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Tag: NCC

Trasporto Persone – Foglio di Servizio Elettronico NCC Auto: Modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico (FDSE)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la Circolare “chiarimenti sulle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico” (di cui al decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024). 

Il documento chiarisce, in particolare:
Accesso e sezioni FDSE – (tramite portale dell’Automobilista, Portale del Trasporto o tramite App mobile: SPID, CIE o credenziali istituzionali)
Per i vettori NCC è consentito solo a seguito di iscrizione nel Registro Elettronico NCC TAXI (RENT- di cui al Decreto 2 luglio 2024, n. 203).


Per i conducenti, i dipendenti e i collaboratori del vettore NCC, l’accesso è consentito solo a seguito dell’abilitazione di tali soggetti da parte del vettore NCC, attraverso l’inserimento all’interno del RENT del codice fiscale dei medesimi soggetti.L’accesso – consentito per ciascun soggetto attraverso un unico dispositivo per sessione – avviene tramite la sezione “Gestione Taxi NCC” nel quale sono disponibili i seguenti sistemi:

  • RENT
  • FDSE: suddiviso, in “creazione e gestione FDSE” e “consultazione FDSE

Trasmissione dati richiesti e gestione FDSE
Il FDSE acquisisce dal RENT i dati di cui all’Allegato I del decreto 226/2024 e i soggetti che accedono possono selezionare la compilazione dei Modelli (A, B, C) per ciascun servizio reso:
una volta selezionato il modello, il sistema genera una bozza (a cui verrà attribuito un codice identificativo univoco) che dovrà essere compilata con i dati di cui agli Allegati 2 e 3 del decreto. I soggetti abilitati possono modificare, cancellare e/o validare i dati contenuti nella bozza.


Si ricorda che il decreto avrebbe dovuto acquistare efficacia decorsi 30 giorni dalla data di emanazione della circolare (3/12/2024), quindi si sarebbe dovuto applicare a partire dal 2 gennaio 2025.

Il MIT ha pubblicato una seconda circolare per fare chiarezza in merito all’applicazione degli obblighi di iscrizione al RENT e di utilizzo del foglio di servizio elettronico, anche alla luce dell’inasprimento delle sanzioni previsto con l’entrata in vigore della Legge Annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

Dati i problemi tecnici del sistema “Gestione TAXI-NCC” presente sul portale dell’Automobilista e data la mancata implementazione di alcune funzionalità (es. applicazione mobile del FDSE), il Ministero ha pubblicato un’apposita circolare per specificare le fasi di implementazione di RENT e FDSE chiarendo che gli obblighi di aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione al RENT e, per le imprese NCC, l’obbligo di utilizzo del foglio di servizio elettronico (FDSE) si applicheranno unicamente quando il sistema di “Gestione Taxi-NCC” sarà reso pienamente operativo.

All’interno della circolare il Ministero non indica un termine temporale. I nuovi obblighi si applicheranno pertanto unicamente nel momento in cui il sistema di “Gestione Taxi-NCC sarà reso pienamente operativo. Per maggiori dettagli, si rimanda al testo delle circolari.

Trasporto Persone – NCC auto e motocarrozzette: le nuove modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 recante disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

Il decreto non si applica ai servizi di noleggio con conducente di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo abilitativo, nonché dei comuni della Provincia di riferimento per i quali sussistono le condizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 5, nonché allo svolgimento del servizio di noleggio effettuato mediante natanti e ai veicoli a trazione animale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 31 ottobre 2024) la competente Direzione del MIT emanerà apposita circolare recante l’indicazione delle modalità tecniche di accesso all’applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione della rispettiva autorizzazione, della trasmissione dei dati richiesti e della compilazione dei dati relativi al foglio di servizio. Il decreto acquisterà efficacia decorsi ulteriori 30 giorni dalla data di emanazione della circolare suddetta.

Il decreto (art. 3) prevede che:

a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, tramite registrazione sull’applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima all’atto di registrazione ciascun vettore NCC:- si vedrà assegnate le credenziali di accesso: il vettore NCC potrà abilitare all’utilizzo di tali credenziali collaboratori, conducenti ovvero dipendenti (le credenziali potranno essere attivate su unico dispositivo);
– comunica i dati riportati nell’Allegato 1 (v. testo decreto) e, tempestivamente, le variazioni relative all’elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore;

  • I fogli di servizio cartacei redatti in data antecedente all’entrata in vigore del decreto sono conservati a bordo in originale per un periodo di quindici giorni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

L’art. 4 disciplina le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio: in questo caso, il vettore NCC compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di cui all’Allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli:

  1. modello A: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC reso con partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore NCC ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  2. modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3.

Il successivo art. 5 reca le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata: il vettore NCC o il conducente che svolge uno o più servizi NCC collegati nell’ambito di un contratto di durata compila, tramite l’applicazione, un foglio di servizio secondo il modello C conforme all’Allegato 3.

L’art. 6 disciplina gli obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio: ciascun foglio di servizio, redatto secondo i modelli di cui all’articolo 4, è riferito ad un solo servizio e ad un unico conducente. Mentre, l’art. 7 specifica in dettaglio i requisiti dell’applicazione informatica.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo del Decreto Interministeriale.

Chiarimenti MIMS su capienza NCC e Taxi

Massimo riempimento come da omologazione veicolo.

Lo scorso 8 aprile il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha pubblicato la nota prot. n. 0012649 con cui si chiarisce che, in assenza di indicazioni contenute nelle linee-guida emanate dal Ministero della Salute, la capacità di riempimento di Taxi e NCC è quella prevista dall’omologazione del veicolo come riportato anche nel libretto di circolazione.

Viene confermato inoltre l’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 a bordo, per conducente e passeggeri.

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