Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: Autotrasporto

Cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga”

ANAS ha emesso una serie di Ordinanze relative alla necessità di ulteriori chiusure, totali o parziali, nel corso del mese di  luglio 2025 della SS36 del Lago di Como e dello Spluga per consentire i lavori di manutenzione straordinaria.

Nel dettaglio: 

Carreggiata Nord Direzione Sondrio

Restringimento Carreggiata destra  dal km 75+500 al km 80+250, su corsia di marcia, corsia di sorpasso, chiusura alternata:

  • dal 24/06/2025 al 25/06/2025  dalle ore 09:00  alle ore 17:00 del giorno successivo il martedì e il mercoledì; 
  • interesserà tutti gli utenti;

Restringimento Carreggiata destra  dal km 87+700 al km 88+100, su corsia di marcia, corsia di sorpasso, chiusura alternata:

  • il 10/07/2025  dalle ore 07:00  alle ore 17:00;
  • l’ 11/07/2025  dalle ore 07:00  alle ore 14:00; 
  • interesserà tutti gli utenti;

Restringimento Carreggiata destra  dal km 76+800 al km 79+660, su corsia di marcia, corsia di sorpasso, chiusura alternata:

  • dal 15/07/2025 al 16/07/2025  dalle ore 22:00  alle ore 05:00 del giorno successivo; 
  • interesserà tutti gli utenti;

Chiusura al traffico su tutte le corsie  dal km 57+700 al km 75+230:

  • dal 29/06/2025 al 03/07/2025  dalle ore 21:00  alle ore 05:00 del giorno successivo la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica; 
  • dal 06/07/2025 al 10/07/2025  dalle ore 21:00  alle ore 05:00 del giorno successivo la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica;
  • dal 13/07/2025 al 17/07/2025  dalle ore 21:00  alle ore 05:00 del giorno successivo la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica;
  • dal 20/07/2025 al 24/07/2025  dalle ore 21:00  alle ore 05:00 del giorno successivo la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica;
  • dal 27/07/2025 al 31/07/2025  dalle ore 21:00  alle ore 05:00 del giorno successivo la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica;
  • interesserà tutti gli utenti;

Durante la chiusura al transito il traffico sarà deviato allo svincolo di Abbadia Lariana lungo la S.P. 72 e lungo la S.P. 754, con rientro in S.S. 36 allo svincolo di Bellano.

Proroga fino al 31/07/2025 del Restringimento carreggiata destra dal km 68+850 al km 68+900.

Proroga fino al  31/07/2025 del Restringimento carreggiata destra al km 68+925, occupazione parziale del Bypass n.24.

Proroga fino al  31/07/2025 del Restringimento carreggiata destra al km 63+127, occupazione parziale del Bypass n.17.

Proroga fino al 31/07/2025 la chiusura al traffico dal km 64+500 al km 64+600, su piazzola di sosta, restringimento carreggiata sinistra; interesserà tutti gli utenti.

Carreggiata Sud Direzione Milano

Proroga fino al 31/07/2025 la chiusura al traffico dal km 65+700 al km 65+800, su piazzola di sosta, riduzione delle piazzole; interesserà tutti gli utenti.

Proroga fino al 31/07/2025 la chiusura al traffico dal km 66+700 al km 66+800, su piazzola di sosta, restringimento carreggiata destra; interesserà tutti gli utenti.

Restringimento Carreggiata sinistra  dal km 64+800 al km 70+200:

  • dal 24/06/2025 al 25/06/2025  dalle ore 09:00  alle ore 18:00 del giorno successivo il martedì e il mercoledì; 
  • interesserà tutti gli utenti;

Chiusura al traffico su tutte le corsie  Racc Raccordo Lecco-Valsassina dal km 0+000 al km 1+600 

  • dal 23/06/2025 al 24/06/2025  dalle ore 22:00  alle ore 06:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti. 

Chiusura al traffico su tutte le corsie   dal km 44+400 al km 55+650: 

  •  dal 23/06/2025 al 24/06/2025  dalle ore 22:00  alle ore 06:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

Durante la chiusura al transito della S.S. 36 direzione Sud, il traffico sarà deviato allo svincolo di Lecco Nord (Km 55+650) sulla viabilità comunale di Lecco e sulla S.S. 639 con rientro in S.S. 36 allo svincolo di Civate-Isella (km 44+400), contemporaneamente sarà chiusa la S.S. 36 Racc. in direzione Sud, con deviazione del traffico allo svincolo di Lecco Ospedale (km 1+600) sulla viabilità comunale e sulla S.S. 639 con rientro in S.S. 36 allo svincolo di Civate-Isella (km 44+400) .

Trasporto Merci – Normativa, tachigrafo: eccezioni per utilizzo veicoli non dotati di Smart2 fino al 18/08/2025

Con Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/STRAD/11456U/2025 del 14/04/2025, è stato stabilito che fino al 18 agosto 2025 sarà ancora consentito l’utilizzo di tachigrafi di generazione precedente (analogici, digitali o intelligenti V1)

per i veicoli utilizzati esclusivamente sulla tratta nazionale di un trasporto internazionale.

Tale disposizione è stata confermata dal Ministero dell’Interno proprio sulla possibilità che la prosecuzione del trasporto

oltre i confini nazionali avvenga con un altro veicolo già equipaggiato con tachigrafo intelligente V2.

In tale contesto gli organi di controllo potranno verificare la regolarità del trasporto attraverso la documentazione fornita dal conducente, inclusa la lettera di vettura.

Il Ministero dell’Interno considera possibile che la tratta nazionale di un trasporto internazionale di merci possa essere effettuata anche da un vettore munito di un tachigrafo di vecchia generazione.

La motivazione è giustificata sulla base della considerazione

che “non si può escludere che il trasporto venga continuato oltre confine da parte di un altro trattore stradale munito del tachigrafo intelligente di 2a generazione (G2V2)

eventualmente nella disponibilità di un diverso vettore, munito dei requisiti previsti per l’esecuzione del trasporto internazionale”.

Si ricorda che i requisiti richiesti sono, oltre alla dotazione di tachigrafo di ultima generazione Smart 2, anche il possesso della licenza comunitaria.

Un’ultima precisazione importante nella nota in esame, puntualizza che il vettore che ha coperto la tratta nazionale del trasporto per poi affidarlo a un altro vettore, assume il ruolo di “sub-committente del trasporto”.

Questa variazione rispetto al vettore va riportata al punto 17 della CMR,

indicando il nome della società che effettua il trasporto e la targa del veicolo utilizzato.

In questo modo, infatti, chi poi si occuperà di effettuare i controlli potrà ricostruire la relazione di traffico all’interno della filiera e verificare eventuali irregolarità.

Tale interpretazione integra quanto già stabilito dalla Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea (DG MOVE) in data 28 agosto 2023:

il periodo di moratoria relativo all’obbligo di sostituzione dei tachigrafi di prima generazione con quelli di seconda generazione (V2) è terminato il 28 febbraio 2025.

A partire dal 1° marzo 2025, dunque, tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate impiegati nei trasporti internazionali dovranno essere obbligatoriamente dotati di tachigrafo intelligente V2, nel rispetto della normativa europea in materia.

Circolare Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/11456U del 14/04/2025

Trasporti Internazionali, Regno Unito: obbligo di ETA dal 2 aprile 2025 per ingressi nella UK

Il Regno Unito ha introdotto l’obbligo di ottenimento dell’ETA – Electronic Travel Authorisation – per i cittadini (compresi i conducenti di veicoli per il trasporto di merci) muniti di passaporto comunitario nell’accedere in Regno Unito, in assenza di un visto sul passaporto.

L’ETA si può definire un’autorizzazione digitale pre-viaggio valida 2 anni o fino alla scadenza del passaporto – a seconda di quale evento si verifichi per primo – collegata al passaporto del viaggiatore ed è richiesta al fine di visitare il Regno Unito per brevi soggiorni senza bisogno di un visto.

Tale autorizzazione consente ingressi multipli durante il periodo di validità e costa attualmente 10 sterline, anche se il costo salirà a breve a 16 sterline.
La procedura di richiesta deve essere attivata tramite il sito web del governo del Regno Unito o l’app UK ETA.
I soggetti interessati hanno l’obbligo di comunicare i dati del passaporto, le informazioni di contatto e rispondere a una serie di domande di sicurezza.

L’introduzione di questo sistema allinea il sistema britannico a quello di altri Paesi come l’Unione Europea, dove il Sistema Europeo di Informazioni e Autorizzazione ai Viaggi (ETIAS) sarà lanciato a metà del 2025.

Normativa, tempi di guida e riposo: sospensione breve della patente in caso di violazione da parte dell’autista

Il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito ha chiarito che l’art. 218-ter del Codice della strada (c.d. sospensione breve della patente) si applica anche per le violazioni dell’art. 174 co. 6, del citato Codice (sforamento superiore al 20% dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali) commessa in epoca anche precedente al controllo ed accertata attraverso la carta conducente o il foglio di registrazione.

Questo perché il conducente è identificato al momento della commissione dell’illecito.
Rimane esclusa, invece, la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S. e di cui all’art. 126-bis C.d.S.

Come previsto dall’art. 218-ter C.d.S. il punteggio da prendere in considerazione ai fini della durata della sospensione breve è quello risultante in archivio al momento dell’accertamento.

Trasporto Internazionale Merci – Normativa, tachigrafo: in Italia multa da 866 euro per mancato aggiornamento

Come è noto, i veicoli industriali impegnati in trasporti internazionali dovevano sostituire il tachigrafo di prima generazione con quello di seconda entro la fine dello scorso anno.

Il Ministero dell’Interno, seguendo le indicazioni della Commissione Ue, aveva ritenuto di non applicare sanzioni ai trasgressori fino al 1° marzo 2025.
Da tale data sarà applicata, da parte degli organi accertatori, una sanzione pari a 866 euro, con la sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti dalla patente e con la sospensione fino a tre mesi di quest’ ultima, per l’autista che non abbia aggiornato il tachigrafo di prima generazione con quello di seconda generazione impegnato in trasporti internazionali con veicoli oltre le 3,5 ton.

Si ricorda, inoltre, che i veicoli di peso superiore a 3,5 ton, immatricolati a partire dal 21 agosto 2023, sempre utilizzati per trasporti internazionali, hanno tempo per provvedere all’aggiornamento fino al 18 agosto 2025, mentre quelli di peso compreso tra 2,5 e le 3,5 tonnellate possono procrastinarlo fino al 1° luglio 2026.

Normativa, tachigrafo: registrazione attività del conducente nei 56 giorni precedenti – Chiarimenti del Ministero dell’Interno.

Con circolare del 27 dicembre 2024, il Ministero dell’Interno italiano ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di esibire, in occasione di un controllo stradale e a richiesta dell’organo accertatore,

le registrazioni delle attività svolte dal conducente di un veicolo munito di tachigrafo, nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.

Tale obbligo è stato introdotto dal Regolamento UE n.1054/2020 (“Pacchetto mobilità”) che ha modificato l’art. 36 del Regolamento n.165/2014, estendendo il periodo dell’attività da 28 a 56 giorni a partire dal 31 dicembre 2024.

Con la circolare in esame sono stati forniti i chiarimenti di seguito elencati con riferimento alle carte tachigrafiche:

  • Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte recano impresso sul retro il codice “e3 1003” e consentono di norma la registrazione di 56 giorni lavorativi. L’inserimento manuale di attività particolari – per es. “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.
  • Carte tachigrafiche “gen2v2” rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: questo tipo di carte individuate sul retro con il codice “e3 1004”, sono dotate di una maggiore quantità di memoria e consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

La circolare rammenta che non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso,

per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore,

con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale, come previsto dai Regolamenti CE n.561/2006 e UE n.165/2014.

Appare importante ricordare che la Legge n.166/2024 ha stabilito, all’articolo 6 – che in fase di controllo su strada,

sarà possibile acquisire le prove mancanti che dimostrano il corretto uso del tachigrafo,

anche tramite la sede centrale dell’impresa, del gestore o altre entità competenti, prima della conclusione del controllo.

Pertanto, l’autista potrà integrare le eventuali attività mancanti chiedendo all’ impresa di trasmettere anche digitalmente i dati mancanti.

Al fine di poter integrare le registrazioni mancanti tramite quest’ultima procedura, si suggerisce di continuare

ad effettuare lo scarico dei dati cronotachigrafi in azienda ogni 28 giorni, come è stato fatto fino ad oggi.

Considerazioni operative a seguito della Circolare

A seguito di confronti avuti con tecnici esperti sulla materia, Confartigianato specifica che dalla circolare non scaturisce alcun obbligo di stampa.

La circolare in parola indica la stampa come “opportuna”, non obbligatoria. Rimane invece obbligatorio mostrare tutte le registrazioni richieste in caso di controllo, comprese quelle relative ai parametri aggiuntivi.

Come sopra precisato, la possibilità che alcune registrazioni di parametri aggiuntivi non vengano salvate dipende dalla memoria limitata della smartcard

ed è legata ad attività specifiche, come l’uso frequente e continuato di traghetti o treni e l’attraversamento frequente di confini.


Questa circostanza è sempre stata presente in passato e non è legata all’estensione a 56 giorni.

Anche nei pochi casi in cui i parametri aggiuntivi non risultino memorizzati, le registrazioni mancanti possono essere recuperate direttamente dalla memoria del tachigrafo, che ha una capacità superiore rispetto alla smartcard.


Ciò limita ulteriormente il problema ai soli casi in cui il conducente abbia svolto le sue attività degli ultimi 56 giorni su veicoli diversi.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, si può affermare che la produzione giornaliera di stampe cartacee non è obbligatoria

e può essere considerata superflua, in linea con l’obiettivo europeo di ridurre la necessità di esibire documentazione cartacea durante i controlli.

Tuttavia, come sopra ricordato, le aziende devono essere pronte a supportare i conducenti nei casi in cui le smartcard non contengano tutte le informazioni richieste.

Normativa, tachigrafo: dimostrazione della documentazione relativa al corretto uso

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 27 dicembre 2024, ha fornito precisazioni inerenti alla modifica dell’art.6 del D.Lvo n.144/2008, relativo ai controlli nei confronti dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada

per i quali è previsto l’obbligo di installazione di tachigrafo, apportata con la Legge n.166/2024 di conversione del DL Salva-Infrazioni.

Il Ministero ha puntualizzato che, qualora in fase di controllo su strada il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, ai fini di escludere l’applicazione della sanzione di cui all’art.174, comma 14, del Codice della strada nei confronti dell’impresa,

può essere esibita la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi i conducenti ai fini del corretto uso del tachigrafo anche se acquisita durante l’attività di controllo ed anche in formato digitale

– qualora non ci fosse a bordo del veicolo – a condizione che l’esibizione della documentazione richiesta avvenga prima della conclusione del controllo.

Si ricorda che con Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti prot. n. 215, del 12 dicembre 2016, sono state dettate disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi che le imprese possono attuare,

al fine di ottemperare a quanto previsto dalla norma europea in materia di obblighi formativi dei conducenti ed ottenere

così la non applicazione delle sanzioni previste dall’art.174 comma 14 del Cds, in caso di violazione dei tempi di guida e di riposo da parte del conducente.

Circolare Ministero Interno n. 38974 del 27/12/2024

Autotrasporto: dal MIT una nuova lista di controlli per i mezzi pesanti

Lo scorso 4 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla G.U. un Decreto del MIT che introduce una lista più dettagliata per i controlli su strada dei mezzi pesanti. 


Durante le operazioni di controllo dei mezzi pesanti su strada, le autorità devono attenersi a questa lista, che specifica una serie di accertamenti obbligatori.

Tuttavia, come indicato nel provvedimento stesso, le attività di controllo mezzi pesanti su strada possono includere anche ulteriori documenti e atti, da conservare secondo le normative vigenti.

L’obiettivo del Decreto è quello di standardizzare e rendere più efficienti le attività di monitoraggio in attuazione del decreto legislativo 144/2008 che ha introdotto criteri precisi per i controlli su strada

che devono essere effettuati in luoghi e orari diversi e riguardare una parte sufficientemente estesa della rete stradale in modo da ostacolare l’aggiramento dei posti di blocco. 

Il Decreto indica anche i criteri di scelta delle località richiamando ad un adeguato equilibrio geografico. 

Tra i dati inseriti nella lista sono compresi la data e il luogo del controllo, i dati del veicolo, del tachigrafo, le verifiche sul mezzo, sull’azienda ed eventuali violazioni contestate.

Infine, gli accertamenti indicati nella lista di controllo – specifica il decreto – “non sono  da intendersi come esaustivi e l’attività di controllo può  riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati  secondo  le vigenti norme”.

Bonus patente autotrasporto

Il bonus patente autotrasporto è ufficialmente attivo e sarà disponibilesalvo esaurimento anticipato dei fondi, fino al 31 dicembre 2026.

Il bonus patente autotrasporto è stato recentemente rifinanziato con il Decreto-legge n.155/2024, convertito in legge (Legge n.189 del 9 dicembre 2024), e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 12 dicembre 2024.

L’iniziativa, nota come Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto, è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che desiderano conseguire la patente di guida e le abilitazioni professionali per i veicoli adibiti al trasporto merci e persone.

Grazie al rifinanziamento del fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per il 2024, il bonus patente autotrasporto permette di coprire l’80% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.500 euro.

Questo contributo:

  • è riservato ai cittadini italiani ed europei di età compresa tra 18 e 35 anni;
  • può essere richiesto una sola volta;
  • è utilizzabile presso le autoscuole aderenti all’iniziativa.

Le spese ammissibili includono il conseguimento delle seguenti patenti e abilitazioni professionali:

  • C1, C1E, C, CE (per il trasporto merci conto terzi);
  • Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
  • Patenti per il trasporto di persone.

Per accedere al bonus patente autotrasporto è necessario seguire questi passaggi:

  1. Collegarsi alla piattaforma ufficiale patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente;
  2. Registrarsi inserendo i dati personali richiesti;
  3. Richiedere il voucher da utilizzare presso un’autoscuola aderente.

Il processo è semplice e completamente online. I richiedenti devono conservare la documentazione delle spese sostenute per dimostrare l’utilizzo del bonus.

Il bonus patente sarà attivo fino al 31 dicembre 2026, ma è importante agire rapidamente: i fondi sono limitati e potrebbero esaurirsi prima della scadenza ufficiale.

I criteri e le modalità di erogazione del bonus sono stabiliti dal Decreto del 30 giugno 2022.

Traforo Monte Bianco: riapertura al traffico dal 16 dicembre 2024

Dopo 15 settimane di chiusura totale per lavori di manutenzione straordinaria,

ha riaperto il 16 dicembre 2024 il Traforo del Monte Bianco.

Come comunicato dal gestore Geie-Tmb, la ripresa della circolazione per i mezzi pesanti è prevista per le ore 22:00,

“dopo lo svolgimento dell’esercitazione annuale di sicurezza organizzata sotto l’egida delle autorità di prefettura italiana e francese,

che vedrà coinvolti oltre 100 partecipanti italiani e francesi”

CONTATTI