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Tag: NCC

Trasporto Persone – Aeroporto di Milano Linate: nuove regole di accesso e sosta per NCC e autobus

Dal 30 settembre 2025 è in vigore l’Ordinanza ENAC n. 4/2025, che aggiorna la disciplina della circolazione all’interno dell’aeroporto di Milano Linate. Le novità più rilevanti riguardano gli NCC (Noleggio con Conducente) e gli autobus granturismo, per i quali vengono introdotte regole più chiare su accessi, soste e controlli elettronici.

Accesso alle ZTL

Gli NCC rientrano ufficialmente tra le categorie autorizzate a transitare nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) interne allo scalo.
Per accedere è obbligatoria la registrazione delle targhe presso i Comuni competenti (Milano e Segrate), che gestiscono il sistema di controllo elettronico degli accessi. In assenza di registrazione, è necessario presentare una specifica istanza all’Ufficio Accessibilità di SEA.

Aree di sosta riservate

  • NCC fino a 9 posti: hanno a disposizione aree dedicate nella zona arrivi, raggiungibili attraverso la corsia a viabilità libera. L’accesso è regolato da sbarra automatica.
  • NCC oltre 9 posti (van, minibus e autobus): possono transitare solo nelle corsie riservate ZTL, ma esclusivamente se muniti di autorizzazione del Comune di Milano. La sosta è consentita unicamente per il tempo necessario a carico e scarico dei passeggeri.

È espressamente vietata la sosta in aree diverse da quelle assegnate, con sanzioni in caso di violazione.

Controlli e sanzioni

I controlli sugli accessi sono effettuati tramite telecamere e sistemi elettronici gestiti dai Comuni. Gli NCC devono rispettare le normative vigenti in materia di trasporto pubblico non di linea; eventuali violazioni possono comportare non solo sanzioni pecuniarie, ma anche la segnalazione al Comune che ha rilasciato la licenza per i provvedimenti disciplinari.

Trasporto Persone – Il Comune di Sondrio apre il bando per l’assegnazione di 12 nuove autorizzazioni NCC con autovettura: ecco come partecipare

Il Comune di Sondrio ha ufficialmente indetto un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 12 nuove autorizzazioni NCC (Noleggio Con Conducente) mediante autovettura, con l’obiettivo di potenziare il servizio di trasporto pubblico non di linea sul territorio. Il concorso, aperto per titoli ed esami, prevede la formazione di una graduatoria triennale dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Chi può partecipare: i principali requisiti

Possono partecipare al bando coloro che, alla scadenza del termine previsto, siano in possesso dei seguenti requisiti principali:

  • Cittadinanza: italiana, di un Paese UE/SEE o straniera con regolare permesso di soggiorno.
  • Età: inferiore ai 55 anni.
  • Residenza: in un comune italiano.
  • Veicolo: disponibilità entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione di un’auto immatricolata dopo il 01/01/2023, almeno Euro 6.
  • Autorimessa: disponibilità entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione ncc, con regolare titolo giuridico, sita nel comune di Sondrio, idonea allo stazionamento del veicolo e conforme alle normative relative alla destinazione d’uso
  • Iscrizione al Ruolo Conducenti della Camera di Commercio di Sondrio.
  • Assenza di titolarità attuale di licenza taxi, anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse.
  • Assenza di precedenti revoche o decadenze di licenza negli ultimi 5 anni.
  • Impegno a non esercitare altre attività professionali in maniera continuativa al momento del rilascio della licenza.

Modalità di partecipazione

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente:

Comune di Sondrio – Servizio SUAP
Piazza Campello 1, 23100 Sondrio

Non sono accettate altre modalità. La scadenza per la presentazione è fissata a venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 23:59. È ammessa una sola domanda per ciascun candidato; in caso di invii multipli sarà valutata solo l’ultima ricevuta in tempo utile.

Le prove d’esame

Il concorso prevede due prove:

  1. Scritta – Lunedì 20 ottobre 2025 ore 9:30, presso il Palazzo Comunale, con 40 domande a risposta multipla su toponomastica, Codice della Strada, normativa nazionale e locale.
  2. Orale – Mercoledì 24 ottobre 2025 ore 9:30, nello stesso luogo, comprendente un colloquio composto da 5 quesiti su temi analoghi e verifica della conoscenza della lingua inglese. Nel caso in cui la prova orale non venisse completata nella giornata del 24 ottobre, i candidati restanti saranno convocati per venerdì 24 ottobre alle ore 9.30.

Per superare entrambe le prove è necessario totalizzare almeno 56 punti complessivi.

Titoli valutabili e graduatoria

Ai punteggi delle prove potranno aggiungersi fino a 10 punti per titoli, ad esempio per:

  • Esperienze lavorative pregresse come sostituto taxi o conducente NCC.
  • Laurea.
  • Impegno a utilizzare veicoli elettrici o ibridi plug-in.
  • Impegno a svolgere il servizio durante la fascia notturna (22.00-06.00).

La graduatoria finale rimarrà valida per tre anni e sarà utilizzata per l’assegnazione delle licenze. In caso di parità di punteggio, saranno considerati il numero di figli a carico e la minore età anagrafica oltre che l’anzianità di residenza nel Comune di Sondrio.

Info

Per maggiori informazioni e per la modulistica si rinvia al testo integrale e al sito ufficiale del Comune di Sondriowww.comune.sondrio.it

Normativa, Codice della Strada: ZTL, sosta, e sospensione breve della patente – chiarimenti del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare del 25 giugno 2025, che fa seguito alla circolare del 20 dicembre 2024,

con la quale aveva fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione delle nuove misure del Codice della Strada emanate con la Legge n. 177/2024.

La circolare in esame chiarisce due aspetti principali, la maggiorazione degli importi delle sanzioni quando ci sono tariffe non corrisposte sia nella ZTL sia per la sosta a pagamento

e le modalità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida.

Per quanto concerne la maggiorazione dell’importo delle sanzioni con le tariffe non corrisposte per la ZTL e per la sosta a pagamento,

queste devono essere recuperate con un meccanismo per il quale tali importi vanno a maggiorare la sanzione prevista per la singola violazione,

ovvero che le tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell’importo della sanzione, anche se nel verbale di contestazione devono essere riportati in modo disgiunto al fine di evitare una maggiorazione della sanzione in modo arbitrario.

Per quanto riguarda la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida si fa presente che tale sospensione viene applicata,

in presenza di determinate violazioni ai conducenti titolari di patente con meno di 20 punti identificati al momento in cui è stata commessa la violazione.

Tale sanzione non è applicabile quando il conducente è identificato in un momento successivo alla commissione o ovvero all’accertamento della violazione.

Il Ministero dell’Interno ritiene comunque applicabile tale sospensione quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento

anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione (violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, quando il conducente viene identificato durante i rilievi del sinistro);

oppure, in violazione dell’art. 174 del CDS, qualora l’infrazione è commessa in epoca precedente al controllo

e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o del disco del tachigrafo o del dispositivo di controllo,

sempreché atteso il conducente sia identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione.

La circolare inoltre precisa l’applicabilità della sanzione accessoria della sospensione breve anche in presenza di un conducente titolare di patente rilasciata all’estero.

Infine, specifica che, in caso di violazioni commesse nell’esercizio di attività professionale di trasporto di persone o merci per cui è richiesto il possesso della CQC,

il punteggio da verificare per l’eventuale applicazione della sospensione “breve” della patente non è quello risultante da tali titoli professionali, ma quello risultante dalla patente posseduta.

Circolare Ministero Interno 25 giugno 2025

Trasporto Persone – Taxi e NCC: Firmato il nuovo Protocollo anti-abusivismo nel trasporto pubblico non di linea

Rafforzare il contrasto all’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, garantendo legalità, sicurezza e qualità del servizio ai cittadini: è questo l’obiettivo del nuovo Protocollo d’intesa siglato lo scorso 24 luglio 2024 in Prefettura a Milano, che rinnova e aggiorna l’impegno condiviso tra istituzioni e rappresentanze di categoria contro il lavoro irregolare nel comparto taxi e noleggio con conducente (NCC).

Alla firma del Protocollo abbiamo aderito anche come Federazione regionale Confartigianato Imprese Lombardia e la territoriale APA Confartigianato Imprese Milano Monza-Brianza, rappresentando Taxi e NCC e ribadendo l’impegno per la legalità e la tutela degli operatori regolari.

Per Confartigianato Lombardia, il Protocollo è stato siglato dal Presidente degli NCC, Luca Catella. Il documento, sottoscritto dal Prefetto di Milano e dagli Assessori comunali alle Opere pubbliche, Cura del territorio e Protezione civile e alla Mobilità, prevede azioni concrete di contrasto al fenomeno dell’abusivismo e del lavoro sommerso attraverso controlli mirati, indagini diversificate, confronto costante tra istituzioni e associazioni di categoria e l’attivazione di un Tavolo Tecnico in Prefettura.

L’attuazione del Protocollo sarà monitorata da una Commissione anti-abusivismo, che avrà il compito di analizzare criticità e proporre nuove strategie a tutela del settore.

“La lotta all’abusivismo è una battaglia di civiltà e di equità – dichiara Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Lombardia . Come Federazione siamo impegnati a difendere il lavoro regolare e a garantire condizioni di concorrenza leale per tutte le imprese che operano rispettando le regole. Questo Protocollo è un segnale importante per tutta la filiera del trasporto pubblico non di linea e un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e rappresentanze datoriali”.

Confartigianato continuerà a monitorare l’attuazione degli impegni assunti, offrendo il proprio contributo nell’ambito del Tavolo Tecnico e della Commissione dedicata, con l’obiettivo di promuovere un sistema di trasporto efficiente, trasparente e rispettoso delle regole.

Trasporto Persone – Foglio di Servizio Elettronico NCC Auto: Modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico (FDSE)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la Circolare “chiarimenti sulle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico” (di cui al decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024). 

Il documento chiarisce, in particolare:
Accesso e sezioni FDSE – (tramite portale dell’Automobilista, Portale del Trasporto o tramite App mobile: SPID, CIE o credenziali istituzionali)
Per i vettori NCC è consentito solo a seguito di iscrizione nel Registro Elettronico NCC TAXI (RENT- di cui al Decreto 2 luglio 2024, n. 203).


Per i conducenti, i dipendenti e i collaboratori del vettore NCC, l’accesso è consentito solo a seguito dell’abilitazione di tali soggetti da parte del vettore NCC, attraverso l’inserimento all’interno del RENT del codice fiscale dei medesimi soggetti.L’accesso – consentito per ciascun soggetto attraverso un unico dispositivo per sessione – avviene tramite la sezione “Gestione Taxi NCC” nel quale sono disponibili i seguenti sistemi:

  • RENT
  • FDSE: suddiviso, in “creazione e gestione FDSE” e “consultazione FDSE

Trasmissione dati richiesti e gestione FDSE
Il FDSE acquisisce dal RENT i dati di cui all’Allegato I del decreto 226/2024 e i soggetti che accedono possono selezionare la compilazione dei Modelli (A, B, C) per ciascun servizio reso:
una volta selezionato il modello, il sistema genera una bozza (a cui verrà attribuito un codice identificativo univoco) che dovrà essere compilata con i dati di cui agli Allegati 2 e 3 del decreto. I soggetti abilitati possono modificare, cancellare e/o validare i dati contenuti nella bozza.


Si ricorda che il decreto avrebbe dovuto acquistare efficacia decorsi 30 giorni dalla data di emanazione della circolare (3/12/2024), quindi si sarebbe dovuto applicare a partire dal 2 gennaio 2025.

Il MIT ha pubblicato una seconda circolare per fare chiarezza in merito all’applicazione degli obblighi di iscrizione al RENT e di utilizzo del foglio di servizio elettronico, anche alla luce dell’inasprimento delle sanzioni previsto con l’entrata in vigore della Legge Annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

Dati i problemi tecnici del sistema “Gestione TAXI-NCC” presente sul portale dell’Automobilista e data la mancata implementazione di alcune funzionalità (es. applicazione mobile del FDSE), il Ministero ha pubblicato un’apposita circolare per specificare le fasi di implementazione di RENT e FDSE chiarendo che gli obblighi di aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione al RENT e, per le imprese NCC, l’obbligo di utilizzo del foglio di servizio elettronico (FDSE) si applicheranno unicamente quando il sistema di “Gestione Taxi-NCC” sarà reso pienamente operativo.

All’interno della circolare il Ministero non indica un termine temporale. I nuovi obblighi si applicheranno pertanto unicamente nel momento in cui il sistema di “Gestione Taxi-NCC sarà reso pienamente operativo. Per maggiori dettagli, si rimanda al testo delle circolari.

Trasporto Persone – NCC auto e motocarrozzette: le nuove modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 recante disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

Il decreto non si applica ai servizi di noleggio con conducente di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo abilitativo, nonché dei comuni della Provincia di riferimento per i quali sussistono le condizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 5, nonché allo svolgimento del servizio di noleggio effettuato mediante natanti e ai veicoli a trazione animale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 31 ottobre 2024) la competente Direzione del MIT emanerà apposita circolare recante l’indicazione delle modalità tecniche di accesso all’applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione della rispettiva autorizzazione, della trasmissione dei dati richiesti e della compilazione dei dati relativi al foglio di servizio. Il decreto acquisterà efficacia decorsi ulteriori 30 giorni dalla data di emanazione della circolare suddetta.

Il decreto (art. 3) prevede che:

a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, tramite registrazione sull’applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima all’atto di registrazione ciascun vettore NCC:- si vedrà assegnate le credenziali di accesso: il vettore NCC potrà abilitare all’utilizzo di tali credenziali collaboratori, conducenti ovvero dipendenti (le credenziali potranno essere attivate su unico dispositivo);
– comunica i dati riportati nell’Allegato 1 (v. testo decreto) e, tempestivamente, le variazioni relative all’elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore;

  • I fogli di servizio cartacei redatti in data antecedente all’entrata in vigore del decreto sono conservati a bordo in originale per un periodo di quindici giorni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

L’art. 4 disciplina le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio: in questo caso, il vettore NCC compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di cui all’Allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli:

  1. modello A: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC reso con partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore NCC ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  2. modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3.

Il successivo art. 5 reca le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata: il vettore NCC o il conducente che svolge uno o più servizi NCC collegati nell’ambito di un contratto di durata compila, tramite l’applicazione, un foglio di servizio secondo il modello C conforme all’Allegato 3.

L’art. 6 disciplina gli obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio: ciascun foglio di servizio, redatto secondo i modelli di cui all’articolo 4, è riferito ad un solo servizio e ad un unico conducente. Mentre, l’art. 7 specifica in dettaglio i requisiti dell’applicazione informatica.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo del Decreto Interministeriale.

Chiarimenti MIMS su capienza NCC e Taxi

Massimo riempimento come da omologazione veicolo.

Lo scorso 8 aprile il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha pubblicato la nota prot. n. 0012649 con cui si chiarisce che, in assenza di indicazioni contenute nelle linee-guida emanate dal Ministero della Salute, la capacità di riempimento di Taxi e NCC è quella prevista dall’omologazione del veicolo come riportato anche nel libretto di circolazione.

Viene confermato inoltre l’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 a bordo, per conducente e passeggeri.

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