Dal 2 gennaio 2024 è pienamente operativa la digitalizzazione dellâintero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti.
La digitalizzazione â si legge nel comunicato diffuso dallâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione ANAC â si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali câè la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dallâaltra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Pertanto, dal questâanno le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; lâaccesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; lâapertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
LâANAC informa di unâaltra novitĂ rilevante che, a partire da questo mese, ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilitĂ di tutte le componenti del sistema, sarĂ pienamente operativo il Fascicolo virtuale dellâoperatore economico predisposto da Anac, strumento per lâaccesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e lâassenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolaritĂ fiscale e contributiva, eccetera).
I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che lâoperatore economico può inserire attraverso apposite funzionalitĂ , verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dellâInterno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso lâinteroperabilitĂ , potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.
Unâulteriore rilevante novitĂ per il 2024 riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicitĂ degli atti di gara sarĂ Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni allâUfficio delle pubblicazioni dellâUnione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarĂ resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrĂ costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, intervengono poi rilevanti semplificazioni per le Stazioni Appaltanti: da questâanno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno piĂš trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio lâattestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nellâanno precedente.
Viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) lâobbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dellâelenco degli appalti svolti nellâanno precedente. CosĂŹ pure viene meno lâobbligo di successiva comunicazione dei dati allâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando lâavvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure lâobbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.