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Tag: Autotrasporto

Trasporto persone: ordinanza regionale n.238 covid-19

Regione Lombardia ha pubblicato l’Ordinanza n. 538 del 30 aprile 2020 che fornisce le istruzioni per gli operatori che si occupano dei servizi di trasporto persone.

Le nuove misure di sicurezza previste dall’ordinanza regionale si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NCC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale. 
Le principali indicazioni sono:

  • A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.
  • I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili.
  • Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno.
  • È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.

Coronavirus-Indicazioni tecniche su paratie divisorie sugli autobus

Come noto l’art. 93 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) ha previsto lo stanziamento di risorse per 2mln di euro per il riconoscimento di un contributo ai soggetti esercenti autoservizi pubblici non di linea che installino sui veicoli, per fini di sicurezza, paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota 77810 del 14 aprile 2020 , ha fornito indicazioni tecniche in merito all’installazione in after-market di tali paratie divisorie, senza entrare, ovviamente, nel merito della portata applicativa della stessa. Al riguardo, fermo restando chel’art. 93 in questione non prevede l’obbligo di installare paratie limitandosi a riconoscere un contributo ai soggetti che, comunque decidano di provvedervi, si ribadisce l’avviso espresso con la già citata circolare n. 79/2020 circa la spettanza del beneficio in questione in favore dei soli esercenti servizi di taxi e di noleggio di autovetture con conducente, qualificati, appunto, come “autoservizi pubblici non di linea” dalla legge-quadro di settore n. 21/1992.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità per le imprese di trasporto con autobus di beneficiare di agevolazioni per l’eventuale installazione di paratie/pannelli divisori, si rammenta che – per effetto dell’art. 30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto “Liquidità”) – è stato esteso anche all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, es.  barriere e pannelli protettivi, il credito d’imposta già previsto, nella misura del 50% e per un importo massimo di 20mila euro, dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) a fronte delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro (cfr. circolare associativa n. 106/2020).

Ricordiamo che allo stato attuale siamo in attesa delle circolari applicative da parte dei Ministeri competenti del sopra citato credito d’imposta per tali investimenti.

Per rimanere aggiornati sulle azioni da svolgere per riprendere le attività in piena sicurezza e nel rispetto delle normative è possibile consultare l’apposita sezione del sito dell’associazione al seguente link https://bit.ly/2VlkuqQ

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