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Tag: Bonus edilizia

Bonus edilizi: stretta su cessione crediti e sconto in fattura

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo 2024 un decreto-legge che introduce nuove disposizioni volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento – si legge nel comunicato del Governo – si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

In particolare, il provvedimento prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora in vigore lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni. L’opzione per sconto e cessione potrà essere ancora effettuata in relazione alle spese sostenute per i predetti interventi solo se entro il giorno antecedente a quello di entrata in vigore del decreto risulti una delle seguenti situazioni:

  • sia già stata presentata la CILA (per interventi non condominiali);
  • risulti presentata la CILA ed adottata la delibera assembleare (per interventi condominiali);
  • risulti adottata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione);
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (per gli interventi diversi dal superbonus per i quali è richiesto il titolo);
  • siano già iniziati i lavori, oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi con versamento di un acconto se gli interventi non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo (interventi diversi dal superbonus).

Il decreto prevede, tra l’altro:

  • l’esclusione della possibilità, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), dell’applicazione della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili con un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determinerebbe l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

“Prendiamo atto di questo decreto-legge – evidenzia Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – che, a nostro giudizio, sarebbe potuto essere oggetto di una più approfondita condivisione e discussione a livello generale. I soggetti maggiormente colpiti sono quelli con redditi bassi che si trovano esclusi dalla possibilità di cessione dei crediti per la riqualificazione della propria abitazione. Forse una applicazione a step avrebbe dato maggiori opportunità di programmazione. E’ evidente che senza una modifica il provvedimento inciderà negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora stata iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate.

L’auspicio è quello di un ripensamento da parte del Governo della disposizione, consegnando al Parlamento, in assenza di modifica prima della pubblicazione del D.L. in G.U, l’impegno di un intervento correttivo.

Guardando avanti, inoltre, rimane ancora un’incognita sulla progettualità del Governo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE “Case Green”. L’auspicio è che vengano avviate quanto prima delle valutazioni per arrivare a un’azione di Governo che consenta una programmazione a medio-lungo termine per tutti gli interventi necessari alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e raggiungere così gli obiettivi previsti dall’Europa.”

Bonus edilizi: dal 1° marzo la ritenuta sui bonifici passa all’11%

Dal 1° marzo 2024 la ritenuta d’acconto sui bonifici delle spese agevolabili con Superbonus, ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni è aumentata dall’8 all’11%. L’incremento è dovuto all’entrata in vigore del comma 88 art. 1  della legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

Sui bonifici che sono disposti dai contribuenti per le spese per lavori edilizi agevolabili, successivi al 29 febbraio 2024, le banche e le Poste Italiane SPA operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori).

Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale e deve contenere:

  • la causale del versamento (normata dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, oltre a specificare il codice fiscale del condominio, è necessario inserire anche quello dell’amministratore o di altro condomino che ha effettuato il pagamento.

Confartigianato, unitamente a CNA, aveva espresso in più occasioni forte contrarietà a questa misura particolarmente critica in quanto aumenta i crediti vantati verso il fisco da parte delle imprese delle costruzioni.

Bonus edilizi e superbonus: 130 miliardi di crediti in sospeso

Il valore delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura del superbonus e degli altri bonus edilizi arriva a quasi 160,7 miliardi di euro, ma di questi i crediti effettivamente compensati sono solamente 25,5 miliardi. All’appello mancano 135 miliardi di euro, in attesa di essere utilizzati; mentre non è possibile stimare la quota dei crediti incagliati.

Sono questi i numeri che arrivano dal ministero dell’economia in risposta al quesito posto dal deputato M5S Emiliano Fenu, mercoledì scorso in Commissione Finanza della Camera, relativamente all’ammontare ad oggi degli interventi ammessi in detrazione e dei corrispondenti crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.

In premessa il MEF rappresenta che ad oggi risultano complete le informazioni riguardanti gli anni 2020 (superbonus 512 milioni e bonus facciate 1,4 miliardi) e 2021 (superbonus 16,1 miliardi e bonus facciate 19,6 miliardi). Non risultano, invece, ancora completi i dati relativi al 2022 in quanto devono essere ancora acquisiti quelli relativi alle detrazioni usufruite direttamente in dichiarazione. Tali informazioni saranno, pertanto, disponibili nei primi mesi del 2024.

Per quanto concerne le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, distinte per anno di sostenimento della spesa e tra superbonus e altre tipologie di bonus, il MEF indica un importo complessivo pari a 160,685 miliardi di euro, basandosi sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 15 ottobre 2020 al 14 novembre 2023. Sul totale degli sconti in fattura e delle cessioni del credito il Superbonus pesa per 106 miliardi di euro, mentre quello relativo gli altri bonus edilizi 54,7 miliardi di euro (di cui bonus facciate per 26 miliardi di euro). I crediti compensati sono 25,5 miliardi.

Il Ministero, infine evidenzia che non è possibile determinare «la quota di crediti ancora classificati come incagliati», in quanto “l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza delle motivazioni per cui un certo credito non venga ceduto a terzi; in altre parole, non è noto se il soggetto detenga il credito per scelta consapevole, oppure perché non possa utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 o non trovi altri soggetti disponibili ad acquistarlo”.

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