Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: Emergenza caldo

Emergenza climatica e sicurezza sul lavoro: firmato il Protocollo Quadro tra le Parti Sociali

Lo scorso 2 luglio è stato sottoscritto tra le Parti Sociali il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di promuovere buone pratiche volte a prevenire infortuni e malattie professionali connesse alle condizioni climatiche estreme.

Il Protocollo nasce dalla volontà di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un contesto climatico sempre più critico. L’adozione del documento è il risultato di un percorso concertativo avviato nell’ambito degli incontri promossi dal Ministero del Lavoro, che ha ricevuto formale richiesta dalle Parti Sociali di recepire il Protocollo e supportarne l’efficacia.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia ha accolto con favore la sottoscrizione del Protocollo, che affronta in modo organico l’impatto degli eventi climatici estremi sulle condizioni di lavoro, valorizzando la contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e aziendale. Il documento conferma il quadro regolatorio previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi, evitando così interventi legislativi che avrebbero potuto penalizzare i datori di lavoro per eventi non imputabili alla loro responsabilità.

In tale direzione si inserisce anche il rinnovato CCNL Edilizia Artigianato, che all’allegato I prevede espressamente la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro in caso di avversità atmosferiche, al fine di garantire la massima tutela della salute dei lavoratori.

Il Protocollo quadro potrà essere declinato in accordi attuativi settoriali, territoriali o aziendali, al fine di individuare misure condivise per la prevenzione dei rischi legati alle emergenze climatiche. Tali interventi potranno fungere da riferimento per le autorità locali nell’adozione di provvedimenti emergenziali, contribuendo a una gestione unitaria e coerente delle emergenze.

Le Parti Sociali hanno inoltre richiesto al Ministero del Lavoro di sostenere l’efficacia del Protocollo attraverso misure concrete, tra cui:

il ricorso automatico agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per eventi climatici estremi;il supporto al sistema produttivo per la rimodulazione degli orari di lavoro, anche in presenza di ordinanze locali (es. ordinanze antirumore); la tutela delle imprese da responsabilità legate a ritardi nella consegna dei lavori dovuti all’osservanza di ordinanze pubbliche o protocolli attuativi.

In tale contesto, si segnala che l’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, contenente le istruzioni operative per l’accesso ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in caso di emergenza climatica. Il messaggio chiarisce, tra l’altro, che le temperature percepite superiori ai 35°C, anche se non effettivamente registrate, possono giustificare la richiesta di CIGO, qualora le condizioni di lavoro lo rendano necessario.

Protocollo quadro

In Lombardia ordinanza per stop ai cantieri dalle 12.30 alle 16 in caso di caldo record

L’ordinanza riguarda cantieri edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche

Il presidente di Regione LombardiaAttilio Fontana, ha firmato un’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. La decisione dopo una riunione con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, convocata lunedì 30 giugno dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

L’ordinanza, in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente su questo sito  riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12, segnali un livello di rischio ‘ALTO‘.

Per verificare se l’area di lavoro rientra tra le zone dichiarate a rischio ALTO bisogna controllare sull’apposito portale https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro

Nell’ordinanza si richiama inoltre l’importanza delle ‘Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare’, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA, tra cui la Lombardia.

Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

La violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo dell’Ordinanza.

CIGO emergenza caldo: le indicazioni INPS per presentare l’istanza

Con il messaggio 26 luglio, 2024 n. 2735, INPS illustra i contenuti delle misure previste dal decreto Agricoltura (decreto–legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101)

finalizzate a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante eventi meteorologici avversi, come le ondate di calore, attraverso l’accesso facilitato agli ammortizzatori sociali.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile,

lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa

effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE),

possono accedere alla CIGO senza che questi periodi rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (ovvero il lasso temporale di 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza).

I datori di lavoro, inoltre, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Con il successivo messaggio n. 2736 l’INPS riassume le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.


In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, l’Istituto ricorda che resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Nel messaggio si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione

o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività

per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione

o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità,

nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia,

indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate,

ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.

Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”,

l’INPS ribadisce che la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.

Nel messaggio si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi

può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”,

che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.

Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura,

ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, l’INPS raccomanda di redigere la relazione tecnica in modo completo.

A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo,

ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

I datori di lavoro non devono, invece, allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.

Anche l’elevato tasso di umidità – si legge nel messaggio – concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.

Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste,

atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità),

è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento,

gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici

o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it.

CONTATTI