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Tag: NCC

Trasporto Persone – NCC auto e motocarrozzette: le nuove modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 recante disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

Il decreto non si applica ai servizi di noleggio con conducente di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo abilitativo, nonché dei comuni della Provincia di riferimento per i quali sussistono le condizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 5, nonché allo svolgimento del servizio di noleggio effettuato mediante natanti e ai veicoli a trazione animale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 31 ottobre 2024) la competente Direzione del MIT emanerà apposita circolare recante l’indicazione delle modalità tecniche di accesso all’applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione della rispettiva autorizzazione, della trasmissione dei dati richiesti e della compilazione dei dati relativi al foglio di servizio. Il decreto acquisterà efficacia decorsi ulteriori 30 giorni dalla data di emanazione della circolare suddetta.

Il decreto (art. 3) prevede che:

a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, tramite registrazione sull’applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima all’atto di registrazione ciascun vettore NCC:- si vedrà assegnate le credenziali di accesso: il vettore NCC potrà abilitare all’utilizzo di tali credenziali collaboratori, conducenti ovvero dipendenti (le credenziali potranno essere attivate su unico dispositivo);
– comunica i dati riportati nell’Allegato 1 (v. testo decreto) e, tempestivamente, le variazioni relative all’elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore;

  • I fogli di servizio cartacei redatti in data antecedente all’entrata in vigore del decreto sono conservati a bordo in originale per un periodo di quindici giorni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

L’art. 4 disciplina le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio: in questo caso, il vettore NCC compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di cui all’Allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli:

  1. modello A: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC reso con partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore NCC ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  2. modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3.

Il successivo art. 5 reca le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata: il vettore NCC o il conducente che svolge uno o più servizi NCC collegati nell’ambito di un contratto di durata compila, tramite l’applicazione, un foglio di servizio secondo il modello C conforme all’Allegato 3.

L’art. 6 disciplina gli obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio: ciascun foglio di servizio, redatto secondo i modelli di cui all’articolo 4, è riferito ad un solo servizio e ad un unico conducente. Mentre, l’art. 7 specifica in dettaglio i requisiti dell’applicazione informatica.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo del Decreto Interministeriale.

Chiarimenti MIMS su capienza NCC e Taxi

Massimo riempimento come da omologazione veicolo.

Lo scorso 8 aprile il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha pubblicato la nota prot. n. 0012649 con cui si chiarisce che, in assenza di indicazioni contenute nelle linee-guida emanate dal Ministero della Salute, la capacità di riempimento di Taxi e NCC è quella prevista dall’omologazione del veicolo come riportato anche nel libretto di circolazione.

Viene confermato inoltre l’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 a bordo, per conducente e passeggeri.

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