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Tag: faq

Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell’Ispettorato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) lo scorso 25 luglio ha aggiornato le FAQ in materia di patente a crediti, fornendo nuovi chiarimenti su aspetti operativi e interpretativi fondamentali per committenti, professionisti e imprese.

Uno dei temi affrontati riguarda la responsabilità dei coordinatori per la sicurezza e dei responsabili dei lavori qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo. L’INL ha chiarito che tali figure hanno il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA), anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori.

Un altro aspetto importante riguarda la validità della patente, che non ha una scadenza temporale: si conferma che resta valida nel tempo, salvo provvedimenti di sospensione o revoca in caso di violazioni.

L’INL ha inoltre ribadito che se il personale dipendente di un’impresa committente opera fisicamente all’interno del cantiere, allora l’impresa è soggetta all’obbligo di possesso della patente a crediti. Non conta, quindi, solo la natura del contratto o dell’impresa, ma la presenza effettiva in cantiere.

Infine, viene chiarito che l’obbligo della patente si estende anche a soggetti che, pur non svolgendo attività edili in senso stretto, operano comunque all’interno di cantieri temporanei e mobili. È il caso, ad esempio, di chi si occupa della riparazione di macchinari edili, delle pulizie in appalto o di lavori boschivi, ribadendo il concetto che “i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

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Nuove FAQ CNCE su congruità della manodopera edilizia

In data 17 aprile 2024, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha diffuso un nuovo documento di FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.

In particolare, ai fini della verifica di congruità della manodopera, la CNCE ha chiarito che nell’importo dei lavori edili, fermo restando l’indicazione del valore complessivo dell’opera, va ricompresa anche l’eventuale quota di utile/margine relativa ai lavori edili stessi conseguita dal General Contractor.

Nella FAQ n. 2 viene evidenziato che non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità l’attività di produzione o fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di cancelli, ringhiere e grondaie effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile.

Per quanto concerne il numero massimo di volte in cui è possibile effettuare la modifica dei dati delle presenze nelle denunce mensili ai fini della congruità, è consentita – spiega la CNCE- una sola riapertura.

Ai fini del calcolo della congruità, le lavorazioni previste nel CCNL Edilizia e nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 (quali ad esempio scavi per interramento di cavi elettrici o demolizione di plinti di fondazione per interramento linee elettriche, ecc.), devono essere svolte applicando il CCNL Edilizia. Tuttavia, si legge nel documento, qualora si tratti di lavori di piccola entità, con impiego di modesti attrezzi di lavoro, eseguiti nell’ambito di appalti dove l’attività prevalente è diversa da quella edile (es. piccole tracce per l’installazione di impianti in civili abitazioni, ed escluse pertanto “le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici” citate nel richiamato Allegato X), tali lavori possono essere svolti dagli esecutori dei lavori principali e pertanto non sono soggetti alla verifica di congruità.

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