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Tag: Edilizia

Costituito Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile

Lo scorso 23 gennaio 2024 è stato costituito il Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile (FNAPE), voluto dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative delle Organizzazioni imprenditoriali e Sindacati dei lavoratori del comparto edile (Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, Confcoperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro ANCE, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil).

Il Fondo è istituito per garantire il riconoscimento di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione presso le Casse Edili/Edilcasse.

Il Fondo, alimentato dalle contribuzioni versate dalle imprese per il tramite delle Casse, sulla base delle aliquote stabilite al livello nazionale dalle Parti Sociali, è istituito presso la CNCE, che gestisce le procedure operative per la corretta erogazione della prestazione agli operai edili da parte delle singole Casse. Il Fondo Nazionale opera, quindi, in stretta collaborazione con le Casse che alimentano la Banca Dati APE per i requisiti alle prestazioni e che corrispondono ai lavoratori, alle scadenze stabilite, la prestazione attraverso il finanziamento riconosciuto dal Fondo nazionale stesso.

Virgilio Fagioli, Vicepresidente ANAEPA, è stato designato come componente del Cda del Fondo.

Imprese edili: riduzione contributiva dell’11,50% anche per il 2023

Pubblicato lo scorso 10 gennaio sul sito del ministero del Lavoro il decreto direttoriale 13 dicembre 2023 del medesimo Ministero, di concerto con il MEF, con il quale viene individuata la riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili relativamente all’anno 2023 (art. 29 co. 2 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995).

Si attendono ora le consuete istruzioni operative da parte dell’INPS per la fruizione dello sgravio.

Si ricorda che la riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assicurative dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per gli operai occupati con un orario di lavoro di almeno 40 ore settimanali.

Appalti pubblici tra digitalizzazione e semplificazioni

Dal 2 gennaio 2024 è pienamente operativa la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti.

La digitalizzazione – si legge nel comunicato diffuso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC – si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Pertanto, dal quest’anno le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

L’ANAC informa di un’altra novità rilevante che, a partire da questo mese, ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Un’ulteriore rilevante novità per il 2024 riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, intervengono poi rilevanti semplificazioni per le Stazioni Appaltanti: da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

Manovra 2024 e appalti pubblici: prorogata la disciplina di adeguamento prezzi

Con la Legge di bilancio 2024 (L. 30/12/2023, n. 213) approvata a fine 2023, è stato confermato il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal cosiddetto D.L. Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio, il comma 304 dell’art. 1 della Manovra estende le disposizioni in materia di appalti pubblici recate dall’art. 26 del D.L. 50/2022, comma 6-bis, destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei carburanti: in relazione ai lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 – compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro – lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (il termine precedente alla Legge di bilancio 2024 era al 31 dicembre 2023) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Inoltre, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili.

Nel caso in cui tali risorse non fossero sufficienti, anche per il 2024 la Legge di Bilancio conferma la possibilità per le stazioni appaltanti, che non ne abbiano già usufruito, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater, che viene tra l’altro incrementato di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse saranno assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

“Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

Confartigianato sollecita un intervento immediato

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono i rappresentanti di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio, gruppo di categoria presieduto da Paolo Panizza, che riprendono una nota della confederazione nazionale.

Non si è mai fermata, infatti, l’attività di Confartigianato di sollecito e sensibilizzazione nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – in base ai dati di Confartigianato – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri in tutta Italia. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia Sondrio accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo in quanto in ballo c’è il futuro prossimo di micro e piccole imprese e ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori.

Rischio sventato: no del Parlamento Ue ad allargamento della definizione di Pmi in Europa

A larga maggioranza (501 contrari, 120 favorevoli, 10 astenuti), il Parlamento europeo – in seduta plenaria – ha respinto la mozione per modificare la definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione 2003/361/CE.

Da anni, infatti, Confartigianato fa fronte alle richieste da parte di diversi deputati di riaprire la discussione sul contenuto della definizione di micro, piccola e media impresa, che si basa sui seguenti indicatori: un numero di dipendenti fino a 250 occupati, nonché un fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro (in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro).

Il dibattito si è concentrato anche questa volta sulla categoria delle mid-cap, imprese quotate a media capitalizzazione, che secondo alcuni membri del Parlamento Europeo, in particolare i tedeschi, andrebbero incluse nella definizione di PMI.

Il testo respinto oggi dagli eurodeputati, facendo leva sulla necessità di adeguare al tasso di inflazione alcuni criteri previsti dalla Direttiva 2013/34/UE sui bilanci d’esercizio, aveva proprio l’obiettivo di realizzare l’inclusione delle mid-cap nella definizione di PMI della Raccomandazione 2003/361/CE.

In particolare, si prevedeva l’innalzamento del numero dei dipendenti – da 250 a 500. Inoltre, si chiedeva che tale aggiustamento non riguardasse solamente alcuni aspetti della legislazione (legata agli obblighi di bilanci e alla rendicontazione non finanziaria) ma dovesse assumere carattere generale.

Confartigianato Imprese ha immediatamente sottolineato a gran voce come ciò avrebbe creato un enorme danno competitivo per le (vere) micro e PMI. Il rischio reale era di includere imprese con risorse economiche e organizzative ben diverse da quelle per le quali la legislazione europea riserva regole specifiche. Tale inclusione avrebbe anche distolto risorse oggi dedicate alle PMI a favore di imprese di dimensione e capacità più grandi, soprattutto rispetto a imprese di micro-dimensione (più del 92%).

“Il voto di oggi – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – testimonia la condivisione della nostra posizione, da non confondere con un’ostinata difesa di un privilegio, di chiusura al mercato. Si tratta piuttosto della necessità di valorizzare un patrimonio – soprattutto italiano – che è l’impresa diffusa nel territorio, la quale contribuisce all’eccellenza del Made in Italy e che ha bisogno di una disciplina “proporzionalmente alleggerita” per le PMI”.

Prestazione energetica edifici: accordo sulla proposta di revisione della direttiva UE

Lo scorso 7 dicembre 2023 il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

La direttiva riveduta stabilisce requisiti di prestazione energetica nuovi e più ambiziosi per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturati nell’UE e incoraggia gli Stati membri a ristrutturare il loro parco immobiliare.

La revisione mira principalmente a far sì che tutti gli edifici nuovi siano a emissioni zero entro il 2030 e che gli edifici esistenti diventino a emissioni zero entro il 2050.

I due co-legislatori hanno raggiunto un accordo sull’articolo 9 bis sull’energia solare negli edifici, che garantirà la diffusione di impianti di energia solare adeguati negli edifici di nuova costruzione, negli edifici pubblici e in quelli non residenziali esistenti sottoposti a una ristrutturazione per la quale è richiesta un’autorizzazione.

Secondo le prime informazioni, ogni Stato membro potrà adottare una propria traiettoria nazionale per ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035, in risposta alle richieste di flessibilità per tenere conto delle circostanze nazionali. Gli Stati membri sono quindi liberi di scegliere su quali edifici puntare e quali misure adottare.

Le misure nazionali dovranno garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio non residenziale, le norme riviste prevedono un miglioramento graduale attraverso standard minimi di prestazione energetica. Ciò porterà a rinnovare il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2033.

Gli Stati membri avranno la possibilità di esentare da questi obblighi alcune categorie di edifici residenziali e non residenziali, tra cui gli edifici storici, gli edifici agricoli o le case di vacanza. Inoltre:

  • Gli attestati di prestazione energetica (EPC) migliorati si baseranno su un modello comune dell’UE con criteri comuni.
  • Sono previste misure di finanziamento per incentivare e accompagnare le ristrutturazioni, rivolte in particolare ai clienti vulnerabili e agli edifici con le peggiori prestazioni, per combattere la povertà energetica e ridurre le bollette energetiche.
  • Gli Stati membri devono garantire garanzie per gli inquilini, per contribuire a contrastare il rischio di sfratto delle famiglie vulnerabili causato da aumenti dell’affitto in seguito a una ristrutturazione.

La revisione della direttiva EPBD contiene misure volte a migliorare sia la pianificazione strategica delle ristrutturazioni sia gli strumenti operativi per garantire tali ristrutturazioni, confermando al contempo l’abbandono graduale delle caldaie a combustibili fossili. In base alle disposizioni concordate, gli Stati membri devono:

  • stabilire piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (NBRP) con una strategia nazionale per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio e affrontare gli ostacoli rimanenti, come il finanziamento, la formazione e l’attrazione di lavoratori più qualificati.
  • istituire schemi nazionali di passaporto per la ristrutturazione degli edifici (BRP) per guidare i proprietari degli edifici nelle loro ristrutturazioni graduali verso edifici a emissioni zero.
  • creare sportelli unici per i proprietari di case, le PMI e tutti gli attori della catena del valore della ristrutturazione, per ricevere supporto e orientamento dedicati e indipendenti.
  • cessare i sussidi per l’installazione di caldaie autonome alimentate da combustibili fossili a partire dal 1° gennaio 2025. La direttiva rivista introduce una chiara base giuridica che consente agli Stati membri di stabilire requisiti per i generatori di calore in base alle emissioni di gas serra, al tipo di combustibile utilizzato o alla quota minima di energia rinnovabile utilizzata per il riscaldamento.
  • stabilire misure specifiche per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l’obiettivo di eliminare completamente le caldaie alimentate da combustibili fossili entro il 2040.
  • considerare ancora possibili incentivi finanziari per i sistemi di riscaldamento ibridi, come quelli che combinano una caldaia con un impianto solare termico o una pompa di calore.

Per quanto riguarda l’ambizione confermata di rendere gli edifici a emissioni zero la norma per le nuove costruzioni, compresa l’installazione generalizzata di impianti a energia solare, sono state concordate le seguenti disposizioni:

  • Tutti i nuovi edifici residenziali e non residenziali dovranno avere zero emissioni in loco da combustibili fossili, a partire dal 1° gennaio 2028 per gli edifici di proprietà pubblica e dal 1° gennaio 2030 per tutti gli altri nuovi edifici, con la possibilità di esenzioni specifiche.
  • Gli Stati membri possono considerare il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita dell’edificio, che comprende la produzione e lo smaltimento dei prodotti da costruzione.
  • Gli Stati membri devono garantire che i nuovi edifici siano predisposti per l’energia solare, ossia che siano in grado di ospitare impianti fotovoltaici o solari termici sul tetto. Per gli edifici pubblici e non residenziali esistenti, l’installazione dell’energia solare dovrà avvenire gradualmente, a partire dal 2027, laddove ciò sia tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Tali disposizioni entreranno in vigore in momenti diversi a seconda della tipologia e delle dimensioni dell’edificio.
  • Si ritiene che il potenziamento delle disposizioni in materia di precablaggio, punti di ricarica per i veicoli elettrici parcheggi per le biciclette renderà la mobilità sostenibile mainstream. Il precablaggio diventerà la norma per gli edifici nuovi e ristrutturati, facilitando così l’accesso alle infrastrutture di ricarica. Sono previsti anche requisiti più severi sul numero di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali.
  • Gli Stati membri dovranno inoltre eliminare gli ostacoli all’installazione di punti di ricarica, per garantire che il “diritto alla spina” (right to plug, in inglese) diventi una realtà. In generale, i punti di ricarica dovranno consentire la ricarica intelligente e, ove opportuno, la ricarica bidirezionale.

Le prossime tappe

L’accordo provvisorio raggiunto il 7 dicembre 2023 richiede un ulteriore lavoro tecnico prima dell’adozione formale da parte dei co-legislatori. La Commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento voterà il testo il 23 gennaio 2024. Una volta completato questo processo, sotto la prossima presidenza belga del Consiglio e quindi prima delle elezioni europee del maggio 2024, la nuova legislazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione ed entrerà in vigore come legge.

Superbonus – Confartigianato e Cna: “Senza proroga per i condomini rischio chiusura per 25mila cantieri”

“E’ sicuramente positivo che nell’agenda del dibattito parlamentare si torni a parlare, pur nella consapevolezza dei noti problemi di bilancio, di proroga del superbonus per gli interventi condominiali“.

Così si esprimono Confartigianato e Cna che hanno più volte sollecitato, nel corso di tutti gli incontri con Parlamento e Governo, di inserire un intervento nella manovra finanziaria per il 2024.

Per Confartigianato e Cna, la modifica deve essere improntata alla semplicità, evitando soluzioni subordinate che creerebbero solo ulteriore confusione in una materia che, considerata la sua complessità, senz’altro non ne ha bisogno.

Senza una proroga limitata a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% – sostengono le due Confederazioni – si metterebbero a rischio circa 25mila cantieri. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal primo gennaio provocherebbe devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, sulla quale sono ancora in attesa di risposte.

Un intervento legislativo, di ridotto impatto sulle finanze pubbliche, si rende quanto mai necessario per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e pericolose “corse” per terminare i lavori; in tal senso andrebbe prevista una proroga di almeno tre mesi, per i cantieri presso i condomini, condizionata, però, dall’aver realizzato al 31 dicembre 2023 almeno il 60% dell’intervento globale.

Per Confartigianato e Cna, solo in tal modo, i lavori condominiali potranno essere terminati in condizioni di sicurezza che, unitamente alla cessione dei crediti, eviterà il rischio di opere incomplete e interminabili contenziosi e consentirebbe una exit strategy ordinata dal Superbonus 110%.

Il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, accoglie con soddisfazione la notizia che il tema della proroga del Superbonus 110% sia ancora nell’agenda del Governo: “Ritengo che sia fondamentale essere uniti per sciogliere un nodo così importante per il settore dell’edilizia, con ripercussioni anche per i lavoratori coinvolti e le famiglie ancora in attesa di veder conclusi i lavori”.

Preposto, Ministero del Lavoro: nomina sempre obbligatoria

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023, in risposta a un’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’obbligo di nominare la figura del preposto.

In particolare è stato chiesto se:

  • l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

In premessa, la Commissione, richiamando l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro),

ricorda che il preposto è “(una) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto,

quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Pertanto, si legge nell’interpello, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio:

a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale – laddove si rilevi una modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – si può prevedere che il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività,

esercitando poteri gerarchico – funzionali di preposto e sostenendo la relativa posizione di garanzia.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto,

il ruolo e le relative responsabilità saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, in quanto superiore gerarchico anche sotto il profilo prevenzionistico.

“La risposta della Commissione è sostanzialmente in linea con quanto abbiamo da sempre sostenuto al riguardo” – ha commentato Stefano Crestini, presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia. “La facoltà del datore di lavoro di ricoprire la figura del preposto, qualora ne ricorrano le condizioni, ne valorizza il ruolo, specialmente nelle imprese artigiane, dove lo stesso partecipa direttamente alle attività del cantiere,  trasmettendo buone pratiche e accorgimenti per lavorare in sicurezza”.

Appalti e affidamenti sotto-soglia: la circolare del MIT

Con la circolare del 20/11/2023, n. 298 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tornato a fornire chiarimenti sulle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, all’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nelle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

L’articolo 50, in particolare prevede che, con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (definite all’art. 14 dello stesso Codice), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

c) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);

e) procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Attraverso tali disposizioni, spiega il MIT, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice. Tali disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Il MIT precisa che viene fatta salva, al contempo,  la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Al riguardo nella circolare si ribadisce che l’art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel Titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.

Tale richiamo conferma quindi che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo:

– del principio del risultato;

– degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice;

– dei principi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

Il Ministero conclude confermando che le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE.

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