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Tag: Bonus edilizia

Bonus edilizia: 283 modifiche in 4 anni.Le imprese non si sono inventate nulla. Le leggi erano legittime e in vigore. Il legislatore cambia le norme e chi ne paga le conseguenze?

La normativa sui bonus edilizi ha subìto, da maggio 2020 ad oggi, ben 283 modifiche che hanno modificato e destabilizzato il mercato con inevitabili ripercussioni per le imprese che hanno dovuto adeguarsi sia nella programmazione dei lavori sia nella gestione finanziaria e delle risorse.
L’ennesimo intervento di modifica, previsto dal decreto legge 39/2024, adottato senza un preventivo confronto con le Associazioni del settore, cambia nuovamente le regole ‘in corsa’, riducendo ulteriormente le deroghe alle opzioni per sconto e cessione dei crediti collegati ai bonus edilizi e accentuando le difficoltà operative di migliaia di imprese e committenti.


Lo hanno sottolineato i rappresentanti di Confartigianato nel corso di un’audizione svoltasi davanti alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Nonostante le esigenze di tenere sotto controllo i conti pubblici, i rappresentanti nazionali hanno messo in evidenza che il provvedimento incide pesantemente su accordi contrattuali già conclusi.


Confartigianato auspica pertanto l’adozione di una serie di interventi da parte del Parlamento per riportare equilibrio in alcune situazioni meritevoli di tutela. Ci sono aree colpite da eventi calamitosi gravi che hanno avviato una serie di azioni per la ricostruzione che si trovano a dover interrompere la loro programmazione. Un confronto con le associazioni di rappresentanza avrebbe potuto essere utile per poter dare spunti per una ridefinizione di vari bonus, ponendo evidenza delle specificità e delle esigenze dei vari territori.


Inoltre, per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta Transizione 4.0 sottoposti a nuove misure di monitoraggio, hanno sollecitato un intervento chiarificatore che consenta alle imprese di poter continuare a compensare i crediti, nell’attesa del decreto direttoriale che deve definire il nuovo modello per comunicare che permetterà il monitoraggio dei citati crediti.


“Prendiamo atto dell’ulteriore evoluzione della normativa – evidenzia Paolo Panizza, Presidente di Anaepa Sondrio – che, a nostro giudizio, sarebbe potuto essere oggetto di una più approfondita condivisione e discussione a livello generale. Ci troviamo di fronte a misure governative che hanno spinto negli ultimi anni diversi imprenditori a riorganizzarsi ed effettuare importanti investimenti nelle proprie aziende. Adesso, che siamo di fronte ad uno stop precipitoso, a chi tocca pagarne le conseguenze?”


Guardando avanti, rimane ancora un’incognita quali vorranno essere le progettualità del Governo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE “Case Green”. L’auspicio è che vengano avviate quanto prima delle valutazioni per arrivare a un’azione di Governo che consenta una programmazione a medio-lungo termine per tutti gli interventi necessari alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e raggiungere così gli obiettivi previsti dall’Europa.

Sondrio, 19 aprile 2024

Bonus edilizi: come cambia lo sconto in fattura e cessione del credito

Lo scorso 30 marzo 2024, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 75, è entrato in vigore il Dl n. 39/2024 che, tra l’altro, interviene sul regime delle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito in luogo delle detrazioni da bonus edilizi. L’Agenzia delle entrate in un suo comunicato ha riepilogato le principali modifiche contenute nel provvedimento.

Il comma 1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del Dl n. 11 /2023).

Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato Dl n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame:

  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini
  2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini
  3. risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici
  4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico
  5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Al comma 3, è previsto che la deroga del precedente comma 2 si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la documentazione di cui al precedente comma 2 oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 4, specifica che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del Dl n. 11/2023, relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  2. siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Riguardo alle modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, infine, il comma 5, dispone che, in merito a interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista non si applica nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del Dl n. 11/2023, ossia:

a)    per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila

b)    per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila

c)    per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Né è concessa deroga per le ipotesi previste dallo stesso articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del Dl n, 11/2023, ossia per interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato Dl n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

“Prendiamo atto di questo decreto-legge – evidenzia Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – che, a nostro giudizio, sarebbe potuto essere oggetto di una più approfondita condivisione e discussione a livello generale.

I soggetti maggiormente colpiti sono quelli con redditi bassi che si trovano esclusi dalla possibilità di cessione dei crediti per la riqualificazione della propria abitazione. Forse una applicazione a step avrebbe dato maggiori opportunità di programmazione.

E’ evidente che senza una modifica il provvedimento inciderà negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate.

L’auspicio è quello di un ripensamento da parte del Governo della disposizione, consegnando al Parlamento, l’impegno di un intervento correttivo.

Guardando avanti, inoltre, rimane ancora un’incognita sulla progettualità del Governo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE “Case Green”.

Risulterebbe positivo un avvio, quanto prima, delle valutazioni per arrivare a un’azione di Governo che consenta una programmazione a medio-lungo termine per tutti gli interventi necessari alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e raggiungere così gli obiettivi previsti dall’Europa.”

Bonus edilizi: stretta su cessione crediti e sconto in fattura

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo 2024 un decreto-legge che introduce nuove disposizioni volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

L’intervento – si legge nel comunicato del Governo – si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

In particolare, il provvedimento prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora in vigore lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni. L’opzione per sconto e cessione potrà essere ancora effettuata in relazione alle spese sostenute per i predetti interventi solo se entro il giorno antecedente a quello di entrata in vigore del decreto risulti una delle seguenti situazioni:

  • sia già stata presentata la CILA (per interventi non condominiali);
  • risulti presentata la CILA ed adottata la delibera assembleare (per interventi condominiali);
  • risulti adottata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione);
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (per gli interventi diversi dal superbonus per i quali è richiesto il titolo);
  • siano già iniziati i lavori, oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi con versamento di un acconto se gli interventi non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo (interventi diversi dal superbonus).

Il decreto prevede, tra l’altro:

  • l’esclusione della possibilità, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), dell’applicazione della remissione in bonis che avrebbe consentito; con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili con un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determinerebbe l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • la sospensione dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

“Prendiamo atto di questo decreto-legge – evidenzia Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – che, a nostro giudizio, sarebbe potuto essere oggetto di una più approfondita condivisione e discussione a livello generale. I soggetti maggiormente colpiti sono quelli con redditi bassi che si trovano esclusi dalla possibilità di cessione dei crediti per la riqualificazione della propria abitazione. Forse una applicazione a step avrebbe dato maggiori opportunità di programmazione. E’ evidente che senza una modifica il provvedimento inciderà negativamente sui contratti già in essere ma di cui non è ancora iniziata l’esecuzione, compromettendo la stabilità delle imprese interessate.

L’auspicio è quello di un ripensamento da parte del Governo della disposizione; ciò è possibile consegnando al Parlamento, in assenza di modifica prima della pubblicazione del D.L. in G.U, l’impegno di un intervento correttivo.

Guardando avanti, inoltre, rimane ancora un’incognita sulla progettualità del Governo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE “Case Green”. L’auspicio è che un avvio quanto prima delle valutazioni per arrivare a un’azione di Governo che consenta una programmazione a medio-lungo termine per tutti gli interventi necessari alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e raggiungere così gli obiettivi previsti dall’Europa.”

Bonus edilizi: dal 1° marzo la ritenuta sui bonifici passa all’11%

Dal 1° marzo 2024 la ritenuta d’acconto sui bonifici delle spese agevolabili con Superbonus, ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni è aumentata dall’8 all’11%. L’incremento è dovuto all’entrata in vigore del comma 88 art. 1  della legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).

Sui bonifici che sono disposti dai contribuenti per le spese per lavori edilizi agevolabili, successivi al 29 febbraio 2024, le banche e le Poste Italiane SPA operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori).

Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale e deve contenere:

  • la causale del versamento (normata dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale o il numero di Partita IVA del beneficiario del pagamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, oltre a specificare il codice fiscale del condominio, è necessario inserire anche quello dell’amministratore o di altro condomino che ha effettuato il pagamento.

Confartigianato, unitamente a CNA, aveva espresso in più occasioni forte contrarietà a questa misura particolarmente critica in quanto aumenta i crediti vantati verso il fisco da parte delle imprese delle costruzioni.

Bonus edilizi e superbonus: 130 miliardi di crediti in sospeso

Il valore delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura del superbonus e degli altri bonus edilizi arriva a quasi 160,7 miliardi di euro, ma di questi i crediti effettivamente compensati sono solamente 25,5 miliardi. All’appello mancano 135 miliardi di euro, in attesa di essere utilizzati; mentre non è possibile stimare la quota dei crediti incagliati.

Sono questi i numeri che arrivano dal ministero dell’economia in risposta al quesito posto dal deputato M5S Emiliano Fenu, mercoledì scorso in Commissione Finanza della Camera, relativamente all’ammontare ad oggi degli interventi ammessi in detrazione e dei corrispondenti crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.

In premessa il MEF rappresenta che ad oggi risultano complete le informazioni riguardanti gli anni 2020 (superbonus 512 milioni e bonus facciate 1,4 miliardi) e 2021 (superbonus 16,1 miliardi e bonus facciate 19,6 miliardi). Non risultano, invece, ancora completi i dati relativi al 2022 in quanto devono essere ancora acquisiti quelli relativi alle detrazioni usufruite direttamente in dichiarazione. Tali informazioni saranno, pertanto, disponibili nei primi mesi del 2024.

Per quanto concerne le detrazioni che sono state cedute o fruite come sconto in fattura, distinte per anno di sostenimento della spesa e tra superbonus e altre tipologie di bonus, il MEF indica un importo complessivo pari a 160,685 miliardi di euro, basandosi sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 15 ottobre 2020 al 14 novembre 2023. Sul totale degli sconti in fattura e delle cessioni del credito il Superbonus pesa per 106 miliardi di euro, mentre quello relativo gli altri bonus edilizi 54,7 miliardi di euro (di cui bonus facciate per 26 miliardi di euro). I crediti compensati sono 25,5 miliardi.

Il Ministero, infine evidenzia che non è possibile determinare «la quota di crediti ancora classificati come incagliati», in quanto “l’Agenzia delle entrate non è a conoscenza delle motivazioni per cui un certo credito non venga ceduto a terzi; in altre parole, non è noto se il soggetto detenga il credito per scelta consapevole, oppure perché non possa utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 o non trovi altri soggetti disponibili ad acquistarlo”.

Bonus edilizi – Qualificazione SOA e detrazioni fiscali: i chiarimenti delle Entrate

Con la circolare n. 10 del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla misura contenuta dal cd. “Decreto Ucraina” (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) che prevede, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020), l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, in una prima fase transitoria, dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione (comma 1).

A decorrere, invece, dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA (comma 2).

La circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023; mentre per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022, è possibile fruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA.

Per quanto concerne l’ambito applicativo, la circolare evidenzia che le “condizioni SOA” riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, del Dl n. 34 del 2020 (bonus diversi dal Superbonus).

Le “condizioni SOA” non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.

Viene poi evidenziato che per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della “condizione SOA”, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva.

In ultimo le Entrate, ricordando che il limite di 516mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto, chiariscono che le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

Bonus edilizia, stop a sconto in fattura e cessione crediti

A rischio occupazione e investimenti nelle costruzioni

“Speravamo in una soluzione che risolvesse il problema dei crediti incagliati, invece non solo non si prospetta nessuna risposta al problema ma il Governo blocca, tranne in limitati casi, la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura o a cedere i crediti”.

Così il Presidente di Confartigianato Marco Granelli commenta il decreto legge sulla cessione dei crediti approvato oggi dal Governo.

Secondo Confartigianato il blocco previsto nel decreto legge coinvolge le tante imprese che, sulla base delle norme sinora vigenti, hanno effettuato investimenti ed assunzioni nella prospettiva, di primi accordi con i committenti, di poter continuare ad operare garantendo lo sconto in fattura. Con buona pace degli obiettivi green che la misura avrebbe aiutato a raggiungere.

Anche il blocco della possibilità di acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici rappresenta un altro incomprensibile ostacolo. Apprezzabile l’intervento per limitare la responsabilità in solido dei cessionari anche se non risolutiva e fuori tempo massimo.

Bonus edilizia, verso proroga oltre il 30 giugno per lavori su case unifamiliari

Apprezzamento di Confartigianato

Il termine del 30 giugno per effettuare il 30% dei lavori nelle case unifamiliari, condizione necessaria per poter usufruire del Superbonus fino a fine anno, potrebbe essere prorogato. Il Governo non esclude l’idea e ne sta valutando la fattibilità, “compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022”. Ad annunciare quella che è una vera e propria apertura, la prima, alla possibilità di un rinvio è stato ieri il Sottosegretario all’Economia Federico Freni, rispondendo in Commissione Finanze della Camera a un’interrogazione parlamentare presentata dai deputati della Lega, a prima firma dell’On. Alberto Gusmeroli.

Confartigianato Imprese apprezza la disponibilità annunciata dal Governo e l’impegno dei Parlamentari per consentire la prosecuzione di una misura necessaria per offrire alle imprese del settore costruzioni la certezza di poter investire e lavorare e contribuire al rilancio di un settore fondamentale per la nostra economia e per la transizione green.

L’associazione si è battuta per ottenere la proroga dell’agevolazione, soprattutto a fronte degli stop and go normativi che hanno frenato l’attività degli imprenditori. L’altro fronte che vede impegnata Confartigianato riguarda le cessioni dei crediti. Il Presidente nazionale, Marco Granelli, è intervenuto nei confronti dell’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante al quale ha chiesto di riconsiderare le nuove modalità di gestione delle acquisizioni di crediti legati ai bonus edilizia, sottolineando le pesanti difficoltà degli imprenditori a fronte del cambiamento repentino e radicale delle policy aziendali adottate da Poste.

Tavolo competitività: la Lombardia firma un documeno congiunto da sottoporre al Governo

Il sistema lombardo ha deciso di redigere un documento, da sottoporre al Governo, con ulteriori proposte urgenti e concrete, per affrontare l’emergenza caro-energia e per sostenere il credito. È questo l’esito del ‘Tavolo Competitività’ che si è tenuto oggi, lunedì 14 febbraio, negli uffici di Regione Lombardia. All’incontro, convocato dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, erano presenti le massime cariche regionali delle seguenti associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance, Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Sistema Impresa, Alleanza della Cooperazione Lombarda (Confcooperative, Legacoop, Agci), Abi, Confprofessioni, Unioncamere, Anci e Cisl. 

Lo stesso sistema lombardo è stato il primo, il 28 ottobre 2021, a lanciare l’allarme sia sull’aumento straordinario del costo dell’energia che sui danni gravi provocati da un punto di vista economico e sociale. 

Finalmente le tematiche vedono un interesse nazionale, ed in parte europeo, tanto è vero che un primo passo da parte del Governo c’è stato con un decreto di oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni. Evidentemente tali decisioni non bastano; da qui l’idea di convocare il ‘Tavolo Competitività’ per predisporre un documento unitario da inviare all’Esecutivo.

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