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Nuovo codice dei contratti: le linee guida per la compilazione del DGUE

Con la nota protocollo n. 6212 del 30/06/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del documento di gara unico europeo DGUE nel formato digitale, nell’ambito del nuovo quadro normativo nazionale vigente.

L’articolo 91 del nuovo Codice dei Contratti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) prevede infatti che l’operatore economico che partecipa ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto presenta (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante) – unitamente alla domanda di partecipazione, all’offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione – il DGUE redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.

Nelle linee guida viene specificato che, nelle more del tempestivo aggiornamento della documentazione e del conseguente recepimento delle modifiche normative intervenute, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.

Ispettorato – Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Ispettorato- Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

L’Ispettorato nazionale del Lavoro – INL, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ha diramato importanti informazioni in merito al tema della prevenzione dei rischi legati ai danni da calore dei lavoratori, derivanti dall’esposizione a temperature estreme negli ambienti di lavoro.

Come noto, infatti, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, giacché la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.
Maggiormente interessate da tali fenomeni sono ovviamente le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto. Nel rimandare, per i contenuti di dettaglio, alla comunicazione dell’INL, che si allega, si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti della nota dell’INL.


Valutazione del rischio di danni da calore
INL rimanda al “Portale Agenti Fisici”, a cura di INAIL, per lo svolgimento di tale attività. Potrà farsi riferimento anche al Progetto “Work Climate”, avviato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a maggio 2023: il sito web di progetto contiene numerose informazioni utili per sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori sul rischio in parola.
Infine, è disponibile, in italiano, la “Heat at work – Guidance for workplaces” (esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), edita dall’Agenzia europea per la Sicurezza – EU-OSHA.


Misure di prevenzione attenenti alla organizzazione del lavoro:
Fra le misure che il datore di lavoro può prendere, allo scopo di affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, vi è certamente la rimodulazione degli orari di lavoro escludendo le ore più calde e soleggiate della giornata e quindi ad elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00).
Per quanto attiene alle mansioni, le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere oggetto di valutazione, unitamente alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Da ultimo, il messaggio INL fa riferimento alla facoltà, per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Si ricorda che per le imprese artigiane assoggettate a FSBA, nel caso in esame, è possibile il ricorso alla sospensione dell’attività facendo riferimento alla causale “Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa
o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie.”

Nuovo Codice dei contratti: i regolamenti attuativi ANAC

Nuovo Codice dei contratti: i regolamenti attuativi ANAC

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023,sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici, adottati dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione ANAC sui seguenti argomenti di interesse:

  • Banca dati nazionale contratti pubblici – BDNCP (art. 23, co. 5)
  • Fascicolo virtuale operatore economico – FVOE (art. 24. co. 4)
  • Pubblicità legale (art. 27)
  • Trasparenza dei contratti pubblici (art. 28., co. 4)
  • Modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture (art. 186. commi 2 e 5)
  • Assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata (art. 62, co. 10)
  • Pareri di precontenzioso (art. 220, commi 1 e 4)
  • Legittimazione straordinaria (art. 220, commi 2, 3 e 4)
  • Attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici
  • Attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
  • Potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici
  • Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 222, co. 10)

Delibera n. 261 
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024

Delibera n. 262 
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.
  • Il provvedimento include 6 allegati.

Delibera n. 263
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

  • Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Delibera n. 264
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

  • Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’”Allegato 9” del PNA 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall’articolo 224, comma 4 del codice.
  • Il presente provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • Il provvedimento include l’Allegato I – Obblighi Amministrazione Trasparente

Delibera n. 265
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea”.

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 266
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 267
Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  • Il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.
  • Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  • Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 268
Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)

  • Il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.
  • Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  • Le disposizioni del presente Regolamento sono entrate in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 269
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

  • Le disposizioni del presente Regolamento in vigore dal 1° luglio 2023, si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest’ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto.

Delibera n. 270
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

  • Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 271
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

  • Il  presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 272
Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

  • Le disposizioni dell’articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all’esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell’articolo 24 del codice.
  • Il  presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Le delibere di adozione dei provvedimenti ex Dlgs 36/2023,nn. 261 -265 sono pubblicate sul portale Anac in “Consulta i documenti” nella sezione “Delibere”
I regolamenti adottati con le delibere nn. 266-272 sono consultabili nella competente sezione “regolamenti”.

“Il nuovo codice degli appalti PNRR e opportunità per le MPMI” seminario

Roma 19 luglio 2023 ore 10.30-17.00

Sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza su Webex

Confartigianato Imprese, in collaborazione con Confartigianato ANAEPA, ha promosso un importante seminario dal titolo “Il nuovo codice degli appalti, PNRR e opportunità per le MPMI“. L’evento si terrà presso la sede nazionale di Confartigianato a Roma il prossimo mercoledì 19 luglio a partire dalle ore 10.30.


Il seminario sarà incentrato sulle recenti novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), le cui prime disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 1° luglio. Tale codice mira a semplificare ed accelerare le procedure di appalto, rispondendo alle richieste del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).


Nell’ambito dei lavori sarà presentata ufficialmente 4CNetWork, la prima rete nazionale di consorzi e reti di Confartigianato che coinvolge complessivamente, attraverso i cinque consorzi fondatori, oltre 360 imprese nei comparti dell’edilizia, dei servizi, dell’impiantistica, delle pulizie e della manutenzione.

Amianto: nuove norme UE di protezione dei lavoratori

Lo scorso 27 giugno 2023, il Consiglio dell’UE ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo per rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto. Nonostante sia vietato nell’UE da quasi vent’anni, l’amianto costituisce ancora una minaccia per la salute dei lavoratori a causa della sua presenza negli edifici più vecchi.

Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici.

Linee principali dell’accordo

Più specificamente è stato concordato sull’uso di un cosiddetto “modello duale” per i valori limite di esposizione professionale (OELV).

In un primo momento i datori di lavoro dovranno ridurre l’OELV dall’attuale 0,1 a 0,01 fibre di amianto per cm³ senza alcun periodo di transizione (cioè al massimo 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva).

Dopo 6 anni, gli Stati membri dovranno utilizzare una tecnologia più moderna ed efficace per rilevare le fibre, ovvero la microscopia elettronica.

Dovranno quindi scegliere tra:

  • utilizzare un OELV ancora più basso di 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, oppure
  • mantenere lo 0,01 OELV ma includendo le fibre sottili.

In base alle nuove norme, le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto saranno tenute a ottenere autorizzazioni dalle autorità nazionali. I datori di lavoro dovranno inoltre adottare misure per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto nazionale relativo all’amianto. A tal fine possono, ad esempio, ottenere informazioni dai proprietari dell’edificio o da altri datori di lavoro, oppure consultare altre pertinenti fonti di informazione, come i registri.

Gli Stati membri dovranno tenere un registro di tutti i casi di malattie professionali legate all’amianto diagnosticate da un medico.

Le nuove norme stabiliranno anche un elenco di mezzi per evitare l’esposizione, come l’uso appropriato di dispositivi di protezione personale e respiratoria, la pulizia sicura degli indumenti, una procedura di decontaminazione e requisiti di formazione di alta qualità per i lavoratori.

Le prossime tappe

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE saranno chiamati ad approvare l’accordo raggiunto con il Parlamento in una prossima riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER). Il testo della direttiva sarà quindi sottoposto a revisione giuridica e linguistica prima di essere adottato dai ministri in una prossima riunione del Consiglio.

Una volta adottata la direttiva, gli Stati membri disporranno di due anni per introdurre il nuovo livello massimo di esposizione di 0,01 f/cm³ e di sei anni per introdurre la microscopia elettronica al fine di misurare i livelli di amianto sul luogo di lavoro.

Superbonus 2023: le ultime modifiche normative

Con la circolare n. 13/E del 21 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra le ultime modifiche normative in materia di Superbonus introdotte dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e dal decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023). Tra le principali novità, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia evidenzia che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto “Aiuti-quater”, il comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, prevede che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle Onlus, Odv e Aps, spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la legge di bilancio 2023 ha previsto che le predette modifiche non si applicano agli interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022
  • effettuati dai condomìni per i quali la Cila risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In tali ipotesi, spiega la circolare, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Sempre a seguito delle modifiche apportate dal decreto Aiuti-quater, come illustrato dal documento di prassi, il comma 8-bis, secondo periodo, prevede l’applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023, in luogo del 31 dicembre 2022, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, l’ammontare dei lavori effettuati sia almeno pari al 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Il termine del 31 marzo 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023 dal decreto “Cessioni”. Per le spese sostenute dopo tale data, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sismabonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con riguardo alle modifiche introdotte nel terzo periodo del comma 8-bis, l’Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell’articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15mila euro. Al riguardo l’Agenzia precisa che:

  • per “interventi avviati” a decorrere dal 1° gennaio 2023 debbano intendersi i lavori “iniziati” da tale data (ossia qualora la Cila sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la data di inizio lavori indicata nella medesima Cila sia successiva al 31 dicembre 2022 ovvero la comunicazione sia antecedente al 1° gennaio 2023 purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023)
  • il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori
  • l’immobile su cui sono eseguiti i lavori deve essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori
  • ai fini del calcolo del reddito di riferimento si tiene conto del coniuge o del componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, del convivente, dei figli e dei familiari che risultano a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.

La documento di prassi, infine, specifica che il decreto Cessioni ha altresì introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, secondo cui il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione, che punta ad agevolare la fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre dal periodo d’imposta 2023 e può essere fruita solo a condizione che nessuna indicazione venga fatta di tali spese nella dichiarazione relativa al 2022.

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici – principali novità e spunti di dettaglio

A Sondrio un seminario di approfondimento

ANCE Lecco Sondrio e Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio promuovono un seminario dal titolo “Il nuovo Codice dei Contratti pubblici 2023 – Principali novità e spunti di dettaglio” che si terrà il prossimo 15 giugno sia in presenza presso la sede di ESFE Sondrio, via Samaden, 14, sia in remoto a partire dalle ore 09.30.

L’obiettivo dell’incontro è fornire un primo approfondimento alle innovazioni del nuovo strumento che entrerà in vigore il 1° luglio 2023. Dopo i saluti istituzionali, la presentazione centrale è stata affidata a due esperti del settore, il dr. Giorgio Asperti e il dr. Giovanni Taiocchi che, partendo dai tre principi cardine del nuovo Codice, analizzeranno le semplificazioni negli affidamenti sotto soglia, gli appalti integrati, le ipotesi di anomalia nelle offerte e le esclusioni automatiche sino alle revisioni dei prezzi e le opportunità del subappalto e dell’avvalimento. Al termine sarà lasciato ampio spazio al dibattito con i partecipanti.
L’evento è aperto alle imprese, agli amministratori ed ai tecnici delle Stazioni Appaltanti dei territori delle province di Lecco e di Sondrio ed a chiunque fosse interessato al tema, previa iscrizione tramite le Segreterie dei promotori, ANCE Lecco Sondrio, Tel. 0341 491936, email edili@anceleccosondrio.it e Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio, Tel. 0342 514343, email segreteria@artigiani.sondrio.it

“L’incontro rappresenta una prima importante occasione di confronto tra le imprese e le pubbliche stazioni appaltanti del territorio sui cambiamenti che, dal 1° luglio prossimo, interesseranno il settore degli appalti pubblici. L’augurio che vogliamo esprimere alla nuova normativa del settore delle opere pubbliche è che sia proprio la rinnovata fiducia reciproca tra operatori economici ed amministrazioni pubbliche a guidarne l’applicazione, così come per altro recita uno dei primissimi articoli del codice 36/2023 – queste le parole del Presidente ANCE Lecco Sondrio, Luca Fabi”
“La data dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti– afferma Paolo Panizza, Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio – si avvicina e con questo evento vogliamo focalizzarci sulle principali novità per agevolare tutti i soggetti interessati e limitare al massimo il potenziale rischio di blocco degli affidamenti che sovente si verifica con l’introduzione di novità normative come queste. In una fase di ripresa come quella che stiamo vivendo ed in vista dei preparativi alle Olimpiadi 2026 sarebbe fortemente penalizzante per tutti i territori un rallentamento delle procedure di gara.” 

Alla luce delle importanti novità che entreranno in vigore a breve è auspicabile una forte partecipazione.

Il nuovo codice dei contratti pubblici 2023, incontro a Sondrio il 15 giugno

Principali novità e spunti di dettaglio Giovedì 15 giugno 2023 ore 9.30

ANAEPA Confartigianato Edilizia Sondrio e ANCE Lecco Sondrio  hanno organizzato l’incontro dedicato a “Il nuovo codice dei contratti pubblici 2023 – Principali novità e spunti di dettaglio” che si svolgerà presso la sede della Scuola Edile di Sondrio, via Samaden, 14, giovedì 15 giugno 2023.

Il programma dell’incontro si articolerà nei seguenti momenti:

Ore 9.30
Saluti del Presidente di Anaepa-Confartigianato Edilizia Sondrio
Paolo Panizza

Ore 9.40
Saluti del Presidente di ANCE Lecco Sondrio – Luca Fabi

Ore  9.50
Esposizione dei relatori: Giorgio Asperti – Giovanni Taiocchi:

i primi tre principi del codice 36/2023; 

le semplificazioni nel sotto soglia;

l’appalto integrato;

l’anomalia delle offerte e l’esclusione automatica;

la revisione prezzi;

il subappalto e l’avvalimento.

Ore 12.15
Interventi dei partecipanti

 
L’incontro si svolgerà in presenza (capienza massima 50 posti) presso la sede della Scuola Edile di Sondrio, via Samaden, 14.
 
E’ altresì prevista la possibilità di un collegamento da remoto, tramite la piattaforma “GoTo Meeting”.

Iscrizioni da effettuare entro il 13 giugno 2023

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Superbonus per interventi antisismici, stop senza asseverazione sismica

Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’omessa presentazione dell’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico non rappresenta un’ipotesi di violazione meramente formale e non consente l’accesso al beneficio fiscale.

Come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l’altro, l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.

L’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Sul punto, l’Agenzia ricorda che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, quindi, essere considerata ”meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.

Quanto alla possibilità di ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

L’istante, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori ­ come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 può, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,

Laddove, infine, l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Dl “Rilancio”, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

Regolarizzazione congruità manodopera: il chiarimento da CNCE

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha pubblicato il 2 maggio scorso un nuovo documento di FAQ relativamente alla congruità della manodopera in edilizia con una serie di precisazioni sulle procedure di regolarizzazione.

Richiamando l’accordo siglato dalle parti sociali il 7 dicembre scorso e la comunicazione CNCE n. 837/2023, la Commissione precisa che, nel caso in cui il cantiere non risulti congruo al temine dei lavori e non venga richiesta l’attestazione di congruità, il primo giorno utile del secondo mese successivo alla chiusura del cantiere il sistema genera automaticamente la pratica di attestazione di congruità per la Cassa e il piano di regolarizzazione proposto che, con l’invito a regolarizzare entro i 15 giorni successivi, sarà trasmesso tramite PEC all’impresa affidataria.

L’impresa affidataria potrà regolarizzare attraverso il versamento di quanto previsto nel piano di regolarizzazione, che potrà prevedere il versamento dell’importo corrispondente alla manodopera risultante dalle denunce regolarmente presentate ma non coperte (e idonee al raggiungimento della congruità) qualora presentate, e/o eventualmente il versamento del costo del lavoro mancante al raggiungimento della manodopera necessaria attesa.

Nell’ipotesi in cui l’impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione, nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari), con effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line. Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di congruità, l’eventuale regolarizzazione potrà avvenire solo successivamente alla richiesta di una nuova attestazione e al termine del corretto adempimento di tutti i versamenti previsti dal piano di regolarizzazione. Tali versamenti, relativi al raggiungimento delle soglie di congruità, non potranno essere oggetto di piani di rateizzazione.

Infine, nel documento si chiarisce che, ai fini della verifica della congruità, non rilevano le somme maturate a seguito di ritardati pagamenti dell’impresa e quelle conseguenti alle spese di attività di recupero crediti esercitata dalla Cassa.

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