Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 20975 del 23 luglio 2024 in merito all’Accordo tra l’Italia ed Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024.
L’Accordo è entrato in vigore lo scorso 31 agosto 2024 e sarà valido per 5 anni.
Pertanto, sarà possibile per i soggetti interessati la conversione d’ufficio delle patenti di guida in corso di validità rilasciate nei due Paesi, sulla base delle Tabelle di equipollenza che stabiliscono la corrispondenza delle categorie di patenti.
Nell’ elenco delle patenti convertibili sono richiamate anche quelle professionali per il trasporto di merci e passeggeri (C, CE, D, DE).
Dal 26 settembre 2024, è in vigore anche in Italia l’e-CMR, la versione elettronica della lettera di vettura internazionale.
Si ricorda che l’Italia ha aderito ufficialmente al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), lo scorso marzo con la pubblicazione in Gazzetta della Legge n. 37 dell’8 marzo 2024.
Con l’avvio della lettera di vettura elettronica il trasporto merci su gomma si prospetta più efficiente, e sarà semplificato da una gestione delle operazioni digitalizzate che permetteranno inoltre di diminuire i costi e aumentare la sicurezza.
Unioncamere e Uniontrasporti hanno supportato la fase di sperimentazione, di cui Confartigianato Trasporti è stata partner attivo con proprie imprese partecipanti,
attraverso un progetto denominato “Paving the way for the digitalization of the road transport documentation in Italy” e cofinanziato dall’International Road Transport Union,
allo scopo di facilitare la transizione delle aziende verso l’adozione di documenti digitali nel settore dei trasporti.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dedicato: www.ecmritaly.it.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposita circolare n.18928 del 2 luglio 2024, ha dettato chiarimenti in merito al rilascio e al rinnovo di attestati relativi ai mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili, secondo l’accordo ATP, provenienti dall’estero e non omologati in Italia.
Si tratta in sostanza del certificato di conformità dell’attrezzatura (allegato 1, appendice 3 dell’accordo ATP) relativo ai mezzi destinati al trasporto di derrate deperibili secondo l’accordo ATP. A ciò si sono aggiunti ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’accordo.
A partire dal 1° luglio 2024 sarà introdotto in Germania l’obbligo del pedaggio in autostrada per i veicoli con una massa complessiva da 3,5 a 7,5 ton destinati o utilizzati per il trasporto su strada e che fino ad ora erano esclusi dal pagamento.
La Toll Collect GmbH, società tedesca che gestisce i pedaggi in Germania, ha pubblicato sul proprio sito la nuova tabella con i costi dei pedaggi autostradali, disponibile al seguente link.
Si ricorda che dal 1° dicembre 2023 il pedaggio in Germania è calcolato sulla base della distanza percorsa dal veicolo e di una tariffa in centesimi al chilometro, che comprende una quota per le emissioni di CO₂, l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico e i costi infrastrutturali sostenuti.
Inoltre, sono esentati dal pedaggio fino al 31 dicembre 2025 i veicoli a zero emissioni, come quelli elettrici e i motori a combustione di idrogeno e i veicoli con celle a combustibile a idrogeno. Invece dal 1° gennaio 2026 a quest’ultima categoria di mezzi dovrà pagare solo il 25% del pedaggio parziale relativo ai costi infrastrutturali più il pedaggio parziale per l’inquinamento acustico e atmosferico.
Sono esenti dal pedaggio i veicoli utilizzati dalle imprese artigiane, a determinate condizioni. Sulsito web Toll Collect le imprese artigiane possono segnalare i veicoli con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 e inferiore a 7,5 tonnellate che circolano su strada e soddisfano i requisiti per l’esenzione per artigiani.
Normativa Trasporti Internazionali: i chiarimenti del MIMS su attestato idoneità professionale in esenzione d’esame per veicoli 2,5-3,5 ton.
Con circolare n. 12676 del 26 settembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fornito delle precisazioni inerenti la dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale per un soggetto che abbia ricoperto l’incarico di gestore dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton., ovviamente a condizione che tale soggetto abbia la possibilità di dimostrare di aver svolto le relative funzioni per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
Si ricorda che il rilascio di tale attestato in esenzione dall’effettuazione dell’esame è di competenza della Provincia, Città metropolitana o Regione/Provincia autonoma, territorialmente competente in base alla residenza del soggetto richiedente.
A seguito di ripetute richieste di delucidazioni e quesiti sull’argomento pervenute al Ministero in merito all’accertamento della veridicità della dichiarazione relativa al possesso del requisito decennale il MIMS, al fine di eliminare possibili ulteriori interpretazioni della norma de qua, ha predisposto un nuovo allegato (che sostituisce l’allegato 3 della circolare 13 maggio 2022) contenente il richiamo penale nella dichiarazione resa dal richiedente ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. Nonostante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio restano sempre possibili controlli a campione da parte dei citati Enti, con la conseguenza di poter avere la revoca del beneficio.
Infine, si precisa che il rilascio dell’attestato valido anche per il trasporto internazionale ad un soggetto già titolare di attestato per il solo trasporto nazionale, presuppone il ritiro di tale ultimo attestato.
Normativa Trasporti Internazionali: precisazioni della Commissione europea sull’obbligo di ritorno del veicolo nel Paese di stabilimento dell’azienda
La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti Europea (DG MOVE) della Commissione europea, in risposta a precisi quesiti, aveva fornito alcuni chiarimenti circa l’obbligo previsto per i camion ed i relativi autisti impegnati in un trasporto internazionale di rientrare nel Paese di stabilimento dell’impresa quando sono trascorse otto settimane dall’inizio del servizio.
Una norma già contenuta nel Regolamento UE 1055/2020 – che andava a modificare l’art. 5, paragrafo 1, lettera B del Regolamento CE 1071/2009.
Nello specifico la DG MOVE aveva indicato la tipologia dei mezzi che rientravano nel campo di applicazione dell’art. 5, ed in particolare:
i veicoli o insieme di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento;
i rimorchi e semirimorchi quando gli stessi siano a disposizione dei trasportatori di merci su strada ai sensi dell’art. 5 e come tali siano immatricolati o immessi in circolazione e autorizzati a essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa.
La norma invece non trova applicazione nei seguenti casi:
nel caso di trasportatori di merci su strada, per veicoli a motore o insiemi di veicoli, la cui massa a carico ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
per veicoli utilizzati da imprese che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada esclusivamente a fini non commerciali o che esercitano un’attività principale diversa da quella di trasportatore di passeggeri su strada;
per veicoli a motore con una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.
La Commissione europea ha aggiornato diversamente le linee guida, specificando che l’obbligo di rientro ogni otto settimane, introdotto dal Regolamento Ue 2020/1055, non riguarda i rimorchi e i semirimorchi.
Nell’ultima versione delle linee guida dedicate all’applicazione del Pacchetto Mobilità, alla domanda su quali siano i veicoli che rientrano nella norma, la Commissione fornisce la seguente risposta:
“autoveicoli o insiemi di veicoli adibiti al trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento e che sono a disposizione degli autotrasportatori ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/ 2009 e come tali sono registrati o messi in circolazione e autorizzati ad essere utilizzati in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita”.
Pertanto, appare evidente che il Regolamento comunitario in esame esclude dall’obbligo i veicoli rimorchiati, a differenza della prima versione in cui, invece, venivano inclusi nell’obbligo in questione.