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Stato dell’arte ed iniziative Confartigianato in merito al decreto ministeriale del 1° settembre 2021 in materia di obbligo di qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio

Come noto con il Decreto Ministeriale13 settembre 2024 che ha modificato ed integrato il Decreto 1 settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,

ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» – dal 25 settembre 2025 entrerà in vigore l’obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio.

È bene precisare che il suddetto obbligo non riguarda soltanto le imprese operanti nel settore impianti, seppure abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, ma anche tutte quelle che svolgono attività di manutenzione dei presidii antincendio (inclusi serramentisti del settore metallo e legno).

A titolo esemplificativo, di seguito si riportano i presidi interessati:

  • Estintori
  • Idranti
  • Porte e finestre tagliafuoco
  • Sprinkler
  • IRAI-rilevazione allarme incendio
  • EVAC
  • Impianti ad estinzione gassosa
  • Impianti a schiuma
  • Impianti aerosol
  • Impianti “water-mist”
  • Impianti a polvere
  • Impianti a riduzione d’ossigeno
  • Impianti a pressione differenziale

A partire dal 25 settembre 2025 sarà obbligatorio per le persone che effettuino attività di manutenzione sui suddetti presidi, essere “qualificati” mediante il possesso di un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco, previo superamento di specifico esame.

A tale riguardo, lo scorso 3 dicembre 2024 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emanato la Circolaren. 19631 (All.1), contenente le prime istruzioni operative i cui punti principali di seguito riassumiamo:

1. Presentazione della domanda di ammissione all’esame:

L’intero iter per la gestione della domanda va effettuato dalla persona che intende qualificarsi, unicamente a mezzo autenticazione digitale, con SPID/CIE, sul portale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Servizialcittadino|Home compilando,

nella finestra “Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati” un apposito modulo, specificando altresì per quale o quali presidi antincendio il soggetto intenda, appunto, qualificarsi.

La persona dovrà infine selezionare, in apposito menu, la sede d’esame per ogni presidio, fra quelle in quel momento disponibili e precisare se ricade (vedi meglio oltre) nel caso d’esame 1 oppure 2, allegando in formato elettronico la documentazione probatoria relativa.

Da ultimo, per validare la richiesta, il soggetto dovrà poi effettuare il pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo, attraverso il sistema PagoPA.

Si precisa che il soggetto che intende qualificarsi può delegare, per le attività suddette, altra persona fisica (es.: l’impiegato associativo o della società di servizi di Confartigianato); tale possibilità è stata resa disponibile su espressa richiesta della Confederazione.

2. Rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT):

In premessa, si ricorda che i manutentori non hanno alcun obbligo di essere autorizzati per continuare ad effettuare le manutenzioni antincendio, almeno sino al prossimo 25 settembre 2025.

Qualora essi decidano, invece, di iscriversi, ai fini del sostenimento dell’esame, dovranno seguire la procedura di cui al precedente punto 1.

In caso di valutazione positiva della documentazione allegata digitalmente, viene immediatamente rilasciato un Nulla Osta Transitorio, NOT, che consente alla persona di continuare ad operare in attesa della qualificazione (esame); sarà rilasciato, allo scopo, un NOT per ogni presidio prescelto per la qualificazione.

Se, invece, la documentazione è incompleta, errata o del tutto mancante, la persona, od il suo delegato, dovrà integrarla/modificarla/produrla.


3. Criteri di esame aggiornati:

L’esame mira a verificare il possesso di conoscenze teoriche e di competenze pratiche della persona, con una prova per ciascun presidio antincendio prescelto; sono possibili due modalità, alternative, di esame:

  • Caso esame 1: esame «completo» con prova scritta, orale e pratica, a seguito di corso di formazione; è ammessa (ma NON obbligatoria per l’esaminando) l’allegazione e validazione, ai fini dell’acquisizione di eventuali crediti formativi, del Curriculum Vitae della persona.
  • Caso esame 2: esame «ridotto», orale + pratico, per chi possiede già determinate certificazioni ed esperienza comprovata sul presidio. È sempre obbligatorio allegare il proprio Curriculum Vitae.

Entrambi i casi prevedono valutazioni basate su punteggi per ogni prova, oltre che sul Curriculum Vitae della persona che si intende qualificare.

Sono presenti, in sintesi, due soglie di punteggio di “sbarramento”, al superamento delle quali la persona s’intende qualificata per un dato presidio.

Nel caso 1 la soglia è 70/100; nel caso 2 essa è 50/100. Il CV viene valutato, al massimo, 10 punti, in ambedue i casi di esame.

La prova scritta del caso 1 vale massimo 20 punti. In ambedue le modalità d’esame, infine, la prova orale vale massimo 20 punti, mentre quella pratica massimo 50 punti.

I respinti all’esame “semplificato” potranno esperire un secondo ed ultimo tentativo; qualora non superassero la prova, saranno obbligati a sostenere, presentandosi per la terza volta,

un esame completo, “caso 1”, ma solo previa frequenza d’un corso di formazione obbligatorio.

4. Persone che abbiano frequentato e superato un corso di formazione riconosciuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco prima del 1° settembre 2021 (titolo di “attestazione di idoneità tecnica”): in questo caso, di diritto, il CV viene validato con 10 punti mentre l’attestato di fine corso garantisce l’acquisizione “automatica” di 5 punti.


5. Aggiornamento delle tariffe:

Gli importi richiesti per le valutazioni dei requisiti, attività a cura delle Direzioni provinciali del Corpo nazionale dei VV.F. sono, di recente, stati incrementati; chi abbia già presentato domanda, dovrà quindi integrare il pagamento per la differenza.

Infine, si precisa come l’attestato di qualifica abbia una durata di 5 anni, al termine dei quali è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento, di durata pari alla metà del monte ore del corso di formazione per lo specifico presidio.

Sul mantenimento della qualifica verranno fornite ulteriori istruzioni operative ufficiali da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nelle prossime settimane;

tuttavia la Circolare in oggetto precisa come la durata delle stesse dovrà essere non inferiore alla metà del monte ore del corso <<caso 1>> per lo specifico presidio antincendio.

6.Tabella sinottica di valutazione dei Curricula Vitae delle persone che intendono qualificarsi:

Come si può evincere dalla Tabella, viene ora valorizzata sia l’esperienza pregressa della persona da esaminare (minimo di tre anni e massimo di dieci) sia il titolo di studio, sia infine eventuali corsi o aggiornamenti effettuati, purché inerenti alla qualificazione richiesta.

I colleghi del Sistema Imprese, che partecipano alle riunioni dell’Osservatorio, presso la sede Centrale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco delle Capannelle (Roma),

hanno avviato un’attività di selezione dei centri di formazione abilitati per i corsi e per gli esami relativi, al fine di addivenire ad un “convenzionamento” nazionale, non vincolante, per il Sistema associativo.

Si sta poi valutando di organizzare un format di «corso di formazione di “ripasso”», per le persone che intendano qualificarsi facendo valere la transitoria possibilità offerta dalla modalità d’esame “semplificato” (solo orale e pratico).

Infine, a seguito dell’ultima riunione dell’Osservatorio tenutasi lo scorso 11 marzo si riporta una sintesi dello “stato dell’arte” del dossier in oggetto:

– Risultano presentate, alla data del’’11 marzo 2025, 1.600 domande d’esame (prevalentemente sui presidii di minore “complessità”, tipo EVAC ed estintori).

Si precisa che esse pertengono ad un numero sensibilmente inferiore di persone, poiché i soggetti che si sono iscritti hanno prescelto, in media, tre presidii.
– Dal 12 marzo u.s., tutte le domande di sostenimento d’esame potranno essere presentate esclusivamente a mezzo portale web dedicato del Corpo nazionale (vedi sopra).

– Su richiesta di Confartigianato il Corpo nazionale valuterà se rendere pubbliche le domande (quiz) a risposta multipla, come avviene di norma per prove e verifiche di rilevanza pubblica consimili.

– La Confederazione ha richiesto l’emanazione di un facsimile di CV per le persone che rientrino nello schema di qualificazione semplificato (tre anni di esperienza).

Inoltre, per coloro i quali vantino esperienza ma non siano in possesso di alcuna attestazione aziendale (es.: azienda fallita, chiusa o rapporto di lavoro risolto non “in bonis”), il Corpo nazionale valuterà di emanare un’apposita auto-dichiarazione.

– Confartigianato ha poi formalmente richiesto che il regime del cosiddetto <<NOT>> ovverosia il “Nulla Osta Transitorio” alla continuazione delle attività manutentive, venga formalizzato con un atto amministrativo, giacché si stanno verificando casi in cui esso venga richiesto per gare d’appalto pubbliche/private, impropriamente,

oppure sia considerato un requisito essenziale per la qualificazione dell’appaltatore della manutenzione, anche ai sensi del Testo Unico SSL, laddove viceversa esso NON è requisito obbligatorio, almeno sino al 25 settembre.

Inoltre, si è chiesto che la durata del <<NOT>> sia illimitata, ovviamente nelle more del sostenimento dell’esame di qualificazione e che non abbia invece, come ora previsto, durata di soli 12 mesi.

– È stato chiesto al Corpo nazionale di chiarire il ruolo del “membro tecnico esterno” in seno alla Commissioni d’esame, ovvero un rappresentante dei manutentori, che a parere della scrivente – rappresentato al Corpo nazionale – deve avere un peso nella valutazione finale della persona candidata.

– È stato infine rappresentato  al Corpo nazionale quanto segue:

a) Vi è una copertura incompleta del territorio nazionale da parte dei soggetti formatori: sono senza centri di formazione e sedi d’esame numerose regioni, al nord, centro, sud, compresa la Sardegna;

b) Si rileva la scarsa trasparenza sul costo/tariffe di formazione sui portali degli Enti di formazione; Confartigianato ha invitato il Corpo a prevedere obblighi di trasparenza in tal senso verso gli enti di formazione;

c) Si stigmatizza l’elevato costo della formazione (circa 1000 euro, in media, a presidio, oltre a tasse e imposte statali);

d) Si denunzia la farraginosità del meccanismo di “preaccordo” fra persona da esaminare e sede d’esame da scegliere per la verifica, all’atto della registrazione sul portale web dedicato.

Il Corpo nazionale ha preannunciato che valuterà, in presenza delle suddette criticità, se concedere un’ulteriore proroga, “scavallando” cioè il termine fissato per il 25 settembre 2025.

La prossima riunione dell’ Osservatorio si terrà il 2 aprile e di essa si darà tempestiva comunicazione degli esiti della stessa.

La Confederazione, alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell’importanza del provvedimento e con lo scopo di fornire quante più informazioni possibili nel merito, organizzerà – presumibilmente nel mese di aprile, un webinar dedicato cui potranno partecipare anche le imprese associate interessate.

Per ogni informazione in merito, Dr. Pietro Della Ferrera pietro.dellaferrera@artigiani.sondrio.it 347.3698217

Trasporto Persone – Circolare esplicativa Decreto MIT “Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci”

Si informa che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato una circolare esplicativa sul Decreto 19 dicembre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025), riguardante le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli della categoria M1 (Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) (di cui all’art. 47, comma 2 del Codice della strada).

La circolare specifica che:

  • l’installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • le disposizioni (art. 2, comma 3 del Decreto) si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portasci e portabagagli;

In particolare, il decreto:

  • stabilisce le regole per l’installazione delle strutture quando vengono occultate la targa o le luci posteriori (le disposizioni del decreto non trovano applicazione qualora una struttura tra, con o senza carico, collocata posteriormente non produca l’occultamento della targa o delle luci): le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 (il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse). Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle;
  • detta regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo:

✓  quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporge lateralmente (art. 164, commi 3 e 6 CdS), la sporgenza laterale non può superare i 30 cm per lato e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada;

✓ in caso di sporgenza longitudinale (art. 164, commi 2, 5 e 6 CdS), le strutture e il loro carico devono essere segnalate con l’apposito pannello quadrangolare e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell’art. 61 CdS e il carico non deve strisciare sul terreno;

  • Prevede che le strutture devono essere dotate dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa (di cui all’art. 100, comma 4 del cds);
  • Pone in capo all’utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l’onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, si rimanda al testo della circolare del Ministero.

Anaepa-Confartigianato Edilizia al tavolo Piano Casa del MIT

Si è tenuta lo scorso 28 gennaio 2025 presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la riunione del Tavolo sulla Casa.

Alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, hanno partecipato decine di soggetti interessati a vario titolo al dossier, tra cui anche ANAEPA-Confartigianato Edilizia.

Nel corso del Tavolo sono state presentate le linee guida interpretative di ausilio all’attuazione del Dl Salva Casa (decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105), come supporto agli enti territoriali.

Il MIT ha puntato sulla semplificazione delle regole a vantaggio del cittadino (per esempio, con il silenzio assenso sulle domande edilizie entro 45 giorni);

sugli sportelli unici comunali che parleranno con Sovrintendenze e Regioni, evitando che il cittadino giri troppi uffici, potendo sanare anche difformità su immobili vincolati; sulla semplificazione per recupero sottotetti e cambi di destinazione d’uso.

Il Ministro con il competente supporto dell’Ufficio Legislativo ha, inoltre, presentato il piano sull’edilizia residenziale e sociale, descrivendo l’iter amministrativo per la definizione di un provvedimento dedicato.


Infine, è stata anticipata la volontà di avviare una consultazione sulla riforma del Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001).

A tal proposito, il segretario di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, Daniela Scaccia, nell’esprimere soddisfazione per il coinvolgimento delle Parti, è intervenuta sottolineando l’opportunità di una revisione del Testo Unico dell’edilizia quale prerequisito per l’attuazione di politiche per il settore, anche grazie a investimenti mirati sul patrimonio immobiliare.

Per ANAEPA, la revisione del Testo Unico potrà essere un’utile occasione anche per attuare semplificazioni burocratiche e per chiarire una più diretta correlazione tra interventi e titoli autorizzativi.

Approfondisci i dettagli del Tavolo sulla Casa

Trasporto Merci – Normativa ADR. Chiarimenti su obbligo nomina consulente ADR e relative esenzioni – Circolare MIT 14 Maggio 2024.

Trasporto Merci – Normativa ADR. Chiarimenti su obbligo nomina consulente ADR e relative esenzioni – Circolare MIT 14 Maggio 2024.

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha emanato la circolare 14 maggio 2024 con cui fornisce chiarimenti riguardo al Decreto Ministeriale 7 Agosto 2023, che obbliga i soggetti coinvolti nel trasporto delle merci pericolose alla nomina del consulente ADR.

Si rammenta che tra i principali soggetti coinvolti nella filiera figurano lo speditore e il trasportatore, oltre all’imballatore, il caricatore, il riempitore e lo scaricatore.

In linea generale tutte queste figure, in base all’accordo internazionale, devono nominare un consulente ADR.

Il D.M. MIT 7 agosto 2023 (cfr. circolare Prot. n. 1096 del 21/09/2023) ha previsto in Italia l’esenzione dalla nomina dal consulente per chi:

a) invia/trasporta in colli applicando l’esenzione 1.1.3.6 che prevede il calcolo dei 1.000 punti per ogni spedizione max 24 operazioni annue, max 3 operazioni mese;

b) invia/trasporta in cisterna o alla rinfusa quando la merce pericolosa è di Gruppo d’imballaggio III o Categoria 3 o 4 max 24 operazioni annue, max 3 operazioni mese, max 50 tonnellate annue ci sono altri tipi di esenzioni ma non trovano applicazione nei produttori di rifiuti;

c) l’esenzione prevede l’obbligo di formazione del personale e la tenuta del registro per tutte spedizioni/trasporti Merci pericolose ADR.

Infine, con la circolare 14 maggio 2024, il MIT è intervenuto per fornire chiarimenti in merito ad alcuni elementi per coloro che rientrano nell’esenzione dalla nomina del consulente ADR.

Nello specifico la circolare in parola stabilisce che:

1) il datore di lavoro, in base al livello di rischio e l’attività svolta, determina la durata della formazione;

2) la formazione deve essere periodica. La periodicità è infatti fissata in base al livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte alla regolamentazione (il rinnovo della certificazione è di solito ogni 24 mesi, con aggiornamenti in casi di variazioni alla normativa durante i 24 mesi);

3) il personale dell’impresa coinvolto nelle attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento, scarico e nella gestione dei documenti deve essere altresì formato;

4) è ammesso l’utilizzo dell’autoapprendimento del tipo eLearning erogato da società in possesso di comprovata esperienza nell’ambito delle merci pericolose (il certificato di consulente ADR, DGSA, è sicuramente un elemento oggettivo di verificata professionalità oltre ad una comprovata esperienza nel settore);

5)      il registro obbligatorio può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione che sia costantemente e tempestivamente aggiornato con le informazioni relative a tutte le spedizioni/trasporti distinte per invio in colli (calcolo dei 1.000 punti) e spedizioni rinfusa/cisterna;

6)      il conteggio annuale delle operazioni va fatto dal mese di gennaio al mese di dicembre;

7)      il conteggio delle operazioni è per sede operativa e per ogni sede operativa va tenuto un registro e vanno rispettati i limiti di operazioni mensili e annui.

Con riguardo all’obbligo di applicazione del D.M. 7 Agosto 2023, la circolare in oggetto stabilisce che:

1) rientrano nel campo di applicazione anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi;

2) il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto. Pper esempio: filtri olio, batterie al piombo, batterie al litio, bombolette spray, oli esausti, contenitori contaminati da merci pericolose, rifiuti ospedalieri);

3) l’ADR non prevede la nomina del consulente per i destinatari, ma lo prevede per gli scaricatori.

Sono esentati dalla nomina del consulente:

a)      destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio;

b)      destinatari di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico;

c)       destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che delegano l’attività di svuotamento.

NON sono esentati dalla nomina del consulente ADR:

i destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che svuotano con mezzi e personale proprio.

Consorzi stabili e subappalto: il parere del MIT

Con il parere n. 2672 del 17 aprile 2024, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT si è pronunciato sull’ambito di applicazione del subappalto per i consorzi stabili.

Nel dettaglio viene chiesto se una consorziata indicata come esecutrice dei lavori possa stipulare a sua volta un contratto di subappalto al posto del consorzio stabile appaltatore.

Nella risposta il MIT ha ricordato che “il subappalto costituisce tipico contratto derivato dal contratto principale, cosicché solo l’appaltatore, in quanto soggetto che, attraverso la stipulazione del contratto principale, ha assunto l’obbligo di eseguire le prestazioni dedotte nell’appalto, risulta univocamente legittimato ad affidare a terzi l’esecuzione di altra parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del medesimo contratto di appalto (cfr. art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016)”.

Pertanto, il contratto di subappalto deve essere sottoscritto tra il consorzio (che ha sottoscritto il contratto di appalto) e il subappaltatore. La risposta al quesito è, dunque, negativa.

Tavolo MIT “Piano Casa”: le misure di semplificazione

Il Mit annuncia un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto e auspicato anche dalle Amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio.


Si tratterebbe di una serie di misure che dovrebbero confluire in un decreto-legge (che potrebbe essere emesso a fine aprile), con la finalità di gestire le piccole difformità di natura formale su immobili o unità immobiliari che la normativa vigente non consente di sanare e che ostacolano la realizzazione di interventi di manutenzione anche ordinaria, limitandone, nei fatti, anche la commerciabilità. Al contempo, verrebbero sbloccate migliaia di pratiche ancora inevase a causa della frammentarietà della disciplina di settore, che non permette all’Amministrazione di fornire risposte in tempi certi alle richieste di accertamento della legittimità degli immobili.

La ratio è tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa.

In particolare, come “lievi difformità edilizie” si considereranno:
1. difformità di natura formale quali, ad esempio, varianti ante ’77;
2. ⁠difformità edilizie “interne”, riguardanti singole unità immobiliari a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche;
3. difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi. La disciplina della “doppia conformità” richiederebbe un chiarimento normativo poiché prevede, oggi, la conformità alla disciplina edilizia e urbanistica sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria.

Queste le linee di indirizzo presentate giovedì 4 aprile nel corso del tavolo “Piano casa”, tenutosi al Mit alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con il Dipe (dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) e rappresentanti di circa 50 tra istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali e fondazioni del settore, tra cui ANAEPA-Confartigianato Edilizia.

In merito a tali problematiche, il Mit ritiene necessario intervenire nel medio e lungo termine con il riordino del testo unico dell’edilizia e della normativa in materia di costruzioni, al fine di semplificare la disciplina di settore e riordinare i rapporti tra la legislazione statale e regionale.

Trasporto Merci: il MIT aggiorna i valori indicativi dei costi di esercizio a ottobre 2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a Ottobre 2023.

I valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al mese di Gennaio 2023, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo.

Tabella recanti i valori dei costi di esercizio

Si ricorda che la classificazione dei veicoli di cui alle lettere A-B-C-D è quella relativa alla leggenda con l’impostazione metodologica:
Legenda sulla impostazione metodologica delle tabelle

Internazionali: validità autorizzazioni 2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso una comunicazione con cui ricorda che le autorizzazioni internazionali al trasporto di merci

relative all’anno 2023 hanno validità sino alla mezzanotte del 31 gennaio 2024 per tutti i Paesi ad eccezione di:

Israele, Kyrgyzstan e Svizzera per i quali le autorizzazioni 2023 scadranno alla mezzanotte del 31 dicembre 2023.

Bando investimenti 2023: pubblicato in G.U. il decreto del MIT che dà il via agli incentivi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.119 del 23/5/2023 il D.M. n. 97 del 12 aprile 2023 che stanzia 25 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati così da rinnovare il parco veicoli.

Si rammenta che beneficiarie della misura di incentivazione sono le imprese di autotrasporto merci in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori.

Come per la precedente edizione degli incentivi, la dotazione finanziaria complessiva è così suddivisa:

  • 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
  • 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione);
  • 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di investimenti:

  • acquisto di veicoli diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi pari o superiore a 7 tonnellate (da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
  • acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
  • acquisto di veicoli a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG e LNG (da un minimo di 4.000 a un massimo di 24.000 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto);
  • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
  • acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

L’impresa di autotrasporto può presentare una sola domanda relativa a ciascun periodo e può comprendere diversi tipi d’investimento nel limite massimo finanziabile fissato complessivamente in 550.000 euro per azienda.

Si ricorda che sono incentivabili tutti gli acquisti di mezzi effettuati a partire dalla data del 24 maggio 2023.

Sono ammessi a beneficio anche i veicoli acquistati mediante locazione finanziaria.

CTS – Confartigianato Trasporti Servizi – si rende disponibile ad assistere le imprese per l’intero percorso, dalla fase di PRENOTAZIONE alla fase di RENDICONTAZIONE, con l’obiettivo di assicurare la correttezza e la tempestività dell’invio della richiesta di contributo.

Per effettuare la richiesta di Prenotazione e partecipare al Bando Investimenti annuale 2023 sarà sufficiente fornire una copia del contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni (che dovrà riportare data successiva al 24 maggio 2023)

Compila il form qui sotto per prenotarti e per predisporre la domanda di richiesta contributi.
Questo il link https://smart.mycts.it/it/richiesta-annuale-mit-2023/

Per info CTS: TEL 345 6841526 Email: investimenti@artigiani.it

Autotrasporto: il MIT aggiorna i valori indicativi dei costi di esercizio ad aprile 2023

Confartigianato informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati ad APRILE 2023.

I valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al GENNAIO 2023, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo.

Tabella recanti i valori dei costi di esercizio

Si ricorda che la classificazione dei veicoli di cui alle lettere A-B-C-D è quella relativa alla leggenda con l’impostazione metodologica:
Legenda sulla impostazione metodologica delle tabelle

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