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Tag: Cosmetici

Divieto di utilizzo di prodotti cosmetici contenenti TPO: i chiarimenti della Commissione Europea

Il divieto di utilizzo del Trimetilbenzoil Difenilfosfina Ossido (TPO) nei prodotti cosmetici – usato negli smalti per unghie in gel per facilitare la polimerizzazione sotto luce UV – a partire dal 1° settembre 2025, introdotto dal Regolamento (UE) n. 2025/877 della Commissione Europea (effetto della modifica dell’allegato VI al Regolamento 1272/2008, stabilita dal Regolamento UE 2024/197), ha generato interpretazioni disomogenee da parte degli Stati membri, delle associazioni di categoria e delle singole aziende. Le criticità riguardano principalmente l’ambito di applicazione del divieto, con specifico riferimento agli utilizzatori professionali, e l’assenza di un periodo transitorio per la vendita o l’uso delle scorte esistenti.

Al fine di fornire orientamenti chiari, coerenti e basati sulle disposizioni normative agli Stati membri, alle autorità di controllo e alle imprese, la Commissione Europea ha reso disponibile sul proprio sito – nella sezione dedicata ai prodotti cosmetici – un documento di Q&A dedicato all’argomento.

Le domande e risposte intendono chiarire alcuni punti, peraltro già ampiamente trattati da Confartigianato Benessere con informative ad hoc, tra cui: l’utilizzo da parte di professionisti del settore di prodotti contenenti TPO, il ruolo dei dati di classificazione CLP, le diverse norme che consentono di definire periodi transitori per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione del mercato dei prodotti contenenti le sostanze soggette a restrizioni.

Il Documento della Commissione Europea è consultabile cliccando QUI .

Regolamento UE Cosmetici 2021/1902, modifiche al 1223/2009

Il “Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021” del 29 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione” (allegato) ha introdotto il divieto di commercializzazione di diverse sostanze, tra cui lo Zinco Piritione ed il Butylphenyl Methylpropional utilizzati nelle formulazioni cosmetiche a partire dal prossimo 1° marzo.


Pertanto, da tale data, le aziende cosmetiche non potranno più immettere sul mercato prodotti che contengono una o più delle sostanze coinvolte e chiunque faccia parte della catena distributiva – quindi anche gli estetisti – non potrà mettere a disposizione dei consumatori tali prodotti.


Trattandosi di un regolamento Omnibus, la norma non prevede date differenziate per l’immissione sul mercato e la commercializzazione al dettaglio, di fatto riducendo i tempi di smaltimento che sono normalmente previsti dai Regolamenti di adeguamento al progresso tecnico.


Il Regolamento non prevede, infine, esplicitamente che i prodotti debbano essere restituiti dagli estetisti ai loro fornitori, ma semplicemente che tali prodotti non sono più conformi. Saranno pertanto gli accordi tra le parti a stabilire se i prodotti in questione debbano essere smaltiti dalle estetiste o reinviati ai fornitori.

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