INL: Vigilanza straordinaria rischio calore 2024
Con la nota n. 5752 del 25 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che, in ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l’aumento del rischio infortunistico,
darà avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerà durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto (incluso), rivolta alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).
In tali settori, infatti, l’INL ritiene che, valutato il rischio “microclima”, debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.
A ciò si aggiunge quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia (al momento Regione Lombardia non è intervenuta con nessuna Ordinanza), che rafforzano l’obbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico,
imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor,
in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/,
evidenzi un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.
Nel corso dell’attività di vigilanza, l’INL intensificherà le attività di verifica in merito alle misure di prevenzione
previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo,
ponendo particolare attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.
In caso di necessarie carenze di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all’adozione
di tutte le misure atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), – chiarisce l’INL – il Coordinatore per la progettazione,
qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima,
in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere,
sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere,
all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.
Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS,
provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche
che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.