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Tag: Soa

ANAC: illegittimo chiedere requisiti aggiuntivi alla SOA

Con delibera n. 430, approvata dal Consiglio di Anac del 5 novembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sui lavori di manutenzione straordinaria (finanziamento Pnrr), messa in sicurezza ed efficientamento del sistema portuale di un’importante regione del Meridione (importo di 18.810.025 euro), chiedendo l’annullamento di tutti gli atti di gara per gravi vizi di illegittimità.

Tale richiesta di annullamento riguarda – si legge nel comunicato dell’ANAC – bando, disciplinare di gara e atti consequenziali medio tempore eventualmente adottati, “stante la presenza del vizio gravante la lex specialis”. Anac raccomanda alla stazione appaltante “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati”.

A tal riguardo, l’Autorità ha assegnato, inoltre, un termine di 30 giorni dalla ricezione del parere per agire in conformità, “con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”.

“Appare illegittima – scrive Anac nella delibera – la previsione del disciplinare di gara che prevede, in aggiunta alla certificazione SOA per gli importi precisati nel disciplinare, quale requisito di capacità economico finanziaria un ‘fatturato, maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente, almeno pari a cinque milioni di euro, Iva esclusa’.

In realtà, negli appalti di lavori pubblici l’attestazione SOA assolve alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all’esecuzione dell’opera, con la conseguenza che le Stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori (ad esempio fatturato e lavori analoghi). Il possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. Il possesso di qualificazione SOA, infatti assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione, con l’effetto che ogni ulteriore richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, è da ritenersi illegittima.”

“L’introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l’aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione”.

Superbonus e certificazione SOA: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione del Superbonus, possono acquisire la certificazione Soa, necessaria alle imprese dal 1° gennaio 2023 per lavori superiori a 516mila euro, entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate nella faq pubblicata il 17 febbraio 2023 sul proprio sito istituzionale.

La risposta si è resa necessaria a seguito di richieste di chiarimento relative all’applicazione della norma (articolo 10-bis del Dl n. 21/2022) in vigore dal 21 maggio 2022, secondo cui, per il riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata:

  • ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
  • ad imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

L’Agenzia al riguardo precisa che “Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”.

Le Entrate evidenziano, inoltre, che secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10-bis richiamato, dal 1° luglio 2023, per usufruire del Superbonus, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della suddetta certificazione Soa.

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