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Tag: AUTOTRASPORTO MERCI

Trasporto Merci – Normativa ADR. Chiarimenti su obbligo nomina consulente ADR e relative esenzioni – Circolare MIT 14 Maggio 2024.

Trasporto Merci – Normativa ADR. Chiarimenti su obbligo nomina consulente ADR e relative esenzioni – Circolare MIT 14 Maggio 2024.

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha emanato la circolare 14 maggio 2024 con cui fornisce chiarimenti riguardo al Decreto Ministeriale 7 Agosto 2023, che obbliga i soggetti coinvolti nel trasporto delle merci pericolose alla nomina del consulente ADR.

Si rammenta che tra i principali soggetti coinvolti nella filiera figurano lo speditore e il trasportatore, oltre all’imballatore, il caricatore, il riempitore e lo scaricatore.

In linea generale tutte queste figure, in base all’accordo internazionale, devono nominare un consulente ADR.

Il D.M. MIT 7 agosto 2023 (cfr. circolare Prot. n. 1096 del 21/09/2023) ha previsto in Italia l’esenzione dalla nomina dal consulente per chi:

a) invia/trasporta in colli applicando l’esenzione 1.1.3.6 che prevede il calcolo dei 1.000 punti per ogni spedizione max 24 operazioni annue, max 3 operazioni mese;

b) invia/trasporta in cisterna o alla rinfusa quando la merce pericolosa è di Gruppo d’imballaggio III o Categoria 3 o 4 max 24 operazioni annue, max 3 operazioni mese, max 50 tonnellate annue ci sono altri tipi di esenzioni ma non trovano applicazione nei produttori di rifiuti;

c) l’esenzione prevede l’obbligo di formazione del personale e la tenuta del registro per tutte spedizioni/trasporti Merci pericolose ADR.

Infine, con la circolare 14 maggio 2024, il MIT è intervenuto per fornire chiarimenti in merito ad alcuni elementi per coloro che rientrano nell’esenzione dalla nomina del consulente ADR.

Nello specifico la circolare in parola stabilisce che:

1) il datore di lavoro, in base al livello di rischio e l’attività svolta, determina la durata della formazione;

2) la formazione deve essere periodica. La periodicità è infatti fissata in base al livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte alla regolamentazione (il rinnovo della certificazione è di solito ogni 24 mesi, con aggiornamenti in casi di variazioni alla normativa durante i 24 mesi);

3) il personale dell’impresa coinvolto nelle attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento, scarico e nella gestione dei documenti deve essere altresì formato;

4) è ammesso l’utilizzo dell’autoapprendimento del tipo eLearning erogato da società in possesso di comprovata esperienza nell’ambito delle merci pericolose (il certificato di consulente ADR, DGSA, è sicuramente un elemento oggettivo di verificata professionalità oltre ad una comprovata esperienza nel settore);

5)      il registro obbligatorio può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione che sia costantemente e tempestivamente aggiornato con le informazioni relative a tutte le spedizioni/trasporti distinte per invio in colli (calcolo dei 1.000 punti) e spedizioni rinfusa/cisterna;

6)      il conteggio annuale delle operazioni va fatto dal mese di gennaio al mese di dicembre;

7)      il conteggio delle operazioni è per sede operativa e per ogni sede operativa va tenuto un registro e vanno rispettati i limiti di operazioni mensili e annui.

Con riguardo all’obbligo di applicazione del D.M. 7 Agosto 2023, la circolare in oggetto stabilisce che:

1) rientrano nel campo di applicazione anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi;

2) il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto. Pper esempio: filtri olio, batterie al piombo, batterie al litio, bombolette spray, oli esausti, contenitori contaminati da merci pericolose, rifiuti ospedalieri);

3) l’ADR non prevede la nomina del consulente per i destinatari, ma lo prevede per gli scaricatori.

Sono esentati dalla nomina del consulente:

a)      destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio;

b)      destinatari di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico;

c)       destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che delegano l’attività di svuotamento.

NON sono esentati dalla nomina del consulente ADR:

i destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che svuotano con mezzi e personale proprio.

Trasporto Merci – Europa: il Parlamento UE approva nuovi pesi e dimensioni dei camion

Trasporto Merci – Europa: il Parlamento UE approva nuovi pesi e dimensioni dei camion

Il Parlamento Europeo ha approvato le nuove regole su pesi e dimensioni dei veicoli industriali che operano in ambito internazionale.

La principale innovazione risulta l’aumento della massa complessiva degli autoarticolati a 44 tonnellate, a fronte delle attuali 40 tonnellate. Si ricorda che le 44 tonnellate sono permesse solo in alcuni Paesi in ambito nazionale (tra cui l’Italia) e a determinate condizioni nel trasporto intermodale.

L’estensione alle 44 tonnellate sarà applicabile solamente ai veicoli con motore diesel solo sino alla fine del 2034. Dopo tale data, tale possibilità resterà solo per i veicoli a zero emissioni, come gli elettrici, per favorire così la loro diffusione compensando il maggior peso delle batterie.

Un altro provvedimento di notevole importanza è quello che riguarda i complessi veicolari di maggior peso (fino a 60 tonnellate) e dimensione (fino a 25 metri).
Anche in questo caso, tali valori sono già permessi, a vario titolo, all’interno di alcuni Paesi comunitari (come Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Germania).
Qualche Paese ha siglato accordi bilaterali per i trasporti internazionali, ma ora la nuova normativa estenderà automaticamente all’Unione questa possibilità, pur con alcuni limiti.

Il testo in questione dovrà essere discusso con il Consiglio europeo, che dovrà approvarlo o proporre modifiche o integrazioni con eventuali emendamenti.
Successivamente il testo dovrà tornare all’Europarlamento per l’approvazione finale.

Trasporto Merci – REN-Noleggi: Prorogato l’obbligo della registrazione dei veicoli locati al 15 luglio 2024

Con la circolare n. 960 dell’11 gennaio 2024, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito ulteriori disposizioni in materia della registrazione dei veicoli locati nel REN-
Noleggi, facendo seguito alla circolare 17 novembre 2023 del medesimo Ministero.

Quest’ultima aveva stabilito che nella prima fase non era possibile registrare sull’applicativo REN-Noleggi i rimorchi ed i semirimorchi ed aveva indicato il termine del 15 gennaio 2024, ai fini dell’obbligo di registrazione in tale applicativo dei veicoli locati in forza di contratti stipulati prima della medesima data.
Il Ministero è ritornato sull’argomento con la circolare n. 960 dell’11 gennaio 2024 in cui sostanzialmente chiarisce che nell’applicativo viene inclusa anche la funzione di registrazione dei rimorchi e semirimorchi. Ma soprattutto puntualizza che il termine del 15 gennaio 2024, ai fini dell’obbligo di registrazione nell’applicativo REN-Noleggi, viene fatto slittare in avanti al 15 luglio 2024.

La ragione di questo slittamento fa riferimento a «complessi sviluppi evolutivi» e a «difficoltà o problematicità evidenziate da taluni stakeholders».
Di conseguenza il REN-Noleggi è attualmente funzionante unicamente per registrare sia veicoli trattori che semirimorchi, al fine di adempiere ad un obbligo normativo che ha risvolti civilistico/assicurativi.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti procederà fino al mese di luglio 2024 al rilascio di copie conformi di licenza UE sui veicoli locati anche se gli stessi non risultino registrati sul REN-Noleggi, ma a condizione che vi sia in essere un contratto di locazione pienamente efficace su tali veicoli.
Fino al 15 luglio 2024, gli uffici della Motorizzazione non verificheranno l’idoneità finanziaria sui veicoli locati, tenuto comunque conto che attualmente non vi è una sanzione specifica per la mancata registrazione dei veicoli sul REN-Noleggi, che sarà probabilmente introdotta con una successiva norma emananda.

In considerazione delle possibili criticità derivanti dall’applicazione di tale obbligo, Confartigianato ha richiesto alla competente Direzione del MIT la convocazione di uno specifico tavolo di confronto per analizzare il contesto normativo e trovare le soluzioni percorribili.

Autotrasporto: il MIT aggiorna i valori indicativi dei costi di esercizio ad aprile 2023

Confartigianato informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati ad APRILE 2023.

I valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al GENNAIO 2023, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo.

Tabella recanti i valori dei costi di esercizio

Si ricorda che la classificazione dei veicoli di cui alle lettere A-B-C-D è quella relativa alla leggenda con l’impostazione metodologica:
Legenda sulla impostazione metodologica delle tabelle

Bonus Adblue – Dal 17 maggio riapre la piattaforma ADM per le domande del credito d’imposta

E’ stato pubblicato il decreto direttoriale MIT n. 192 dell’11/05/2023 che, in considerazione delle risorse residue del Bonus AdBlue (dotazione iniziale 29,6 milioni di euro), dispone la riapertura della piattaforma dell’Agenzia delle Dogane per la presentazione delle domande del credito d’imposta al 15% per gli acquisti di AdBlue effettuati nell’ultimo bimestre dell’anno 2022, a partire dalle ore 15.00 del 17 maggio e fino alle ore 24.00 del 7 giugno 2023.

Beneficiarie sono le imprese di autotrasporto merci conto terzi con veicoli di classe euro V ed euro VI superiori a 1,5 ton..

Il decreto prevede che possono altresì presentare domanda coloro che non hanno provveduto a farlo nel primo periodo di apertura della piattaforma; in questo caso il ristoro è richiesto per le spese sostenute nell’intero anno 2022.

Le modalità di erogazione delle risorse e le procedure per la presentazione delle domande rimangono le medesime disciplinate dal precedente decreto direttoriale n. 446 del 25 ottobre 2022 (vedi news pubblicata il 21/10/2022), con la compilazione e successivo caricamento dei file fatture e targhe in piattaforma.

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