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Tag: Autotrasporto

Trasporto Persone – NCC auto e motocarrozzette: le nuove modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 recante disciplina delle modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

Il decreto non si applica ai servizi di noleggio con conducente di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, limitatamente al territorio del comune che ha rilasciato il titolo abilitativo, nonché dei comuni della Provincia di riferimento per i quali sussistono le condizioni di cui al medesimo articolo 11, comma 5, nonché allo svolgimento del servizio di noleggio effettuato mediante natanti e ai veicoli a trazione animale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta il 31 ottobre 2024) la competente Direzione del MIT emanerà apposita circolare recante l’indicazione delle modalità tecniche di accesso all’applicazione informatica da parte dei vettori NCC ai fini della registrazione della rispettiva autorizzazione, della trasmissione dei dati richiesti e della compilazione dei dati relativi al foglio di servizio. Il decreto acquisterà efficacia decorsi ulteriori 30 giorni dalla data di emanazione della circolare suddetta.

Il decreto (art. 3) prevede che:

a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, i vettori NCC e i conducenti assolvono agli obblighi connessi alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, tramite registrazione sull’applicazione informatica e compilazione dei fogli di servizio generati dalla medesima all’atto di registrazione ciascun vettore NCC:- si vedrà assegnate le credenziali di accesso: il vettore NCC potrà abilitare all’utilizzo di tali credenziali collaboratori, conducenti ovvero dipendenti (le credenziali potranno essere attivate su unico dispositivo);
– comunica i dati riportati nell’Allegato 1 (v. testo decreto) e, tempestivamente, le variazioni relative all’elenco dei conducenti ovvero ai contratti di durata stipulati dal medesimo vettore;

  • I fogli di servizio cartacei redatti in data antecedente all’entrata in vigore del decreto sono conservati a bordo in originale per un periodo di quindici giorni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n.21.

L’art. 4 disciplina le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti per singolo servizio: in questo caso, il vettore NCC compila per ciascun servizio un foglio di servizio, recante i dati di cui all’Allegato 2, secondo uno dei seguenti modelli:

  1. modello A: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC reso con partenza da una rimessa nella disponibilità del vettore NCC ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  2. modello B: il foglio di servizio redatto per ciascun servizio NCC, reso con partenza da un luogo diverso dalla rimessa ovvero dalle aree di cui all’articolo 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nelle ipotesi di cui al comma 3.

Il successivo art. 5 reca le modalità di compilazione del foglio di servizio per i contratti di durata: il vettore NCC o il conducente che svolge uno o più servizi NCC collegati nell’ambito di un contratto di durata compila, tramite l’applicazione, un foglio di servizio secondo il modello C conforme all’Allegato 3.

L’art. 6 disciplina gli obblighi attinenti alla compilazione del foglio di servizio: ciascun foglio di servizio, redatto secondo i modelli di cui all’articolo 4, è riferito ad un solo servizio e ad un unico conducente. Mentre, l’art. 7 specifica in dettaglio i requisiti dell’applicazione informatica.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo del Decreto Interministeriale.

Eurovignetta: dal 1° gennaio 2025 in Svezia, Lussemburgo e Paesi Bassi il pedaggio includerà anche il costo per la componente CO2

Dal 1° gennaio 2025 nei Paesi che applicano ancora il sistema “Eurovignette” per il pagamento dei pedaggi stradali (Paesi Bassi, Lussemburgo e Svezia)

le vignette saranno soggette ad un incremento pari a poco meno del 2% per i veicoli a motore e complessi veicolari di massa superiore alle 12 tonnellate.

Inoltre, il sistema tariffario sarà modificato in quanto, per determinare la tariffa del pedaggio,

si prenderanno in considerazione le emissioni di CO2, oltre che della classe di emissione EURO e del numero di assi.

I veicoli saranno classificati in 5 classi di emissione di CO2, dalla classe di emissione 1 (autocarri diesel) alla classe di emissione 5 (emissioni zero).

Le vignette acquistate prima del 1° gennaio 2025, rimarranno valide per la durata per cui sono state acquistate.

Documento FEDETRA sulle Eurovignette

Traforo Gran Sasso: dal 14 ottobre transito a senso unico alternato

A partire dal 14 ottobre 2024 è istituito il senso unico alternato nella galleria del Gran Sasso dovuto alle indagini geognostiche, propedeutiche ai lavori di messa in sicurezza del bacino acquifero.

I lavori avranno una durata di 45 giorni e impegneranno, nel Traforo autostradale dell’A24, una canna per volta, canna per la quale sarà disposta la chiusura al transito dei veicoli.

Al fine di garantire la continuità del servizio di viabilità autostradale all’interno di questa infrastruttura, essenziale per i collegamenti regionali e nazionali, per tutta la durata dei sondaggi Strada dei Parchi sarà impegnata a gestire il transito dei veicoli,

nella canna non interessata dai sondaggi, in regime di senso unico alternato, mediante semafori, una soluzione già utilizzata dal precedente Commissario tra il novembre del 2005 e il marzo 2006.

Bando Investimenti XI edizione 2024 – DM 208/2024- Valido per contratti sottoscritti dal 13 settembre 2024

Si tratta di 25 MLN di contributi a fondo perduto per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci conto terzi per favorire la transizione ecologica delle imprese di autotrasporto. Valido per i contratti sottoscritti dal 13 Settembre 2024, così come previsto dal Decreto 6 Agosto 2024 pubblicato sulla G.U. n 215 del 13 settembre 2024.

Grazie all’attività sindacale svolta da Confartigianato Trasporti, il decreto contiene una serie di NOVITA’ favorevoli per artigiani e P.M.I. . E’ infatti previsto un INCENTIVO MAGGIORE per la rottamazione dei veicoli più obsoleti (Euro IV, Euro 4 ed inferiori), rispetto a quelli di classe superiore (Euro V e Euro VI) e tali domande saranno esaminate con priorità rispetto alle altre.

Le informazioni ed i documenti che invierete saranno necessari affinché i referenti CTS possano predisporre l’istanza. Chiediamo pertanto di porre attenzione alla correttezza dei dati inseriti.
Rinnova il tuo parco veicolare con veicoli ecosostenibili!

I contributi valgono per l’acquisto dei seguenti veicoli:

2,5 mln per acquisto automezzi ecologici nuovi >= 3,5 ton (LNG, CNG, ibrido, elettrico);

15 mln per acquisto automezzi nuovi diesel Euro VI Step E / Euro 6E (con contestuale rottamazione) >=3,5 ton

7,5 mln per acquisto rimorchi e semirimorchi trasporto combinato e in regime ATP, i contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi tipo Iso tank (20 ft o swap body 22-24 ft) conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonchè allo standard ADR

Ricordiamo che i contributi sono destinati alle IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) eall’Albo degli autotrasportatori.

MODALITA DI FUNZIONAMENTO

contributi saranno erogati attraverso due fasi e secondo i termini previsti dal decreto: la prima fase di PRENOTAZIONE per l’accantonamento dei contributi e la seconda fase di RENDICONTAZIONE per ilperfezionamento dell’investimento. Sono ammessi a beneficio anche i veicoli acquistati mediante locazionefinanziaria.

I veicoli oggetto di rottamazione devono essere detenuti da almeno un anno

CTS – Confartigianato Trasporti Servizi – si rende disponibile ad assistere le imprese per l’intero percorso, dalla fase di PRENOTAZIONE alla fase di RENDICONTAZIONE, con l’obiettivo di assicurare la correttezza e la tempestività dell’invio della richiesta di contributo.

Per effettuare la richiesta di Prenotazione e partecipare al Bando Investimenti 13 Settembre 2024 saràsufficiente fornire una copia del contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni (che dovrà riportare la data dal 13 Settembre 2024 in avanti).

Per info CTS: TEL 345 6841526 E MAIL: investimenti@artigiani.it

Milano Area B – Divieto di accesso e circolazione a camion e autobus privi di sistemi di segnalazione dell’angolo cieco

Il Comune di Milano ha introdotto il divieto di accesso e circolazione nella Ztl Area B ai camion, furgoni e autobus (categorie M2, N2, M3, N3)

se non provvisti di adeguati sistemi di segnalazione acustica,

visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore

del veicolo e sul lato del marciapiede (il cosiddetto “angolo cieco”).

Dal 1° ottobre 2024 sarà attivato il sanzionamento automatico dai varchi di accesso
Per evitare di incorrere in sanzioni sarà necessario comunicare l’adeguamento del veicolo al nuovo obbligo utilizzando il servizio online sul sito di Area B.

Divieti già in vigore

  • Tutti i camion, autobus e furgoni (categorie M2, N2, M3, N3) non provvisti di appositi adesivi di segnalazione visiva sulle fiancate e sul retro dei veicoli, al fine di allertare pedoni e ciclisti sulla pericolosità di affiancarsi in aree in cui il conducente non riesce a individuarli (angoli ciechi).
  • Camion (cat. N3) e autobus (cat. M3) privi di sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede (il cosiddetto “angolo cieco”). 

Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile circolare pur in assenza dei dispositivi obbligatori,

se in possesso di un contratto di acquisto relativo ai sistemi di rilevazione richiesti per l’angolo cieco.

Copia della documentazione comprovante l’acquisto deve essere inviata al Comune di Milano utilizzando il servizio online sul sito di Area B e deve essere conservata a bordo del veicolo.


Divieti in vigore dal 1° ottobre 2024

  • Furgoni e autobus di categoria N2 e M2 privi di sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo e sul lato del marciapiede (il cosiddetto “angolo cieco”). Entro il 30 settembre 2024 sarà necessario comunicare l’adeguamento del veicolo al nuovo obbligo o chiedere la deroga al divieto in attesa dell’installazione utilizzando il servizio online sul sito di Area B.

Potranno circolare fino al 31 dicembre 2025 i furgoni (cat. N2) e gli autobus (cat. M2) i cui proprietari,

seppur al momento sprovvisti dei dispositivi obbligatori, siano in possesso di un contratto di acquisto relativo ai sistemi di rilevazione richiesti per l’angolo cieco.

Copia della documentazione comprovante l’acquisto deve essere inviata al Comune di Milano

utilizzando il servizio online sul sito di Area B e deve essere conservata a bordo del veicolo.

Per approfondimenti e maggiori dettagli si rimanda al sito del Comune di Milano e alle apposite FAQ.

Cantiere per i Lavori di manutenzione straordinaria S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga”

In data 8 agosto 2024 ANAS ha emesso una nuova  Ordinanza relativa alla necessità di ulteriori chiusure della SS36 del Lago di Como e dello Spluga per consentire i lavori di manutenzione straordinaria.

Nel dettaglio: 

Carreggiata Nord Direzione Sondrio

Chiusura al traffico dal km 57+700 al km 75+230 su tutte le corsie:

  • dall’1/09/2024 al 5/09/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica; 
  • dall’8/09/2024 al 12/09/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica; 
  • dal 15/09/2024 al 19/09/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica; 
  • dal 22/09/2024 al 26/09/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;
    interesserà tutti gli utenti.

Durante la chiusura al transito della carreggiata Nord della S.S. 36, il traffico sarà deviato allo svincolo di Abbadia Lariana (km 57+700) lungo la S.P. 72 e lungo la S.S. 754, con rientro in S.S. 36 allo svincolo di Bellano (km 75+230), contemporaneamente sarà chiusa la rampa di immissione dello svincolo di Mandello del Lario al km 60+000.

In data 26 luglio 2024 ANAS ha prorogato fino al 31/10/2024 la chiusura al traffico dal km 69+300 al km 69+350 su piazzola di sosta  fino alle ore 21:00 del 31/10/2024; interesserà tutti gli utenti.

Carreggiata Sud Direzione Milano

Chiusura al traffico dal km  91+600 al km 75+300   su tutte le corsie:

  • dal 9/09/2024 al 14/09/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato
  • dal 16/09/2024 al 21/09/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato
  • dal 23/09/2024 al 28/09/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
  • dal 30/09/2024 al 05/10/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
    interesserà tutti gli utenti.

Chiusura al traffico dal km 75+200 al km 58+000 su tutte le corsie, uscita obbligatoria svincolo di Bellano:

  • dal 17/09/2024 al 20/09/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo;
  • dal 21/09/2024 al 22/09/2024 dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo;   
  • dal 23/09/2024 al 27/09/2024 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo; 
  • interesserà tutti gli utenti.

Restringimento carreggiata dal km 64+900 al km 61+400, su corsia di sorpasso, galleria Luzzeno:

  • dal 17/09/2024 al 27/09/2024 dalle 22:00 alle 06:00;

Restringimento carreggiata dal km 64+900 al km 62+280, su corsia di sorpasso, galleria Somana:

  • dal 23/09/2024 al 28/09/2024 dalle 05:00 alle 21:00;

Restringimento carreggiata simmetrica dal km 62+170 al km 61+200, su tutte le corsie, galleria Luzzeno:

  • dal 23/09/2024 al 28/09/2024 dalle 05:00 alle 21:00;

Trasporto Merci – Investimenti Elevata Sostenibilità: il 26 agosto scatta il click day per gli incentivi

Scatterà alle ore 10:00 di lunedì 26 agosto il click-day per la presentazione delle domande relative ai contributi sugli autoveicoli ad elevata sostenibilità,

previsti dal D.M. 18 novembre 2021, n. 461, e si estenderà fino all’11 ottobre 2024.

Si ricorda di seguito gli importi dei contributi degli incentivi

per veicoli commerciali di massa da 3,5 a 7 Ton il contributo che è pari a:
– Veicoli a metano CNG e ibridi: 4.000 euro per veicolo
– Veicoli elettrici: 14.000 euro per veicolo
– Veicoli di massa superiore a 7 Ton

Per i veicoli di massa superiore a 7 Ton il contributo è pari a:
– Veicoli elettrici: 24.000 euro per veicolo
– Veicoli a metano CNG e ibridi (diesel/elettrico): 9.000 euro per veicolo
– Veicoli a gas naturale liquefatto GNL: 24.000 euro per veicolo

In caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI,

è previsto un incremento degli importi sopra riportati di 1.000 euro per ciascun mezzo rottamato.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante

o del procuratore dell’impresa e inviata via Pec all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Sul sito di RAM Spa è disponibile il modello di domanda al seguente LINK

La rendicontazione della domanda andrà fatta, sul sito della RAM SpA, dal 28 ottobre 2024 all’11 aprile 2025.

Locazione senza conducente: obbligo di registrazione al REN-Noleggi – esclusione per il “Trazionismo”

Grazie ad un interrogazione presentata dall’On. Gaetana Russo di Fratelli d’Italia sull’obbligo di registrazione all’applicativo REN-Noleggi gravante sulle aziende che utilizzano un mezzo a noleggio,

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente chiarito che da tale applicazione rimane escluso il cosiddetto fenomeno del “trazionismo“.

In rappresentanza del Governo il Viceministro Edoardo Rixi, raccogliendo le sollecitazioni dell’On. Russo durante il question time odierno alla IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati,

ha evidenziato che il trazionismo è divenuta una prassi consolidata che non appare incompatibile con le regole comunitarie, sebbene non si riscontri normativa unionale specifica sull’istituto.

Pur non essendo una pratica codificata a norma di legge il trazionismo può inquadrarsi come un contratto di trasporto, tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio, ma differisce dal contratto di locazione

essenzialmente perché nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato.

Alla luce di questa fondamentale differenza, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dall’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023 n.69.


Il Ministero dei Trasporti, dunque, specificando che locazione e trazionismo sono due istituti funzionalmente diversi e reciprocamente non sovrapponibili, non ravvisa al momento la necessità di emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo,

posto che quest’ultimo risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticità e che l’eventuale regolamentazione richiederebbe una previa verifica con la Commissione europea.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione dell’On. Russo (FDI) e la risposta del Governo fornita dal Viceministro Infrastrutture e Trasporti Rixi.

GAETANA RUSSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
con la modifica alla disciplina sulla locazione dei veicoli senza conducente, introdotta dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, sono sanciti i seguenti punti:

il veicolo locato deve rimanere in maniera esclusiva dell’impresa che lo utilizza;
le aziende che utilizzano un mezzo a noleggio, prima dell’utilizzo, hanno l’onere di registrazione sull’applicativo REN-Noleggi;
l’obbligo di registrazione riguarda anche i contratti di breve durata;


tale modifica ha un impatto negativo per i mezzi senza motore (rimorchi e semirimorchi) generando difficoltà operative e aggravio di costi a carico del trasporto, poiché nell’autotrasporto è diffuso il fenomeno «trazionismo»,

modalità contrattuale nella quale il subvettore traina dal luogo di carico a quello di scarico il semirimorchio (con merce a bordo), affidatagli dal vettore committente, per l’esecuzione del singolo trasporto (e relative tratte a vuoto);


la modifica prevista dall’articolo 24 comma 4-ter del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, nella parte in cui prevede che «il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente,

e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento» ha fatto sorgere il dubbio che il trazionismo si ponga in contrasto con la normativa da ultimo introdotta,

pur con un evidente razionalizzazione dei mezzi, dato che la modalità dello sgancia/aggancia, che consiste nell’arrivare in un punto, che sia esso di carico o di scarico,

sganciare il semirimorchio in dotazione ed agganciarne un altro, sganciato in precedenza da un altro mezzo/autista per effettuare il servizio successivo, ottimizza le ore di impiego e di guida degli autisti;


ci si avvale in sintesi, oltre all’utilizzo dei propri trattori, della collaborazione di trazionisti e/o padroncini, ai quali sono messi a disposizione i semirimorchi di proprietà del vettore committente,

senza dover attendere le operazioni di carico e scarico del «proprio» rimorchio, e soprattutto nel trasporto di merci deperibili, consente di essere più tempestivo nella consegna;


dovendosi però identificare il semirimorchio come parte dei «beni» trasportati e, in definitiva, mancando l’utilizzo esclusivo in capo al subvettore,

non è chiaro se sia escluso o meno da tali ipotesi l’uso temporaneo dei semirimorchi/rimorchi (privi di motore) dall’ambito di applicazione della disciplina -:
se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo,

il Ministero intenda predisporre per chiarire l’ambito applicativo della disciplina, auspicando l’esclusione del trazionismo.

RISPOSTA GOVERNO, 30.07.24
In merito al fenomeno del cosiddetto “trazionismo” in rapporto al noleggio di rimorchi e semirimorchi e alle disposizioni introdotte dall’articolo 24 del decreto-legge n. 69 del 2023 che recepisce la direttiva UE 738 del 2022, si rappresenta quanto segue.

In premessa, si evidenzia che la modalità del trazionismo è divenuta una prassi consolidata che non appare incompatibile con le regole comunitarie,

sebbene non si riscontri normativa unionale specifica sull’istituto.

Ancorché non specificamente codificato, il trazionismo può inquadrarsi come un accordo commerciale, nello specifico un contratto di trasporto,

tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio.

Differisce dal contratto di locazione essenzialmente perché nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto,

effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato.

Pertanto, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dall’articolo 24 citato.

Poiché, dunque, locazione e trazionismo sono due istituti funzionalmente diversi e reciprocamente non sovrapponibili,

non si ravvisa al momento la necessità di emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo,

posto che quest’ultimo risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticità e che l’eventuale regolamentazione richiederebbe una previa verifica con la Commissione europea.

Targhe prova: precisazioni del Ministero in materia di circolazione di prova dei veicoli

Con la circolare del Ministero dell’Interno del 5 giugno 2024, la Direzione centrale della Polizia stradale ha delucidato in merito alle disposizioni relative alla circolazione di prova dei veicoli, già materia di oggetto di approfondimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare 2 maggio 2024.

La circolare in argomento precisa che in caso di circolazione di veicolo non immatricolato con autorizzazione di prova scaduta di validità, si applicano le ipotesi sanzionatorie dell’art. 93 CDS per la mancanza di immatricolazione e dell’art.193 CDS per la mancanza di copertura assicurativa.

Invece, l’impiego dell’autorizzazione in corso di validità:

  • per esigenze diverse da quelle indicate nell’art. 1, comma 3, del DL n. 121/2021;
  • da parte di soggetti autorizzati non ricompresi nell’art.1 del DPR 474/2021 (costruttori di veicoli, carrozzerie e pneumatici, sistemi o dispositivi di equipaggiamento e loro rappresentanti, commercianti di veicoli, imprese che trasferiscono su strada i veicoli, officine di riparazione, ecc.),

comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 98 CDS “circolazione di prova, per un uso diverso da quello prescritto”. L’art.98 del Codice della strada, in particolare, prevede una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro. Nel caso di più di 3 violazioni, la sanzione pecuniaria va da 173 a 694 euro ed in più scatta la sanzione accessoria della confisca del veicolo.

Circolare Ministero dell’Interno del 5 giugno 2024

Dichiarazione di transito: chiarimenti dell’Agenzia dogane sulle modalità di compilazione

L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 16 del 29 maggio 2024, ha modificato ed integrato la precedente circolare n. 10/D/2024 emanata dalla medesima Agenzia.

Con la nuova circolare in esame, l’Agenzia ha precisato che, tenuto conto della numerosità delle variabili che influenzano la durata di un trasporto, con riferimento alla presentazione delle merci, non possono essere stabiliti a priori tempi limite, anche solo indicativi, cui attenersi a livello nazionale o anche territoriale.
Il termine dichiarato deve intendersi accettato, salvo motivato intervento di modifica, in fase di controllo, della dogana.

La circolare precisa e conferma che nella dichiarazione di transito non è possibile rilasciare indicazioni generiche o difficilmente interpretabili o contradditorie (come ad es. camion, aereo e/o rimorchio) in relazione al mezzo di trasporto scelto per la consegna ed al fine di evitarne l’eventuale sostituzione durante il tragitto.

I soggetti titolari dello status di AEO possono essere esonerati dall’obbligo di inserire l’identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito inserendo nell’apposito campo il codice del proprio certificato AEO.

Per quanto concerne le merci trasportate con unità di trasporto multimodale (container, casse mobili e semirimorchi) quando al punto di partenza non si sia in grado di conoscere l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, il titolare del regime di transito può essere autorizzato ad indicare nei documenti di accompagno il numero identificativo del container, cassa mobile o semirimorchio a condizione che tali unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati sulla stessa unità di trasporto.

Circolare n. 16 del 29 maggio 2024 Agenzia delle Dogane

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