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Tag: Autotrasporto

Cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga”

ANAS ha emesso una serie di Ordinanze relative alla necessità di ulteriori chiusure, totali o parziali, nel corso del mese di aprile 2025 della SS36 del Lago di Como e dello Spluga per consentire i lavori di manutenzione straordinaria.

Nel dettaglio: 

Carreggiata Nord Direzione Sondrio

Restringimento carreggiata destra  dal km 65+290 al km 66+660:

  • dal 07/04/2025 al 10/04/2025  dalle ore 06:00  alle ore 18:00;
  • l’11/04/2025 dalle ore 06:00  alle ore 15:00;
  • dal 14/04/2025 al 17/04/2025  dalle ore 06:00  alle ore 18:00; 
  • Il 18/04/2025 dalle ore 06:00  alle ore 15:00;
  • interesserà tutti gli utenti;

Proroga fino al 15/04/2025 del Restringimento carreggiata destra dal km 68+850 al km 68+900.

Proroga fino al 15/04/2025 del Restringimento carreggiata destra al km 68+925, occupazione parziale del Bypass n.24.

Proroga fino al 15/04/2025 del Restringimento carreggiata destra al km 63+127, occupazione parziale del Bypass n.17.

Proroga fino al 15/04/202la chiusura al traffico dal km 64+500 al km 64+600, su piazzola di sosta, restringimento carreggiata sinistra; interesserà tutti gli utenti.

Carreggiata Sud Direzione Milano

Restringimento carreggiata sinistra dal km 65+290 al km 66+660:

  • dal 07/04/2025 al 10/04/2025  dalle ore 06:00  alle ore 18:00;
  • l’11/04/2025 dalle ore 06:00  alle ore 15:00;
  • interesserà tutti gli utenti;

Restringimento carreggiata sinistra  dal km 64+800 al km 70+200 fino all’11/04/2025 dalle ore 09:00  alle ore 18:00; interesserà tutti gli utenti.

Proroga fino al  15/04/2025  la chiusura al traffico dal km 65+700 al km 65+800, su piazzola di sosta, riduzione delle piazzole; interesserà tutti gli utenti.

Proroga fino al 15/04/2025 la chiusura al traffico dal km 66+700 al km 66+800, su piazzola di sosta, riduzione delle piazzole; interesserà tutti gli utenti.

Normativa, tachigrafo: registrazione attività del conducente nei 56 giorni precedenti – Chiarimenti del Ministero dell’Interno.

Con circolare del 27 dicembre 2024, il Ministero dell’Interno italiano ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di esibire, in occasione di un controllo stradale e a richiesta dell’organo accertatore,

le registrazioni delle attività svolte dal conducente di un veicolo munito di tachigrafo, nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.

Tale obbligo è stato introdotto dal Regolamento UE n.1054/2020 (“Pacchetto mobilità”) che ha modificato l’art. 36 del Regolamento n.165/2014, estendendo il periodo dell’attività da 28 a 56 giorni a partire dal 31 dicembre 2024.

Con la circolare in esame sono stati forniti i chiarimenti di seguito elencati con riferimento alle carte tachigrafiche:

  • Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte recano impresso sul retro il codice “e3 1003” e consentono di norma la registrazione di 56 giorni lavorativi. L’inserimento manuale di attività particolari – per es. “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.
  • Carte tachigrafiche “gen2v2” rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: questo tipo di carte individuate sul retro con il codice “e3 1004”, sono dotate di una maggiore quantità di memoria e consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

La circolare rammenta che non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso,

per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore,

con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale, come previsto dai Regolamenti CE n.561/2006 e UE n.165/2014.

Appare importante ricordare che la Legge n.166/2024 ha stabilito, all’articolo 6 – che in fase di controllo su strada,

sarà possibile acquisire le prove mancanti che dimostrano il corretto uso del tachigrafo,

anche tramite la sede centrale dell’impresa, del gestore o altre entità competenti, prima della conclusione del controllo.

Pertanto, l’autista potrà integrare le eventuali attività mancanti chiedendo all’ impresa di trasmettere anche digitalmente i dati mancanti.

Al fine di poter integrare le registrazioni mancanti tramite quest’ultima procedura, si suggerisce di continuare

ad effettuare lo scarico dei dati cronotachigrafi in azienda ogni 28 giorni, come è stato fatto fino ad oggi.

Considerazioni operative a seguito della Circolare

A seguito di confronti avuti con tecnici esperti sulla materia, Confartigianato specifica che dalla circolare non scaturisce alcun obbligo di stampa.

La circolare in parola indica la stampa come “opportuna”, non obbligatoria. Rimane invece obbligatorio mostrare tutte le registrazioni richieste in caso di controllo, comprese quelle relative ai parametri aggiuntivi.

Come sopra precisato, la possibilità che alcune registrazioni di parametri aggiuntivi non vengano salvate dipende dalla memoria limitata della smartcard

ed è legata ad attività specifiche, come l’uso frequente e continuato di traghetti o treni e l’attraversamento frequente di confini.


Questa circostanza è sempre stata presente in passato e non è legata all’estensione a 56 giorni.

Anche nei pochi casi in cui i parametri aggiuntivi non risultino memorizzati, le registrazioni mancanti possono essere recuperate direttamente dalla memoria del tachigrafo, che ha una capacità superiore rispetto alla smartcard.


Ciò limita ulteriormente il problema ai soli casi in cui il conducente abbia svolto le sue attività degli ultimi 56 giorni su veicoli diversi.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, si può affermare che la produzione giornaliera di stampe cartacee non è obbligatoria

e può essere considerata superflua, in linea con l’obiettivo europeo di ridurre la necessità di esibire documentazione cartacea durante i controlli.

Tuttavia, come sopra ricordato, le aziende devono essere pronte a supportare i conducenti nei casi in cui le smartcard non contengano tutte le informazioni richieste.

Normativa, tachigrafo: dimostrazione della documentazione relativa al corretto uso

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 27 dicembre 2024, ha fornito precisazioni inerenti alla modifica dell’art.6 del D.Lvo n.144/2008, relativo ai controlli nei confronti dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada

per i quali è previsto l’obbligo di installazione di tachigrafo, apportata con la Legge n.166/2024 di conversione del DL Salva-Infrazioni.

Il Ministero ha puntualizzato che, qualora in fase di controllo su strada il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, ai fini di escludere l’applicazione della sanzione di cui all’art.174, comma 14, del Codice della strada nei confronti dell’impresa,

può essere esibita la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi i conducenti ai fini del corretto uso del tachigrafo anche se acquisita durante l’attività di controllo ed anche in formato digitale

– qualora non ci fosse a bordo del veicolo – a condizione che l’esibizione della documentazione richiesta avvenga prima della conclusione del controllo.

Si ricorda che con Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti prot. n. 215, del 12 dicembre 2016, sono state dettate disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi che le imprese possono attuare,

al fine di ottemperare a quanto previsto dalla norma europea in materia di obblighi formativi dei conducenti ed ottenere

così la non applicazione delle sanzioni previste dall’art.174 comma 14 del Cds, in caso di violazione dei tempi di guida e di riposo da parte del conducente.

Circolare Ministero Interno n. 38974 del 27/12/2024

Autotrasporto: dal MIT una nuova lista di controlli per i mezzi pesanti

Lo scorso 4 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla G.U. un Decreto del MIT che introduce una lista più dettagliata per i controlli su strada dei mezzi pesanti. 


Durante le operazioni di controllo dei mezzi pesanti su strada, le autorità devono attenersi a questa lista, che specifica una serie di accertamenti obbligatori.

Tuttavia, come indicato nel provvedimento stesso, le attività di controllo mezzi pesanti su strada possono includere anche ulteriori documenti e atti, da conservare secondo le normative vigenti.

L’obiettivo del Decreto è quello di standardizzare e rendere più efficienti le attività di monitoraggio in attuazione del decreto legislativo 144/2008 che ha introdotto criteri precisi per i controlli su strada

che devono essere effettuati in luoghi e orari diversi e riguardare una parte sufficientemente estesa della rete stradale in modo da ostacolare l’aggiramento dei posti di blocco. 

Il Decreto indica anche i criteri di scelta delle località richiamando ad un adeguato equilibrio geografico. 

Tra i dati inseriti nella lista sono compresi la data e il luogo del controllo, i dati del veicolo, del tachigrafo, le verifiche sul mezzo, sull’azienda ed eventuali violazioni contestate.

Infine, gli accertamenti indicati nella lista di controllo – specifica il decreto – “non sono  da intendersi come esaustivi e l’attività di controllo può  riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati  secondo  le vigenti norme”.

Bonus patente autotrasporto

Il bonus patente autotrasporto è ufficialmente attivo e sarà disponibilesalvo esaurimento anticipato dei fondi, fino al 31 dicembre 2026.

Il bonus patente autotrasporto è stato recentemente rifinanziato con il Decreto-legge n.155/2024, convertito in legge (Legge n.189 del 9 dicembre 2024), e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 12 dicembre 2024.

L’iniziativa, nota come Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto, è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che desiderano conseguire la patente di guida e le abilitazioni professionali per i veicoli adibiti al trasporto merci e persone.

Grazie al rifinanziamento del fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per il 2024, il bonus patente autotrasporto permette di coprire l’80% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.500 euro.

Questo contributo:

  • è riservato ai cittadini italiani ed europei di età compresa tra 18 e 35 anni;
  • può essere richiesto una sola volta;
  • è utilizzabile presso le autoscuole aderenti all’iniziativa.

Le spese ammissibili includono il conseguimento delle seguenti patenti e abilitazioni professionali:

  • C1, C1E, C, CE (per il trasporto merci conto terzi);
  • Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
  • Patenti per il trasporto di persone.

Per accedere al bonus patente autotrasporto è necessario seguire questi passaggi:

  1. Collegarsi alla piattaforma ufficiale patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente;
  2. Registrarsi inserendo i dati personali richiesti;
  3. Richiedere il voucher da utilizzare presso un’autoscuola aderente.

Il processo è semplice e completamente online. I richiedenti devono conservare la documentazione delle spese sostenute per dimostrare l’utilizzo del bonus.

Il bonus patente sarà attivo fino al 31 dicembre 2026, ma è importante agire rapidamente: i fondi sono limitati e potrebbero esaurirsi prima della scadenza ufficiale.

I criteri e le modalità di erogazione del bonus sono stabiliti dal Decreto del 30 giugno 2022.

Traforo Monte Bianco: riapertura al traffico dal 16 dicembre 2024

Dopo 15 settimane di chiusura totale per lavori di manutenzione straordinaria,

ha riaperto il 16 dicembre 2024 il Traforo del Monte Bianco.

Come comunicato dal gestore Geie-Tmb, la ripresa della circolazione per i mezzi pesanti è prevista per le ore 22:00,

“dopo lo svolgimento dell’esercitazione annuale di sicurezza organizzata sotto l’egida delle autorità di prefettura italiana e francese,

che vedrà coinvolti oltre 100 partecipanti italiani e francesi”

Divieti circolazione: pubblicato il calendario dei divieti per i mezzi pesanti per l’anno 2025

Si rende disponibile

l’annuale calendario dei divieti di circolazione stradale fuori da centri abitati per l’anno 2025,

per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate contenuto nel decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, 

nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Autotrasporto – Normativa Tachigrafo: la mancata revisione biennale non comporta sospensione patente e decurtazioni punti – Nota chiarimento Ministero Interni

Il Ministero dell’Interno, anche a seguito delle ripetute richieste di chiarimento avanzate nelle scorse settimane da Confartigianato Trasporti, ha definitivamente chiarito che la sanzione per circolare con un apparecchio di registrazione privo di revisione non può essere contenuta nell’art. 179 del Codice della Strada,

che può anche comportare la sanzione accessoria della sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti dalla CQC, ma sarà applicata quella molto più tenue di 52 euro, presente nell’art. 19 della legge 727 del 1978.

Se non si effettua la revisione biennale del tachigrafo, fino ad oggi si veniva puniti sulla base delle norme in materia contenute nell’art.179 del Codice della Strada.

Quello che al secondo comma prevede che chiunque circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante,

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che supera i 3.000 euro e che in più comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla CQC.

Secondo l’interpretazione avanzata per la mancata revisione biennale del dispositivo avrebbe dovuto essere richiamato più correttamente l’art.19 della legge 727/1978.

Ricordiamo che questa legge era stata emanata in attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 – e successive modificazioni e integrazioni – che istituiva appunto il dispositivo di rilevamento delle attività del conducente.

Il Ministero, con nota in commento del 29 novembre 2024, ha riconosciuto tale impostazione precisando che:

“L’impianto normativo vigente non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo. E nemmeno la tabella di classificazione delle infrazioni gravi alle norme UE trova corrispondente attuazione nell’ordinamento nazionale».

Il Ministero definitivamente conferma che «qualora un veicolo all’atto del controllo di polizia abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dell’art.19 della legge 727/1978». Tale sanzione consta di una multa da 52 euro (senza punti o sanzioni accessorie).

Bando Investimenti XI edizione 2024 – DM 208/2024- Valido per contratti sottoscritti dal 13 settembre 2024

Si tratta di 25 MLN di contributi a fondo perduto per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci conto terzi per favorire la transizione ecologica delle imprese di autotrasporto. Valido per i contratti sottoscritti dal 13 Settembre 2024, così come previsto dal Decreto 6 Agosto 2024 pubblicato sulla G.U. n 215 del 13 settembre 2024.

Grazie all’attività sindacale svolta da Confartigianato Trasporti, il decreto contiene una serie di NOVITA’ favorevoli per artigiani e P.M.I. . E’ infatti previsto un INCENTIVO MAGGIORE per la rottamazione dei veicoli più obsoleti (Euro IV, Euro 4 ed inferiori), rispetto a quelli di classe superiore (Euro V e Euro VI) e tali domande saranno esaminate con priorità rispetto alle altre.

Le informazioni ed i documenti che invierete saranno necessari affinché i referenti CTS possano predisporre l’istanza. Chiediamo pertanto di porre attenzione alla correttezza dei dati inseriti.
Rinnova il tuo parco veicolare con veicoli ecosostenibili!

I contributi valgono per l’acquisto dei seguenti veicoli:

2,5 mln per acquisto automezzi ecologici nuovi >= 3,5 ton (LNG, CNG, ibrido, elettrico);

15 mln per acquisto automezzi nuovi diesel Euro VI Step E / Euro 6E (con contestuale rottamazione) >=3,5 ton

7,5 mln per acquisto rimorchi e semirimorchi trasporto combinato e in regime ATP, i contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi tipo Iso tank (20 ft o swap body 22-24 ft) conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonchè allo standard ADR

Ricordiamo che i contributi sono destinati alle IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) eall’Albo degli autotrasportatori.

MODALITA DI FUNZIONAMENTO

contributi saranno erogati attraverso due fasi e secondo i termini previsti dal decreto: la prima fase di PRENOTAZIONE per l’accantonamento dei contributi e la seconda fase di RENDICONTAZIONE per ilperfezionamento dell’investimento. Sono ammessi a beneficio anche i veicoli acquistati mediante locazionefinanziaria.

I veicoli oggetto di rottamazione devono essere detenuti da almeno un anno

CTS – Confartigianato Trasporti Servizi – si rende disponibile ad assistere le imprese per l’intero percorso, dalla fase di PRENOTAZIONE alla fase di RENDICONTAZIONE, con l’obiettivo di assicurare la correttezza e la tempestività dell’invio della richiesta di contributo.

Per effettuare la richiesta di Prenotazione e partecipare al Bando Investimenti 13 Settembre 2024 saràsufficiente fornire una copia del contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni (che dovrà riportare la data dal 13 Settembre 2024 in avanti).

Per info CTS: TEL 345 6841526 E MAIL: investimenti@artigiani.it

Trasporto Persone – NCC auto e motocarrozzette: le nuove modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 recante disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

Il decreto non si applica ai servizi di noleggio con conducente di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo abilitativo, nonché dei comuni della Provincia di riferimento per i quali sussistono le condizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 5, nonché allo svolgimento del servizio di noleggio effettuato mediante natanti e ai veicoli a trazione animale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 31 ottobre 2024) la competente Direzione del MIT emanerà apposita circolare recante l’indicazione delle modalità tecniche di accesso all’applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione della rispettiva autorizzazione, della trasmissione dei dati richiesti e della compilazione dei dati relativi al foglio di servizio. Il decreto acquisterà efficacia decorsi ulteriori 30 giorni dalla data di emanazione della circolare suddetta.

Il decreto (art. 3) prevede che:

a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, tramite registrazione sull’applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima all’atto di registrazione ciascun vettore NCC:- si vedrà assegnate le credenziali di accesso: il vettore NCC potrà abilitare all’utilizzo di tali credenziali collaboratori, conducenti ovvero dipendenti (le credenziali potranno essere attivate su unico dispositivo);
– comunica i dati riportati nell’Allegato 1 (v. testo decreto) e, tempestivamente, le variazioni relative all’elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore;

  • I fogli di servizio cartacei redatti in data antecedente all’entrata in vigore del decreto sono conservati a bordo in originale per un periodo di quindici giorni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

L’art. 4 disciplina le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio: in questo caso, il vettore NCC compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di cui all’Allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli:

  1. modello A: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC reso con partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore NCC ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  2. modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3.

Il successivo art. 5 reca le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata: il vettore NCC o il conducente che svolge uno o più servizi NCC collegati nell’ambito di un contratto di durata compila, tramite l’applicazione, un foglio di servizio secondo il modello C conforme all’Allegato 3.

L’art. 6 disciplina gli obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio: ciascun foglio di servizio, redatto secondo i modelli di cui all’articolo 4, è riferito ad un solo servizio e ad un unico conducente. Mentre, l’art. 7 specifica in dettaglio i requisiti dell’applicazione informatica.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo del Decreto Interministeriale.

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