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Tag: Caro prezzi

Caro prezzi in edilizia – 2° semestre 2021

Prossima pubblicazione del Decreto del MiMS con la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione

Facendo seguito a ns dello scorso 7 aprile, informiamo che è di prossima pubblicazione il decreto del Ministero delle Infrastrutture contenente la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione inerenti al secondo semestre del 2021.

Il provvedimento deriva dalla Legge di Bilancio che, con l’art. 1 co. 398 e 399, replica il modello già espletato nel primo semestre 2021 anche al secondo semestre 2021. Come anticipato il Decreto Prezzi, inizialmente previsto per il 31 marzo 2022, è di prossima uscita e prevede la medesima procedura per la richiesta di compensazione. Pertanto,  l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale con le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel SECONDO semestre dell’anno 2021. Per favorire la richiesta, anticipiamo la tabella che sarà contenuta nel decreto (allegato).

Come noto la rincorsa per l’adeguamento dei prezzi si è avviata con la pubblicazione in G.U. del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» (noto come decreto sostegni bis). Con tale provvedimento il Governo aveva introdotto una disciplina straordinaria volta ad attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei contratti di appalto delle opere pubbliche, rimandando a decreti attuativi la descrizione delle procedure per la ripartizione delle risorse e la definizione dello scostamento dei prezzi relativo ai principali materiali. La misura, ormai esaurita e conclusa, dava copertura temporale esclusivamente per il 1 semestre 2021.

Segnaliamo, per completezza che ai provvedimenti inerenti all’anno 2021 se ne sono aggiunti altri, in particolare:

• Articolo 29 del Decreto Sostegni – ter convertito con la Legge 28 marzo 2022, n. 25 che individua un sistema a regime, futuro e transitorio per la revisione dei prezzi e non copre i contratti in essere precedenti al 27 gennaio 2022. Tale previsione ha la copertura temporale che va dal 27 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

• Articolo 25 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, che finanzia il fondo (di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e copre anche i contratti in essere. Il provvedimento è finalizzato a fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione dotando incrementando di 150 milioni per l’anno 2022.

Inoltre ricordiamo che, allo scopo di accelerare i pagamenti delle compensazioni previste per il secondo semestre 2021, il Ministro Giovannini ha firmato il decreto del 5 aprile che semplifica la procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l’accesso al Fondo. In particolare, è previsto che entro 45 giorni (non più 60) dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le stazioni appaltanti inviino la richiesta di accesso al Fondo utilizzando un’apposita piattaforma e un formato standard attraverso il quale trasmettere dati e informazioni in maniera uniforme. In questo modo, gli uffici del MiMS potranno procedere in modo più veloce all’erogazione dell’anticipo del 50% e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire con rapidità i fondi alle imprese.

Caro prezzi materiali: via alle domande di compensazione

Ѐ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 279 del 23 novembre 2021) il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Il decreto rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020. Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Mims, contenute nella tabella allegata, sono state approvate dalla ‘Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione’ composta da rappresentanti del Ministero, delle stazioni appaltanti e degli operatori di settore.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta, le imprese impegnate nei cantieri pubblici potranno chiedere alle Stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la quantità dei materiali impiegati. Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

La maggiore variazione di prezzo riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali, come le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte aumento anche il costo del legno e del rame.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti il MIMS ha ritenuto opportuno fornire, attraverso la circolare del 25 novembre, le modalità operative per l’applicazione dell’istituto della compensazione.

L’impresa appaltatrice – spiega il MIMS – è tenuta a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l’ammontare della compensazione (secondo le procedure indicate nella circolare).

In particolare, il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
– per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
– per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

Nel documento viene specificato che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta. La circolare riporta infine due esempi applicativi del calcolo della compensazione.

Caro prezzi in edilizia

Prossima pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre 2021.
Come noto con la pubblicazione in G.U. del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» (noto come decreto sostegni bis), il Governo ha introdotto una disciplina straordinaria volta ad attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei contratti di appalto delle opere pubbliche, rimandando a decreti attuativi la descrizione delle procedure per la ripartizione delle risorse e la definizione dello scostamento dei prezzi relativo ai principali materiali.

Si puntualizza che le tempistiche per l’inoltro delle istanze di compensazione dei prezzi sono contenute nel decreto sostegni bis, all’art. 1 – septies comma 4, dove si stabilisce che l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale con le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni utilizzando le somme derivanti da economie e dagli accantonamenti per imprevisti contenuti nel quadro economico di ciascun intervento e, in caso di insufficienza di queste risorse, potranno accedere all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi che ha una dotazione di 100 milioni di euro per il primo semestre 2021.
In proposito si ricorda che il 30 settembre 2021 è stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Decreto attuativo contenente i criteri per ripartire le risorse di tale Fondo (34 milioni di euro sono destinati alle “piccole imprese” o che hanno una attestazione SOA nella I o II classifica; 33 milioni di euro per la categoria “media impresa”, con qualificazione SOA dalla III alla VI classifica; 33 milioni per la categoria “grande impresa” ovvero in possesso della qualificazione dalla VII o VIII classifica) e le indicazioni per le Stazioni appaltanti per accedere ad essi.

Le Stazioni appaltanti potranno chiedere l’accesso al Fondo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con le rilevazioni dei prezzi.

Come anticipato per rendere operativo il meccanismo delle compensazioni e fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo in aumento si attende ancora l’emanazione del decreto ministeriale con le rilevazioni dei prezzi (inizialmente previsto per il 31 ottobre ma che verrà emanato nei prossimi giorni).

Alleghiamo un modello utile agli operatori economici per poter fare istanza di richiesta di compensazione del prezzo. In tutti gli altri casi si può fare ricorso all’articolo 106 del codice dei contratti (in allegato un approfondimento).

Modello istanza di richiesta di compensazione del prezzo utile agli operatori economici

Casi applicazione articolo 106 – Approfondimento

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