Con l’articolo 128 del DL si incrementa al 110% l’aliquota di detrazione spettante per interventi di efficienza energeticariduzione del rischio sismicoinstallazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo la compensazione in 5 rate annuali di pari importo. Nello specifico gli interventi dovranno riguardare:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (spesa massima 60 mila euro/unità immobiliare); i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi, cosiddetti CAM, contenuti nel Dm ambiente dell’11 ottobre 2017.
  • le parti comuni degli edifici o su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (spesa massima: 30.000 euro/unità immobiliare); sono comprese le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto.

Al fine di poter accedere al beneficio, i lavori di efficientamento dovranno però assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il sismabonus, invece, viene esteso, oltre alle zone 1 e 2 anche alla zona sismica 3 che ricomprende oltre 1000 comuni sul territorio italiano. Inoltre – si legge nel decreto – in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.

Nel decreto viene precisato che ambedue le misure valgono per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il contribuente potrà optare per la cessione o sconto in fattura dell’importo corrispondente alle detrazioni richiedendo un «visto di conformità» al responsabile dei centri di assistenza fiscale, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Ai fini della cessione dell’ecobonus è necessaria l’asseverazione dei requisiti richiesti da parte di tecnici abilitati e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. Con decreto del MISE sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

Allo stesso modo, l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Gli stessi attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Una novità di rilievo risiede nell’introduzione della possibilità per il soggetto avente diritto alle due detrazioni fiscali, di optare, alternativamente per:

  • un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
  • la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anche per il bonus ristrutturazioni e per il bonus facciate vale la possibilità di optare per la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia esprime apprezzamento per la misura di potenziamento dei bonus Rilancio che rappresenta una valida occasione per il rilancio del comparto dell’edilizia e che, al contempo, consentirà il rinnovamento del patrimonio edilizio in un’ottica di sostenibilità e sicurezza.

Si segnala, tuttavia, la preoccupazione che destano l’obbligo dei CAM per i materiali dei ‘cappotti termici’ e la complessità degli adempimenti legati ai superbonus e alla cessione dello sconto (visti di conformità, asseverazioni), specialmente se paragonata al meccanismo più immediato della detrazione per gli interventi di recupero edilizio al 50%.

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