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Tag: trasporto merci

Webinar ‘Le novità sulla normativa ADR per il trasporto delle merci e dei rifiuti pericolosi’

Si è svolto lo scorso 28 marzo 2023 un webinar organizzato da Confartigianato Imprese Sondrio, in collaborazione con Free Work Servizi srl, e dedicato alle novità sulla normativa ADR per il trasporto delle merci e dei rifiuti pericolosi.

Alla luce delle novità che coinvolgono tutte le imprese che spediscono, caricano, trasportano e scaricano sostanze o rifiuti pericolosi, l’incontro è stato un momento per fare chiarezza sugli adempimenti che la normativa ADR impone.

Nel dettaglio, in base alle novità in materia entrate in vigore dal 1° gennaio 2023, i  soggetti che producono rifiuti pericolosi quali olii ed emulsioni, solventi o altri rifiuti infiammabili, batterie e accumulatori o sostanze chimiche pericolose in generale, sono considerati speditori per la normativa ADR.

Nel corso dell’evento sono stati analizzati gli obblighi e le esenzioni, in quali casi è necessario nominare il consulente ADR, quali sono le procedure di imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi, quali accortezze utilizzare per essere in regola ed evitare le sanzioni.

Per rivedere il webinar è possibile collegarsi a questo link.

Trasporto merci, pubblicato in GU il decreto di recepimento della normativa sul distacco dei lavoratori – Principali novità

Confartigianato Trasporti informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.67 del 20/03/2023 il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, con il quale si attua la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

La direttiva rientra nell’ambito del “Pacchetto Mobilità dell’UE”, che determina una ampia riorganizzazione del settore dei trasporti su strada. Il decreto costituisce una lex specialis caratterizzata da norme settoriali e specifiche applicabili alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e alle operazioni di cabotaggio.
Inoltre, armonizza gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in materia. La disciplina speciale riguarda le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto effettuate da trasportatori stabiliti in uno Stato membro o in uno Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, nonché le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro.

Si prevede, inoltre, che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato UE o a parti di esso. La disciplina speciale non si applica alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti.

Nel Decreto è stato inserito il Capo III bis con “Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada”, e si applica ai conducenti di imprese estere di autotrasporto che eseguono in Italia trasporti internazionali (restano esclusi i trasporti bilaterali che non danno mai luogo a distacco) e trasporti di cabotaggio, a condizione che nel periodo di distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato.

Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all’inizio del distacco (prima la comunicazione preventiva poteva avvenire “entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco di servizi”), attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI.

La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

  • l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
  • i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
  • l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
  • la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
  • la data di inizio e di fine del distacco;
  • il numero di targa dei veicoli a motore;
  • l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

Il trasportatore è inoltre tenuto ad aggiornare le informazioni sopra elencate, entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento, altrimenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.

Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

  • copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
  • ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
  • le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio. In caso contrario è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 10.000 euro.

L’impresa estera di autotrasporto ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente, idonea a dimostrare l’operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive ammesse che danno logo all’esenzione dal distacco. In caso si inosservanza la sanzione va da 150 a 600 euro e a quella accessoria del fermo amministrativo del mezzo per non più di 30 giorni con affidamento in custodia ai sensi dell’art. 214 bis del CdS.

Il committente, il vettore, lo spedizioniere e il contraente, in caso di subvezione, devono verificare che il trasportatore abbia provveduto a trasmettere in tempo utile la dichiarazione di distacco tramite l’IMI. Le sanzioni in caso di trasgressione vanno da 2.500 a 10.000 euro.

Inoltre, il decreto stabilisce che, a partire dal 21 agosto 2023 (data di entrata in vigore del tachigrafo intelligente di seconda generazione sui veicoli di nuova immatricolazione, di massa superiore a 3,5 Ton), la possibilità di effettuare in esenzione dal distacco, negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, un’attività di carico e/o scarico aggiuntiva al trasporto bilaterale (ovvero fino a due attività aggiuntive nel viaggio di ritorno, se nel tragitto di andata non è stato fatto nulla), è limitata ai veicoli muniti di tachigrafo intelligente.

L’art.2 del Decreto introduce invece modifiche al D. Lgs 144/2008, con l’obiettivo principale di ricomprendere nell’attività di controllo anche la verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui alla direttiva 2002/15/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, nonché l’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno “IMI” nell’ambito delle disposizioni volte a rafforzare la collaborazione amministrativa e lo scambio di dati tra gli Stati membri.

Trasporto Merci – Investimenti Elevata sostenibilità: al via il 15 marzo 2023 la 2° finestra per le richieste degli incentivi per parco veicolare aziendale – Servizio di assistenza Confartigianato

Dal 15 marzo 2023 si apre la 2° finestra del decreto Investimenti elevata sostenibilità (introdotta dal decreto ministeriale n. 461/2021) conto terzi nel rinnovo del parco veicolare mediante l’acquisto di veicoli con alimentazione alternativa e ad elevata sostenibilità.

Il Decreto destina 50 milioni di euro per il periodo 2021-2026 e per questa 2° finestra i fondi destinati ammontano a 10 milioni di euro. Nello specifico si evidenzia che il decreto mira ad incentivare gli investimenti effettuati a partire dal 22 gennaio 2022, per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, in particolare ibridi (diesel/elettrico), elettrici e a carburanti di ultima generazione (metano CNG e LNG).

Gli incentivi sono graduati in base alla tipologia e alla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate, fino a un massimo di 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate. A questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

Per prenotare i contributi le imprese dovranno presentare richiesta esclusivamente tramite PEC aziendale indirizzata a: ram.investimenti2022@legalmail.it a partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023.

Per l’invio della richiesta sarà necessario presentare una copia del contratto di acquisizione del veicolo che dovrà riportare data successiva al 22 gennaio 2023 (data di pubblicazione del D.M. in Gazzetta ufficiale). L’impresa di autotrasporto può presentare una sola domanda relativa a ciascun periodo e può comprendere diversi tipi d’investimento nel limite massimo finanziabile fissato complessivamente in 700.000 euro per azienda.

Confartigianato Trasporti mette a disposizione il servizio di assistenza e consulenza per la predisposizione delle domande e successiva rendicontazione attraverso il servizio appositamente erogato da CTS – Confartigianato Trasporti Servizi per il sistema.

Considerati i tempi strettissimi per l’invio delle domande, vista l’imminenza del 15 marzo 2023, CTS si rende disponibile per garantire l’assistenza tempestiva alle imprese ed alle associazioni territoriali per assicurare alle aziende di arrivare pronte al giorno fissato per l’avvio della richiesta di contributi.

A tal fine, per qualsiasi informazione, è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Inoltre, al seguente link https://smart.mycts.it/it/richiesta-contributo-alta-sostenibilita/ le imprese interessate potranno già compilare il form direttamente, così da registrarsi ed essere tempestivamente ricontattate.

Trasporto Merci – Caro Carburante, GNL: pubblicato in G.U. il Decreto del MIT per il credito d’imposta

Confartigianato informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2023 il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2022 

che definisce le modalità di erogazione del credito d’imposta del 20% sugli acquisti di gas naturale liquefatto effettuati a partire dal 1° febbraio e sino al 31 dicembre 2022.

In particolare vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario,

sotto forma di credito d’imposta, per un importo complessivo di 25 milioni di euro per il 2022,

finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle procedure di concessione

nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli nel rispetto del limite di spesa previsto.

Si ricorda che possono accedere al contributo le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,

esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

L’importo del credito è pari al 20% della spesa sostenuta nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di GNL al netto dell’Iva

e comprovato mediante fatture elettroniche d’acquisto presenti sullo SDI.
Il periodo non comprende l’intero anno solare poiché l’autorizzazione all’agevolazione da parte della Commissione europea decorre dal 1° febbraio 2022.

Inoltre, l’autorizzazione Ue fissa il limite massimo del credito d’imposta concedibile nel 50% dei costi ammissibili,

fino ad un massimo di 4 milioni di euro ad impresa.

Per costo ammissibile, la Commissione Ue intende la differenza tra il prezzo medio di acquisto del GNL da parte dell’impresa nel 2022 e quello dell’anno 2021 moltiplicato per 1,5.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso una piattaforma

che sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per il periodo stabilito dallo stesso decreto direttoriale attuativo.

Si attende ora l’emanazione del relativo decreto direttoriale attuativo per la fruizione della misura.

Trasporto Merci – Bonus AdBlue: pubblicato in G.U. il Decreto del MIT del 30 settembre 2022

Confartigianato informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2023 il decreto MIT del 30 settembre 2022 relativo alle disposizioni per il riconoscimento, in favore dell’autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d’imposta sull’acquisto del componente AdBlue per l’alimentazione dei veicoli Euro V e superiori per l’anno 2022.

Si precisa che è il decreto attuativo della Legge n.34 del 27 aprile 2022 che stabilisce criteri e modalità di erogazione del contributo straordinario di 29,6 milioni di euro da utilizzare, sotto forma di credito d’imposta, come compensazione per l’acquisto del componente AdBlue, la cui attuazione concreta della misura è contenuta nel decreto dirigenziale del 25 ottobre 2022, n. 446 in base al quale l’Agenzia delle Dogane ha attivato, lo scorso novembre, la piattaforma per la presentazione delle domande.

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