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Tag: Edilizia

Terre e rocce da scavo: quando si possono riutilizzare

Le terre e rocce da scavo sono nuovamente oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32745 del 3 luglio 2023, in cui vengono ricordate le condizioni necessarie per il riutilizzo.

Secondo la Corte di Cassazione, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotto e quindi essere impiegate per eseguire reinterri, riempimenti e rimodellazioni, solo laddove il produttore del materiale provi la sussistenza di tutti gli specifici requisiti di cui all’art.186 del D.Lgs. vo 152/2006. In particolare, tali condizioni prevedono che:

  1. siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
  2. sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
  3. l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
  4. sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
  5. sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
  6. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
  7. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Anaepa scrive a Salvini: ‘Gravi ritardi per erogazione risorse contro caro-materiali’

Anaepa-Confartigianato assieme ad altre confederazioni del comparto ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per esprimere la preoccupazione della filiera in merito ai ritardi nella liquidazione delle risorse spettanti per effetto del caro materiali nei contratti pubblici.

Le misure introdotte dal Governo finalizzate al sostegno delle imprese per far fronte al caro materiali hanno imposto alle Regioni di adeguare costantemente i listini prezzi nonché l’istituzione del Fondo compensazioni, destinato a finanziare le stazioni appaltanti in caso di insufficienza delle risorse.

I presidenti di Anaepa-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini, e di Cna Costruzioni, Enzo Ponzio sottolineano che è “preoccupante constatare come numerose stazioni appaltanti abbiano accumulato significativi ritardi nell’erogazione delle risorse ascrivibili al fondo del ministero, impedendo così alle imprese di ricevere le somme a cui legittimamente hanno diritto. L’attuale scenario – proseguono – sta generando un contesto di estrema difficoltà, con gravi conseguenze che minacciano la stessa sopravvivenza delle aziende. Costrette a sopportare oneri economici aggiuntivi, queste imprese si trovano in una situazione insostenibile, private della possibilità di recuperare le somme spettanti”.

Alla luce delle gravi conseguenze già affrontate dal settore, Anaepa Confartigianato auspica un intervento del ministro per accelerare i tempi di erogazione delle risorse.

Spese efficienza energetica e sismabonus 2023: come richiedere il contributo a fondo perduto

Il 25 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 198 il decreto 31 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici“, previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022.

Il contributo a fondo perduto è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023 a persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di efficienza energeticasisma bonusfotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (art. 119, comma 8-bis.1, del DL n. 34/2020);
  • titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Ai fini dell’erogazione del contributo, i richiedenti devono inviare entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti sopramenzionati. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che sarà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, saranno individuate le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.

L’Agenzia delle entrate determinerà l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze.

Dalla filiera delle costruzioni proposta su evoluzione delle norme su eco-sisma bonus

La nuova Direttiva Europea sull’efficientamento energetico degli edifici prevede che tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica «E» entro il primo gennaio del 2030, per salire alla classe «D» nel 2033 e, infine, ad emissioni zero nel 2050.

Appurato che il 76% dei 24 milioni di alloggi in Italia è in classe energetica E, F, G (Database SIAPE di ENEA, 2022), gli incentivi a supporto degli interventi nell’edilizia sono fondamentali per intraprendere, o continuare, il percorso della transizione ecologica ed energetica del Paese.

Per riformarli e rimodularli, occorre dunque tenere conto dell’impatto economico e sociale delle misure in senso più ampio, in aggiunta agli effetti meramente contabili sul bilancio dello Stato.

Le Associazioni della filiera delle costruzioni – Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Rete Professioni Tecniche, Assocond Co.Na.F.i. –  hanno elaborato linee guida di una proposta comune sull’evoluzione della disciplina incentivante in materia di eco-sisma bonus, anche alla luce delle prime proposte legislative in materia, individuando alcuni punti ritenuti essenziali per garantire un’efficace politica volta a favorire la riqualificazione degli edifici.

Fermo restando il mantenimento di tutte quelle misure ordinarie che hanno contribuito negli ultimi 20 anni  alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli edifici, in ragione degli obiettivi di decarbonizzazione, risparmio e messa in sicurezza degli immobili, fissati dall’Unione Europea, è auspicabile una programmazione pluriennale degli interventi incentivati con un piano industriale di lungo periodo (20/30 anni) con garanzia della sua sostenibilità finanziaria nell’ambito del bilancio dello Stato. Il tutto legato al conseguimento di specifici obiettivi di efficientamento/messa in sicurezza (2 classi energetiche; 1 classe sismica, salvo revisione metrica) a prescindere dall’individuazione delle tipologie e tecnologie connesse agli interventi.

Proprio per questo, la normativa primaria dovrebbe limitarsi a fissare gli obiettivi generali come il miglioramento delle classi di efficienza e di rischio, demandando normativa di carattere regolamentare la fissazione puntuale della tipologia di interventi e lasciando alla progettazione dei professionisti – sempre nel rispetto degli obiettivi generali della norma primaria – la possibilità di declinare soluzioni di natura tecnica, anche innovative visto il contesto tecnologico in divenire.

Sarebbero in questo modo affrontabili i necessari aggiustamenti in sede di coordinamento della normativa “energetica” vigente con, magari, una ridefinizione maggiormente efficace della metrica di riferimento per la misurazione dell’efficienza energetica e della sicurezza sismica, nonché della tassonomia di sostenibilità in corso di definizione a livello sovranazionale. La stessa funzione del Consulp (Consiglio Superiore Lavori Pubblici) dovrebbe uscirne rafforzata come riferimento cui demandare l’emissione di pareri, riconosciuti anche dal MEF, sulle problematiche tecnico-amministrative dell’esecuzione degli interventi e di applicazione dell’incentivo.

Altro elemento sottolineato dalla filiera è il consolidamento delle procedure di controllo, anche mediante il ricorso alle asseverazioni dei professionisti, che hanno dato prova di essere un elemento importante per contrastare illeciti e truffe.

La misura dell’incentivo dovrebbe inoltre essere definita, piuttosto che attraverso il riferimento al reddito del beneficiario, con un sistema che garantisca sempre la copertura integrale del costo dell’intervento, ripartita tra intervento pubblico diretto (% di copertura delle spese) e ricorso a mutui pluriennali a tasso agevolato per il finanziamento del residuo, fermo restando che dovrebbe essere comunque garantito il finanziamento integrale dell’intervento per gli incapienti e per i soggetti con capacità economica ridotta.

Infine, per le realtà coinvolte, condizione indispensabile per il funzionamento del sistema è l’associazione delle misure incentivanti con lo sconto in fattura e la cessione dei crediti, previo consolidamento del sistema di verifiche e compliance degli interventi rispetto alle spese effettuate e scongiurando il “blocco” della cessione per l’impossibilità del sistema bancario di assorbire, in modo massivo, i crediti, magari coinvolgendo soggetti di emanazione pubblica. A tal proposito è altresì necessario ipotizzare una proroga per consentire la corretta conclusione dei lavori già avviati nonché trovare una rapida soluzione al problema dei crediti incagliati ancora pendente.

A corollario di quanto sopra, e dichiarandosi disponibile ad un confronto costruttivo con le parti governative, la filiera ritiene necessario adottare rapidamente norme per:

a) semplificare urbanistica ed edilizia, emanando un nuovo testo unico sulle costruzioni, che consenta anche di regolarizzare le lievi difformità degli edifici per evitare le problematiche già osservate per il Superbonus.

b) censire lo stato degli edifici tramite il fascicolo del fabbricato per stimolare l’esecuzione delle opere di miglioramento, per l’ovvio impatto positivo sul valore degli immobili.

c) favorire la stipula di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e costi di polizza accessibili e inversamente proporzionali allo stato di sicurezza dei fabbricati.

Emergenza climatica: CIGO anche per il settore edile

In caso di eccezionali eventi climatici, i lavoratori del settore edile, lapideo e delle escavazioni, fino a dicembre 2023, avranno la possibilità di usufruire della cassa integrazione oltre i limiti di durata massima previsti dalla normativa.

Ѐ quanto stabilisce il decreto-legge, approvato il 26 luglio 2023 in Consiglio dei Ministri, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”.

Il testo prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edilelapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

A tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a emergenze climatiche, la misura prevede, inoltre, che i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese per l’adozione di linee guida tra organizzazioni datoriali e sindacali.

“Bene l’intervento del Governo e il provvedimento proposto. In attesa di condividere le linee guida annunciate dal Governo, ricordiamo alle imprese che nel CCNL Edilizia Artigianato, vi è una specifica previsione contrattuale che introduce la flessibilità oraria per casi specifici, che potrà essere attivata per tutelare il personale. In tal caso, potrete rivolgervi agli uffici delle sedi del Sistema Confartigianato per l’invio della comunicazione e l’avvio della procedura necessaria per la modifica degli orari di lavoro”, ha commentato  il Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Stefano Crestini.

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Come è noto, relativamente alle misure per contrastare l’aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzioni e dell’energia, nella Legge n. 41/2023 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13” – è contenuto l’articolo 14, comma 9 bis che consente agli operatori economici di poter emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima che sia avvenuta la liquidazione delle somme da parte dello Stato alle Stazioni Appaltanti (si veda anche il nostro protocollo n.541).

Il comma 9 bis prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta di una misura estremamente rilevante che consente alle imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.
Da parte di alcune Associazioni Territoriali, è stato segnalato che alcune stazioni appaltanti sosterrebbero l’applicabilità della misura esclusivamente ai lavori PNRR e non in generale agli appalti pubblici.

A nostro avviso tale interpretazione è da considerarsi erronea ed a questo fine abbiamo acquisito anche un parere legale pro veritate che mettiamo a disposizione e che conferma la nostra lettura.

I commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall’art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno, infatti, esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un’unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento. Successivamente, con il Decreto Ministeriale n.16 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo.

Poiché il comma 9 bis, sopra riportato, si riferisce proprio a tale decreto, in particolare all’articolo 3, comma 1, che recita “1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-
legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024”, riteniamo che la misura non possa che essere relativa a tutti i lavori che possono beneficiare di una revisione dei prezzi.

In proposito, ricordiamo che attualmente è aperta la seconda finestra temporale (1° luglio/31 luglio 2023) e le stazioni appaltanti potranno presentare l’istanza di accesso al fondo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023. Le stazioni appaltanti potranno fare richiesta entro lunedì 31 luglio 2023 alle ore 23:59 (pena esclusione) direttamente nel sito https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login.

Resta inteso che dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’eventuale revisione dei prezzi dei contratti stipulati dopo il 1° luglio, sarà disciplinata ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Nuovo codice dei contratti: le linee guida per la compilazione del DGUE

Con la nota protocollo n. 6212 del 30/06/2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del documento di gara unico europeo DGUE nel formato digitale, nell’ambito del nuovo quadro normativo nazionale vigente.

L’articolo 91 del nuovo Codice dei Contratti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) prevede infatti che l’operatore economico che partecipa ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto presenta (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante) – unitamente alla domanda di partecipazione, all’offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione – il DGUE redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l’operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.

Nelle linee guida viene specificato che, nelle more del tempestivo aggiornamento della documentazione e del conseguente recepimento delle modifiche normative intervenute, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.

Ispettorato – Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Ispettorato- Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

L’Ispettorato nazionale del Lavoro – INL, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ha diramato importanti informazioni in merito al tema della prevenzione dei rischi legati ai danni da calore dei lavoratori, derivanti dall’esposizione a temperature estreme negli ambienti di lavoro.

Come noto, infatti, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, giacché la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.
Maggiormente interessate da tali fenomeni sono ovviamente le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto. Nel rimandare, per i contenuti di dettaglio, alla comunicazione dell’INL, che si allega, si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti della nota dell’INL.


Valutazione del rischio di danni da calore
INL rimanda al “Portale Agenti Fisici”, a cura di INAIL, per lo svolgimento di tale attività. Potrà farsi riferimento anche al Progetto “Work Climate”, avviato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a maggio 2023: il sito web di progetto contiene numerose informazioni utili per sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori sul rischio in parola.
Infine, è disponibile, in italiano, la “Heat at work – Guidance for workplaces” (esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), edita dall’Agenzia europea per la Sicurezza – EU-OSHA.


Misure di prevenzione attenenti alla organizzazione del lavoro:
Fra le misure che il datore di lavoro può prendere, allo scopo di affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, vi è certamente la rimodulazione degli orari di lavoro escludendo le ore più calde e soleggiate della giornata e quindi ad elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00).
Per quanto attiene alle mansioni, le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere oggetto di valutazione, unitamente alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Da ultimo, il messaggio INL fa riferimento alla facoltà, per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Si ricorda che per le imprese artigiane assoggettate a FSBA, nel caso in esame, è possibile il ricorso alla sospensione dell’attività facendo riferimento alla causale “Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa
o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie.”

Nuovo Codice dei contratti: i regolamenti attuativi ANAC

Nuovo Codice dei contratti: i regolamenti attuativi ANAC

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023,sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici, adottati dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione ANAC sui seguenti argomenti di interesse:

  • Banca dati nazionale contratti pubblici – BDNCP (art. 23, co. 5)
  • Fascicolo virtuale operatore economico – FVOE (art. 24. co. 4)
  • Pubblicità legale (art. 27)
  • Trasparenza dei contratti pubblici (art. 28., co. 4)
  • Modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture (art. 186. commi 2 e 5)
  • Assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata (art. 62, co. 10)
  • Pareri di precontenzioso (art. 220, commi 1 e 4)
  • Legittimazione straordinaria (art. 220, commi 2, 3 e 4)
  • Attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici
  • Attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
  • Potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici
  • Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 222, co. 10)

Delibera n. 261 
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024

Delibera n. 262 
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.
  • Il provvedimento include 6 allegati.

Delibera n. 263
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

  • Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Delibera n. 264
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

  • Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’”Allegato 9” del PNA 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall’articolo 224, comma 4 del codice.
  • Il presente provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • Il provvedimento include l’Allegato I – Obblighi Amministrazione Trasparente

Delibera n. 265
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea”.

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 266
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 267
Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  • Il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.
  • Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  • Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 268
Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)

  • Il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.
  • Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  • Le disposizioni del presente Regolamento sono entrate in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 269
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

  • Le disposizioni del presente Regolamento in vigore dal 1° luglio 2023, si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest’ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto.

Delibera n. 270
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

  • Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 271
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

  • Il  presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 272
Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

  • Le disposizioni dell’articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all’esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell’articolo 24 del codice.
  • Il  presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Le delibere di adozione dei provvedimenti ex Dlgs 36/2023,nn. 261 -265 sono pubblicate sul portale Anac in “Consulta i documenti” nella sezione “Delibere”
I regolamenti adottati con le delibere nn. 266-272 sono consultabili nella competente sezione “regolamenti”.

“Il nuovo codice degli appalti PNRR e opportunità per le MPMI” seminario

Roma 19 luglio 2023 ore 10.30-17.00

Sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza su Webex

Confartigianato Imprese, in collaborazione con Confartigianato ANAEPA, ha promosso un importante seminario dal titolo “Il nuovo codice degli appalti, PNRR e opportunità per le MPMI“. L’evento si terrà presso la sede nazionale di Confartigianato a Roma il prossimo mercoledì 19 luglio a partire dalle ore 10.30.


Il seminario sarà incentrato sulle recenti novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), le cui prime disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 1° luglio. Tale codice mira a semplificare ed accelerare le procedure di appalto, rispondendo alle richieste del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).


Nell’ambito dei lavori sarà presentata ufficialmente 4CNetWork, la prima rete nazionale di consorzi e reti di Confartigianato che coinvolge complessivamente, attraverso i cinque consorzi fondatori, oltre 360 imprese nei comparti dell’edilizia, dei servizi, dell’impiantistica, delle pulizie e della manutenzione.

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