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Tag: Appalti

Appalti e affidamenti sotto-soglia: la circolare del MIT

Con la circolare del 20/11/2023, n. 298 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tornato a fornire chiarimenti sulle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, all’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nelle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

L’articolo 50, in particolare prevede che, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (definite all’art. 14 dello stesso Codice), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

c) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);

e) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Attraverso tali disposizioni, spiega il MIT, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice. Tali disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Il MIT precisa che viene fatta salva, al contempo,  la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Al riguardo nella circolare si ribadisce che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel Titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.

Tale richiamo conferma quindi che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo:

– del principio del risultato;

– degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice;

– dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

Il Ministero conclude confermando che le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE.

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Come è noto, relativamente alle misure per contrastare l’aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzioni e dell’energia, nella Legge n. 41/2023 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13” – è contenuto l’articolo 14, comma 9 bis che consente agli operatori economici di poter emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima che sia avvenuta la liquidazione delle somme da parte dello Stato alle Stazioni Appaltanti (si veda anche il nostro protocollo n.541).

Il comma 9 bis prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta di una misura estremamente rilevante che consente alle imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.
Da parte di alcune Associazioni Territoriali, è stato segnalato che alcune stazioni appaltanti sosterrebbero l’applicabilità della misura esclusivamente ai lavori PNRR e non in generale agli appalti pubblici.

A nostro avviso tale interpretazione è da considerarsi erronea ed a questo fine abbiamo acquisito anche un parere legale pro veritate che mettiamo a disposizione e che conferma la nostra lettura.

I commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall’art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno, infatti, esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un’unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento. Successivamente, con il Decreto Ministeriale n.16 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo.

Poiché il comma 9 bis, sopra riportato, si riferisce proprio a tale decreto, in particolare all’articolo 3, comma 1, che recita “1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-
legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024”, riteniamo che la misura non possa che essere relativa a tutti i lavori che possono beneficiare di una revisione dei prezzi.

In proposito, ricordiamo che attualmente è aperta la seconda finestra temporale (1° luglio/31 luglio 2023) e le stazioni appaltanti potranno presentare l’istanza di accesso al fondo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023. Le stazioni appaltanti potranno fare richiesta entro lunedì 31 luglio 2023 alle ore 23:59 (pena esclusione) direttamente nel sito https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login.

Resta inteso che dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’eventuale revisione dei prezzi dei contratti stipulati dopo il 1° luglio, sarà disciplinata ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Appalti e caro materiali: in Gazzetta il decreto sul Fondo adeguamento prezzi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 6 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante le “Modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022”, e contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure.

Il Fondo ha una dotazione complessiva di 550 milioni di euro per l’anno 2022 ed è ripartito come segue:

• il 34% alla categoria “piccola Impresa”, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr. n. 207/2010 o in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010;

• il 33% alla categoria “media Impresa”, in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207 del 2010;

• il 33% alla categoria “grande Impresa”, in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all’art. 61 del Dpr. n. 207/2010.

Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui sopra concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del DPR 207/2010, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.

L’accesso al Fondo, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell’art. 26 del decreto-legge 50/2022, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall’applicazione del comma 1 del citato art. 26, delle seguenti risorse:

• a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

• b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

• c) somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

• d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato DL 50/2022.

Per la richiesta di accesso al Fondo, i soggetti interessati devono utilizzare esclusivamente la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e compilare, per ciascun Intervento, un Modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima Piattaforma, che sarà aperta a partire dalle 10.00 del 2 gennaio 2023 alle 16.00 del 31 gennaio 2023.

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