Locazione senza conducente: obbligo di registrazione al REN-Noleggi â esclusione per il âTrazionismoâ
Grazie ad un interrogazione presentata dallâOn. Gaetana Russo di Fratelli dâItalia sullâobbligo di registrazione allâapplicativo REN-Noleggi gravante sulle aziende che utilizzano un mezzo a noleggio,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente chiarito che da tale applicazione rimane escluso il cosiddetto fenomeno del âtrazionismoâ.
In rappresentanza del Governo il Viceministro Edoardo Rixi, raccogliendo le sollecitazioni dellâOn. Russo durante il question time odierno alla IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,
ha evidenziato che il trazionismo Ăš divenuta una prassi consolidata che non appare incompatibile con le regole comunitarie, sebbene non si riscontri normativa unionale specifica sullâistituto.
Pur non essendo una pratica codificata a norma di legge il trazionismo puĂČ inquadrarsi come un contratto di trasporto, tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio, ma differisce dal contratto di locazione
essenzialmente perché nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non Ú nella disponibilità di chi esegue il trasporto, effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato.
Alla luce di questa fondamentale differenza, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dallâarticolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023 n.69.
Il Ministero dei Trasporti, dunque, specificando che locazione e trazionismo sono due istituti funzionalmente diversi e reciprocamente non sovrapponibili, non ravvisa al momento la necessitĂ di emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo,
posto che questâultimo risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticitĂ e che lâeventuale regolamentazione richiederebbe una previa verifica con la Commissione europea.
Di seguito il testo integrale dellâinterrogazione dellâOn. Russo (FDI) e la risposta del Governo fornita dal Viceministro Infrastrutture e Trasporti Rixi.
GAETANA RUSSO. â Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. â Per sapere â premesso che:
con la modifica alla disciplina sulla locazione dei veicoli senza conducente, introdotta dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, sono sanciti i seguenti punti:
il veicolo locato deve rimanere in maniera esclusiva dellâimpresa che lo utilizza;
le aziende che utilizzano un mezzo a noleggio, prima dellâutilizzo, hanno lâonere di registrazione sullâapplicativo REN-Noleggi;
lâobbligo di registrazione riguarda anche i contratti di breve durata;
tale modifica ha un impatto negativo per i mezzi senza motore (rimorchi e semirimorchi) generando difficoltĂ operative e aggravio di costi a carico del trasporto, poichĂ© nellâautotrasporto Ăš diffuso il fenomeno «trazionismo»,
modalitĂ contrattuale nella quale il subvettore traina dal luogo di carico a quello di scarico il semirimorchio (con merce a bordo), affidatagli dal vettore committente, per lâesecuzione del singolo trasporto (e relative tratte a vuoto);
la modifica prevista dallâarticolo 24 comma 4-ter del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, nella parte in cui prevede che «il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente,
e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento» ha fatto sorgere il dubbio che il trazionismo si ponga in contrasto con la normativa da ultimo introdotta,
pur con un evidente razionalizzazione dei mezzi, dato che la modalitĂ dello sgancia/aggancia, che consiste nellâarrivare in un punto, che sia esso di carico o di scarico,
sganciare il semirimorchio in dotazione ed agganciarne un altro, sganciato in precedenza da un altro mezzo/autista per effettuare il servizio successivo, ottimizza le ore di impiego e di guida degli autisti;
ci si avvale in sintesi, oltre allâutilizzo dei propri trattori, della collaborazione di trazionisti e/o padroncini, ai quali sono messi a disposizione i semirimorchi di proprietĂ del vettore committente,
senza dover attendere le operazioni di carico e scarico del «proprio» rimorchio, e soprattutto nel trasporto di merci deperibili, consente di essere piĂč tempestivo nella consegna;
dovendosi perĂČ identificare il semirimorchio come parte dei «beni» trasportati e, in definitiva, mancando lâutilizzo esclusivo in capo al subvettore,
non Ăš chiaro se sia escluso o meno da tali ipotesi lâuso temporaneo dei semirimorchi/rimorchi (privi di motore) dallâambito di applicazione della disciplina -:
se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo,
il Ministero intenda predisporre per chiarire lâambito applicativo della disciplina, auspicando lâesclusione del trazionismo.
RISPOSTA GOVERNO, 30.07.24
In merito al fenomeno del cosiddetto âtrazionismoâ in rapporto al noleggio di rimorchi e semirimorchi e alle disposizioni introdotte dallâarticolo 24 del decreto-legge n. 69 del 2023 che recepisce la direttiva UE 738 del 2022, si rappresenta quanto segue.
In premessa, si evidenzia che la modalitĂ del trazionismo Ăš divenuta una prassi consolidata che non appare incompatibile con le regole comunitarie,
sebbene non si riscontri normativa unionale specifica sullâistituto.
AncorchĂ© non specificamente codificato, il trazionismo puĂČ inquadrarsi come un accordo commerciale, nello specifico un contratto di trasporto,
tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio.
Differisce dal contratto di locazione essenzialmente perché nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non Ú nella disponibilità di chi esegue il trasporto,
effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato.
Pertanto, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dallâarticolo 24 citato.
Poiché, dunque, locazione e trazionismo sono due istituti funzionalmente diversi e reciprocamente non sovrapponibili,
non si ravvisa al momento la necessitĂ di emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo,
posto che questâultimo risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticitĂ e che lâeventuale regolamentazione richiederebbe una previa verifica con la Commissione europea.