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Tag: rifiuti urbani

TARI, come individuare correttamente le superfici imponibili?

Come funziona in termini generali la TARI? Quali sono le superfici aziendali che sono considerate imponibili e quindi possono essere tassate? Quali sono le superfici escluse? Infine, come si possono ottenere riduzioni (o esenzioni) mantenendo in parte (o rinunciando) al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani? 

A queste domande ha risposto Paolo Pipere con la consueta capacità d’analisi e di approfondimento. Noto esperto di rifiuti, docente di diritto dell’Ambiente e Segretario Nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali, Pipere ha trattato da par suo un argomento aggirato con cura da società di consulenza ed esperti ambientali  in quanto “prettamente fiscale”(?).

Mai come in questo caso emerge con chiarezza la necessità di competenze reali ed interdisciplinari  in chi si occupa di legislazione ambientale e rifiuti.

Di seguito alcuni spunti selezionati da oltre 2 ore e mezza di lezione e quaranta minuti di domande serrate.

TARI,  il lento percorso da tassa a tariffa puntuale

La TARI è articolata in due componenti: fissa e variabile. La componente  fissa serve a finanziare gli investimenti, la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti nei contenitori stradali.

La parte variabile  dovrebbe essere collegata alla produzione di rifiuti della singola utenza non domestica e della singola famiglia. 

Da moltissimi anni, dal 1997 per la precisione,  si sta cercando di passare da una tassa – non  direttamente collegata al servizio reso- a una tariffa che invece si paga in funzione della quantità e del livello di separazione dei rifiuti  urbani conferiti al servizio pubblico. 

Dal 2021 c’è una novità ulteriore: non c’è più quel passaggio complicato per cui lo Stato individuava quali tipologie di rifiuti prodotti dalle imprese erano considerati simili a quelli delle famiglie ed ogni Comune decideva quali rifiuti prendere in carico dalle imprese nel proprio territorio.

Da quattro anni alcuni rifiuti sono urbani ab origine. Così si dovrebbe evitare che chi ha due unità locali in due Comuni,  si trovi a dover mettere in atto comportamenti differenti  per il medesimo rifiuto.

Superfici imponibili, riduzioni ed esenzioni

La TARI è  una tassa e quindi bisogna capire quali sono i motivi per cui la si paga e non pagare di più di quello che è richiesto per legge. 

Il più significativo risparmio deriva dalla  corretta  individuazione delle superfici che possono essere tassate.  

In secondo luogo vi è la  riduzione  della parte variabile in proporzione alla quantità di rifiuti urbani che le aziende decidono di avviare al recupero fuori dal servizio pubblico.  Qui spesso c’è un limite massimo di riduzione che va contro le indicazioni della giurisprudenza. 

Dalla direttiva UE ai Regolamenti comunali

Nel 2018 la direttiva quadro sui rifiuti, cioè la norma dalla quale dipendono le norme nazionali, è stata modificata per introdurre la nozione di rifiuto urbano

Prima non c’era questa nozione e ovviamente c’erano delle difficoltà di comparazione tra la gestione dei rifiuti (urbani) di vari Paesi. 

A noi interessa che con la modifica apportata dalla direttiva 2018/851 viene chiaramente definito che i rifiuti urbani non possono includere rifiuti della produzione. 

Quindi come minimo dobbiamo considerare che le lavorazioni industriali e le lavorazioni artigianali finalizzate alla produzione di beni, generano rifiuti che non possono essere considerati rifiuti urbani perché lo vieta la direttiva e di conseguenza dovrebbe vietarlo anche la norma nazionale. 

La norma nazionale consente alle utenze non domestiche di scegliere liberamente se conferire in tutto o in parte i propri rifiuti urbani destinati al recupero a operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico di raccolta oppure al gestore del servizio.

Nel caso delle imprese artigiane sono classificati come urbani i rifiuti prodotti negli uffici e nelle parti comuni dell’insediamento produttivo ma non quelli generati nelle aree nelle quali si svolge la lavorazione e neppure nei magazzini di merci, semilavorati e prodotti finiti. I rifiuti prodotti nei locali nei quali si svolge la lavorazione e nei magazzini funzionalmente connessi sono, infatti, definiti “rifiuti speciali” e le aree che li producono non sono superfici per le quali si deve pagare la tassa rifiuti.

pdf

Info:

Dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it – 347.3698217)

Imprese del verde: sondaggio sulla gestione di sfalci e potature

La reintroduzione del verde pubblico nell’ambito della disciplina dei rifiuti ex D.Lgs. 116/2020 ha determinato problemi di gestione dello scarto da parte di alcune piazzole ecologiche. Ad aziende e privati che non possono consegnare ramaglie ed erba non resta che bruciare il tutto come si faceva un tempo. All’orizzonte altre soluzioni suggerite da Confartigianato e da supportare con la compilazione di un’apposito questionario.

La ringraziamo fin da ora per il suo prezioso contributo: i risultati del sondaggio saranno rilevanti per orientare l’attività della categoria delle imprese del verde, pertanto, è richiesta la massima partecipazione.

Da dove nasce il problema del conferimento di sfalci e potature?

In moltissime aree del territorio le multiutility pubbliche locali non permettono più alle imprese artigiane di conferire gli scarti della manutenzione del verde privato presso i centri di raccolta comunali di rifiuti urbani. Dal 1 gennaio 2021 La legge classifica sfalci e potature come rifiuti speciali non pericoli e non più come urbani. Da settembre/ottobre corso anche le piazzole più “tolleranti” hanno cominciato a far rispettare scrupolosamente la legge.

Cronistoria delle modifiche legislative 2006 -2021

2006

L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, escludeva paglia, sfalci e potature dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti.

2019

La previsione di cui al punto precedente fu sostituita. La legge esclude dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti anche “gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni”;

2020

La Commissione Europea apre contro l’Italia il Caso EU Pilot 9180/17/ENVI, step precedente per l’apertura di una procedura di infrazione contro il nostro Paese.

Al fine di evitare ciò gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni sono stati ricompresi nell’ambito dei rifiuti dall’articolo 1, comma 13, lett. a), del D. Lgs. n. 116/2020.

2021

Intelligentemente lo stesso D. Lgs. n.116/2020 integra le definizioni di rifiuto urbano in vigore dal 1° gennaio 2021. Così rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie, sfalci e potature entrano di diritto nei rifiuti urbani.

Legislazione vigente

Pertanto, in base a quanto sopra riportato gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde devono essere classificati oggi come:

a) rifiuti urbani: se prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico o materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, attuata da privati (Codice EER 200201);

b) rifiuti speciali non pericolosi: se prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato da un’attività d’impresa (non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies del D.lgs.vo 116/2020). Il codice EER da attribuire è sempre 200201;

c) sottoprodotti: se derivanti da attività di buone pratiche colturali e avviati ad attività di recupero energetico, secondo il DM 264/16, o se ceduti ad altre imprese agricole per l’impiego nelle buone pratiche colturali di queste ultime.

Sfalci e potature ad Ecomondo 2021

Ecomondo 2021 è stata una fucina di idee e proposte risolutive del problema. Confartigianato, Presente all’evento con il Vice Presidente imprese del Verde Confartigianato Veneto- Giuseppe Lumia e con il responsabile Ambiente, ha sottolineato gravità della situazione e suggerito soluzioni condivise alle quali si sta ancora lavorando.

Informazioni:

Ufficio categorie e mercato, referente dottor Pietro Della Ferrera (pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it).
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