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Tag: Sicurezza sul lavoro

INL: Vigilanza straordinaria rischio calore 2024

Con la nota n. 5752 del 25 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che, in ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l’aumento del rischio infortunistico,

darà avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerà durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto (incluso), rivolta alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).

In tali settori, infatti, l’INL ritiene che, valutato il rischio “microclima”, debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

A ciò si aggiunge quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia (al momento Regione Lombardia non è intervenuta  con nessuna Ordinanza), che rafforzano l’obbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico,

imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor,

in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/,

evidenzi un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.

Nel corso dell’attività di vigilanza, l’INL intensificherà le attività di verifica in merito alle misure di prevenzione

previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo,

ponendo particolare attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

In caso di necessarie carenze di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all’adozione

di tutte le misure atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), – chiarisce l’INL – il Coordinatore per la progettazione,

qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima,

in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere,

sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008). 

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere,

all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC

da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS,

provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche

che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Confartigianato: ‘No a patente a crediti in edilizia. Sicurezza sul lavoro non si fa con burocrazia’

Confartigianato è contraria all’istituzione di una ‘patente a crediti’ in edilizia, misura annunciata lo scorso 26 febbraio 2024 dal Governo durante il confronto con le Parti Sociali, a cui ha partecipato il Presidente nazionale di ANAEPA Stefano Crestini.

Confartigianato la contesta, giudicandola un meccanismo farraginoso e pieno di incertezze e lacune applicative, destinata a non produrre alcun risultato positivo in termini di riduzione degli infortuni,

mentre rischia di trasformarsi nell’ennesimo balzello burocratico sulle spalle degli imprenditori edili, in particolare le piccole imprese, che duplica oneri economici e adempimenti amministrativi rispetto a quelli già esistenti.

“La sicurezza sul lavoro – sottolinea Confartigianato – sta a cuore a noi imprenditori per primi e non si tutela con la burocrazia, ma con il rispetto di regole che devono essere chiare ed applicabili, con gli organismi paritetici tra Organizzazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori, con la prevenzione e la formazione, con l’applicazione corretta dei contratti nazionali di lavoro del settore,

attraverso l’associazionismo d’impresa che diffonde la cultura della legalità, incrociando le tante banche dati esistenti per porre in essere un efficace piano nazionale della prevenzione, con un sistema di ispezione sul lavoro rafforzato e senza inutili duplicazioni di competenze”.

“Il tema della sicurezza sul lavoro – aggiunge Paolo Panizza, Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia Sondrio – è una priorità per noi piccoli imprenditori e per i nostri dipendenti, che ogni giorno viviamo attivamente il cantiere.

Vogliamo garantirla con la prevenzione e con la formazione di tutti gli operatori, del datore di lavoro e dei lavoratori, non con l’eccesso di burocrazia, e con l’accanimento sanzionatorio.

Per individuare le misure più utili a ridurre gli infortuni sul lavoro occorre avere piena conoscenza delle cause che determinano ogni evento e con un confronto costante tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori,

evitando l’errore di legiferare sotto l’impulso della pur comprensibile onda emotiva che segue ad un grave incidente sul lavoro”.

“La battaglia contro gli infortuni va combattuta senza ipocrisie e ideologismi, ma puntando in primo luogo sulla cultura della sicurezza,

che va insegnata a partire dalla scuola e dalla famiglia, coinvolgendo i giovani che sono i nostri futuri colleghi e collaboratori.”

Crestini: “Sicurezza sul lavoro si fa con prevenzione, non con burocrazia”

“La sicurezza sul lavoro è una priorità per noi e per i nostri dipendenti. Vogliamo garantirla con la prevenzione e con la formazione del datore di lavoro e dei lavoratori, non con l’eccesso di burocrazia, e con l’accanimento sanzionatorio. Per individuare le misure più utili a ridurre gli infortuni sul lavoro occorre avere piena conoscenza delle cause che determinano ogni evento, evitando l’errore di legiferare sotto l’impulso della pur comprensibile onda emotiva che segue ad un grave incidente sul lavoro”.

Lo sottolinea il Presidente di Confartigianato Edilizia Stefano Crestini, in vista della riunione convocata dal Governo per lunedì 26 febbraio.

A giudizio di Crestini “per assicurare condizioni di sicurezza del lavoro bisogna puntare all’educazione ed alla prevenzione attraverso regole semplici, certe e chiare, procedure snelle ed efficaci, coinvolgimento degli organismi bilaterali rappresentativi delle parti sociali, sostegno mirato per gli investimenti delle piccole imprese e per la valorizzazione delle buone prassi”.

“La battaglia contro gli infortuni – sottolinea Crestini – va combattuta senza ipocrisie e ideologismi, ma puntando in primo luogo sulla cultura della sicurezza, che va insegnata a partire dalla scuola e dalla famiglia, coinvolgendo i giovani. E noi, a questo proposito, come Confartigianato stiamo facendo la nostra parte con numerose iniziative rivolte proprio ai ragazzi”.

Ascolta l’intervista di Stefano Crestini al Giornale Radio di Rai Radio3

Ascolta le dichiarazioni di Stefano Crestini al Giornale Radio di Rai Radio1

Ascolta le dichiarazioni di Stefano Crestini al Giornale Radio di Rai Radio2

Preposto, Ministero del Lavoro: nomina sempre obbligatoria

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023, in risposta a un’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’obbligo di nominare la figura del preposto.

In particolare è stato chiesto se:

  • l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

In premessa, la Commissione, richiamando l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro),

ricorda che il preposto è “(una) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto,

quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Pertanto, si legge nell’interpello, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio:

a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale – laddove si rilevi una modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – si può prevedere che il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività,

esercitando poteri gerarchico – funzionali di preposto e sostenendo la relativa posizione di garanzia.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto,

il ruolo e le relative responsabilità saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, in quanto superiore gerarchico anche sotto il profilo prevenzionistico.

“La risposta della Commissione è sostanzialmente in linea con quanto abbiamo da sempre sostenuto al riguardo” – ha commentato Stefano Crestini, presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia. “La facoltà del datore di lavoro di ricoprire la figura del preposto, qualora ne ricorrano le condizioni, ne valorizza il ruolo, specialmente nelle imprese artigiane, dove lo stesso partecipa direttamente alle attività del cantiere,  trasmettendo buone pratiche e accorgimenti per lavorare in sicurezza”.

Ispettorato – Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Ispettorato- Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

L’Ispettorato nazionale del Lavoro – INL, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ha diramato importanti informazioni in merito al tema della prevenzione dei rischi legati ai danni da calore dei lavoratori, derivanti dall’esposizione a temperature estreme negli ambienti di lavoro.

Come noto, infatti, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, giacché la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.
Maggiormente interessate da tali fenomeni sono ovviamente le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto. Nel rimandare, per i contenuti di dettaglio, alla comunicazione dell’INL, che si allega, si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti della nota dell’INL.


Valutazione del rischio di danni da calore
INL rimanda al “Portale Agenti Fisici”, a cura di INAIL, per lo svolgimento di tale attività. Potrà farsi riferimento anche al Progetto “Work Climate”, avviato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a maggio 2023: il sito web di progetto contiene numerose informazioni utili per sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori sul rischio in parola.
Infine, è disponibile, in italiano, la “Heat at work – Guidance for workplaces” (esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), edita dall’Agenzia europea per la Sicurezza – EU-OSHA.


Misure di prevenzione attenenti alla organizzazione del lavoro:
Fra le misure che il datore di lavoro può prendere, allo scopo di affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, vi è certamente la rimodulazione degli orari di lavoro escludendo le ore più calde e soleggiate della giornata e quindi ad elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00).
Per quanto attiene alle mansioni, le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere oggetto di valutazione, unitamente alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Da ultimo, il messaggio INL fa riferimento alla facoltà, per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Si ricorda che per le imprese artigiane assoggettate a FSBA, nel caso in esame, è possibile il ricorso alla sospensione dell’attività facendo riferimento alla causale “Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa
o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie.”

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