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Tag: Marmi e pietre

Patente a crediti. Riconoscimento crediti aggiuntivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 288/2025 ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento dei crediti aggiuntivi volti ad incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti.

Come noto, infatti, a partire dal 10 luglio è operativo il nuovo Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’interno del quale sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della patente a crediti, tra le quali la richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi di cui al DM n. 132/2024.

A tale riguardo, va tuttavia evidenziato che in questa prima fase il riconoscimento dei crediti aggiuntivi, che vanno ad aggiungersi ai 30 di partenza, è limitato alle fattispecie di seguito descritte.

1) Anzianità di iscrizione CCIAA

Per tale ipotesi sono riconosciuti:

  • 3 crediti per iscrizione da 5 a 10 anni;
  • 5 crediti per iscrizione da 11 a 15 anni;
  • 8 crediti per iscrizione da 16 a 20 anni;
  • 10 crediti per iscrizione da oltre 20 anni.

Rispetto a tale casistica, l’Ispettorato chiarisce che il numero dei crediti è incrementale e non cumulabile: il passaggio

da una fascia di anzianità alla successiva comporta, quindi, il riconoscimento dei crediti corrispondenti alla fascia superiore.

A titolo esemplificativo, ad un’impresa iscritta da 10 in CCIAA verranno riconosciuti 3 crediti e, l’anno successivo,

ovvero al momento dell’undicesimo anno di iscrizione, tali crediti diventeranno complessivamente 5.


Con riferimento alle modalità di accreditamento, inoltre, la nota dell’Ispettorato evidenzia che per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi iscritti in Camera di Commercio,

il dato verrà preso automaticamente dalle relative banche dati.

A tal fine, si ricorda che per tutti coloro che alla data del 10 luglio avevano già richiesto la patente i crediti relativi all’anzianità aziendale sono stati riconosciuti in automatico dalla notte della stessa data.

2) Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro certificato

In tale ipotesi, per la quale sono riconosciuti 5 crediti, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001

rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo anche la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).


Il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà, inoltre, la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della stessa,

inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.

3) Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza asseverato

Per tale fattispecie, che consente il riconoscimento di 4 crediti, il rappresentante legale, o un suo delegato,

dovrà allegare l’asseverazione MOG con indicazione della data di inizio e fine validità (di norma triennale).


Anche in tal caso, il rappresentante legale, o un suo delegato, avrà la possibilità, fin da un mese prima dalla scadenza,

di aggiornare la dichiarazione sul possesso dell’asseverazione inserendo il nuovo certificato con il relativo arco temporale di validità.

4) Possesso della certificazione SOA di classifica I o II

Il possesso di tali certificazioni consente il riconoscimento di 1 credito, per la SOA di classifica I, o di 2 crediti, per la SOA di classifica II.

Rispetto a tale ipotesi, l’Ispettorato chiarisce che ai fini della richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi si farà riferimento esclusivamente alla classifica.

Pertanto, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria,

inserendo la data di inizio e fine validità e con possibilità di aggiornare la dichiarazione inserendo il nuovo attestato.

5) Consulenza e monitoraggio da parte degli Organismi Paritetici

Tale ipotesi, per la quale sono previsti 2 crediti, si riferisce a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero alla possibilità per gli Organismi Paritetici di rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività

e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei MOG.


In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato,

potrà allegare alla dichiarazione l’attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

La nota dell’Ispettorato fornisce, inoltre, indicazioni riguardo la corretta gestione dei crediti aggiuntivi, in particolare nelle ipotesi di:

  • sospensione di validità del requisito (SGSL certificato; MOG asseverato; SOA): sarà onere dell’impresa, per il tramite del legale rappresentante o di un suo delegato, contattare un Ufficio territoriale dell’Ispettorato per la sottrazione dei relativi crediti per il periodo di sospensione, esibendo il relativo provvedimento;
  • rettifica: può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, ovvero prima della mezzanotte. Nel caso in cui la rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro, che provvederà ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile. La richiesta di rettifica, a firma del responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della patente e la relativa motivazione (errore nell’indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.);
  • sottrazione dei crediti aggiuntivi: qualora durante l’attività ispettiva emerga il mancato possesso di uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre l’invalidazione degli stessi, indicando nel verbale di primo accesso o in un eventuale verbale interlocutorio le motivazioni della proposta di invalidazione del requisito. La conferma di sottrazione del punteggio sarà comunicata al rappresentante legale.

CIGO emergenza caldo: le indicazioni INPS per presentare l’istanza

Con il messaggio 26 luglio, 2024 n. 2735, INPS illustra i contenuti delle misure previste dal decreto Agricoltura (decreto–legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101)

finalizzate a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante eventi meteorologici avversi, come le ondate di calore, attraverso l’accesso facilitato agli ammortizzatori sociali.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile,

lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa

effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE),

possono accedere alla CIGO senza che questi periodi rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (ovvero il lasso temporale di 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza).

I datori di lavoro, inoltre, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Con il successivo messaggio n. 2736 l’INPS riassume le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.


In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, l’Istituto ricorda che resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Nel messaggio si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione

o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività

per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione

o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità,

nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia,

indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate,

ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.

Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”,

l’INPS ribadisce che la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.

Nel messaggio si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi

può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”,

che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.

Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura,

ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, l’INPS raccomanda di redigere la relazione tecnica in modo completo.

A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo,

ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

I datori di lavoro non devono, invece, allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Anche l’elevato tasso di umidità – si legge nel messaggio – concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.

Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste,

atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità),

è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento,

gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici

o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it.

Focus Group rilevazione imprenditoriale di Confartigianato – Rappresentate anche Valtellina e Valchiavenna

Il 29 maggio 2024, a Milano, si è tenuto un primo incontro della rilevazione di metà anno di Confartigianato Lombardia.

La riunione è l’occasione per ascoltare e far incontrare alcuni imprenditori selezionati che fungano da sentinelle sul territorio sui temi di maggiore rilievo per il mercato.

La rilevazione ha visto il coinvolgimento di una dozzina di imprese che rappresentano le principali categorie del tessuto produttivo lombardo.


A rappresentare Confartigianato Imprese Sondrio Fabiano Del Giorgio, collaboratore dell’impresa Ital Graniti di Samolaco e Presidente del comparto Marmi e Pietre all’interno dell’associazione.

Partendo dall’analisi dei trend congiunturali delle dinamiche degli ultimi 6, gli imprenditori presenti hanno avuto modo di confrontarsi  e focalizzarsi sui temi del mercato del lavoro (reperimento e mantenimento personale, produttività, esigenze), sul credito (andamento dei prestiti e costo del denaro), sugli investimenti (tipologia ed evoluzione, partecipazione ai bandi), sulle conseguenze delle turbolenze internazionali (conseguenze su import-export, reperibilità e prezzi materiali, dumping) e sulle filiere (contributo al sistema), dando ampio risalto alle esperienze di ciascuno ed alle aspettative di fine anno.


I risultati del confronto faranno parte di un Rapporto che verrà elaborato dall’Ufficio Studi di Confartigianato e presentato in Regione Lombardia nei prossimi mesi.

La Rappresentanza di Sondrio al Tavolo Osservatorio

Ciclo di 4 incontri formativi dedicati alla categoria Marmi e pietre

Confartigianato ha organizzato un percorso formativo dedicato alle imprese associate a Confartigianato Sondrio della categoria “Marmi e Pietre”.

Si tratta di un ciclo di 4 incontri della durata massima di 1 ora che mirano ad accrescere le competenze tecniche e normative degli operatori del settore pietre ornamentali (cave, laboratori di trasformazione, addetti commerciali, posatori, capi cantiere, progettisti) in merito alla marcatura CE dei prodotti in pietra naturale per le costruzioni, ai criteri di accettazione in cantiere, alla conformità del materiale in riferimento ai luoghi di utilizzo/destinazione e alle norme tecniche per la posa.

  • Mercoledì 20 marzo 2024

La pietra naturale a norma, marcatura CE e non solo: il panorama della normativa tecnica nazionale, europea e globale. Vademecum marcatura CE

  •  Mercoledì 3 aprile 2024

Il linguaggio e i numeri della pietra naturale: terminologia, come si legge un rapporto di prove.

  • Mercoledì 17 aprile 2024

Ogni posto ha la sua pietra e ogni pietra ha il suo posto: le pietre naturali e gli utilizzi (pavimentazioni e rivestimenti in interni e all’esterno, i luoghi ad alte sollecitazioni: flussi di passaggio, aree pedonali e carrabili, ecc).

  • Mercoledì 8 maggio 2024

Pietra naturale e sostenibilità; applicazioni particolari delle pietre naturali (es. piscine, cucine piani cottura e di lavorazione alimenti, bagni, saune ecc.. scelte dei materiali, trattamenti e loro manutenzione)

Tutti gli incontri si svolgeranno tutti di mercoledì e dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Docente la Dr.ssa Grazia Signori, geologa esperta di pietre naturali, coordinatrice del tavolo tecnico UNI e esperto CEN e ISO per la caratterizzazione tecnica e la posa delle pietre naturali.

È possibile iscriversi entro mercoledì 13 marzo 2024 inviando un’ e-mail all’indirizzo segreteria@artigiani.sondrio.it

Terre e rocce da scavo: quando si possono riutilizzare

Le terre e rocce da scavo sono nuovamente oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32745 del 3 luglio 2023, in cui vengono ricordate le condizioni necessarie per il riutilizzo.

Secondo la Corte di Cassazione, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotto e quindi essere impiegate per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutti gli specifici requisiti di cui all’art.186 del D.Lgs. vo 152/2006. In particolare, tali condizioni prevedono che:

  1. siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
  2. sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
  3. l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
  4. sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
  5. sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
  6. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
  7. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.
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