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Tag: Autotrasporto

Cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria S.S. 36 “del Lago di Como e dello Spluga”

ANAS ha emesso una serie di Ordinanze relative alla necessità di ulteriori chiusure, totali o parziali, nel corso del mese di  settembre e ottobre 2025 della SS36 del Lago di Como e dello Spluga per consentire i lavori di manutenzione straordinaria.

Nel dettaglio: 

Carreggiata Nord Direzione Sondrio

Chiusura al traffico su dal km 57+700 al km 75+230 su tutte le corsie:

  • dal 31/08/2025 al 4/09/2025 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;
  • dal 7/09/2025 all’11/09/2025 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;
  • dal 14/09/2025 al 18/09/2025 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;
  • dal 21/09/2025 al 25/09/2025 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;
  • dal 28/09/2025 al 2/10/2025 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;
  • dal 5/10/2025 al 9/10/2025 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;
  • dal 12/10/2025 al 16/10/2025 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;
  • dal 19/10/2025 al 23/10/2025 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;
  • dal 26/10/2025 al 30/10/2025 dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica;

Durante la chiusura al transito della carreggiata Nord della S.S. 36, il traffico sarà deviato allo svincolo di Abbadia Lariana (km 57+700) lungo la S.P. 72 e lungo la S.S. 754, con rientro in S.S. 36 allo svincolo di Bellano (km 75+230), contemporaneamente sarà chiusa la rampa di immissione dello svincolo di Mandello del Lario al km 60+000.

Chiusura al traffico a partire dalle ore 21:00 del 5/09/2025 fino alle ore 05:00 del 6/09/2025 dal km 57+100 al km 57+550 su corsia di marcia, corsia di sorpasso, chiusura alternata. L’istituzione delle sopra indicate limitazioni alla circolazione stradale comporterà, nella sola fascia oraria notturna dalle ore 22:00 alle ore 05:00 tra il 5 ed il 6 settembre 2025 l’istituzione del limite di velocità massima di 50 km/h e divieto di sorpasso lungo la carreggiata Nord della S.S. 36 dal km 57+100 al km 57+550.

Chiusura al traffico a partire dalle ore 21:00 alle ore 05:00 dal 23/09/2025 e fino al 30/10/2025 dal km 57+700 al km 75+230 su tutte le corsie il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica. La chiusura notturna della carreggiata Nord tra il km 57+700 (Abbadia Lariana) e il km 75+230 (Bellano) avviene esclusivamente dalla domenica al giovedì dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo. Durante la chiusura al transito della carreggiata Nord della S.S. 36, il traffico sarà deviato allo svincolo di Abbadia Lariana (km 57+700) lungo la S.P. 72, con rientro in S.S. 36 allo svincolo di Bellano (km 75+230), contemporaneamente sarà chiusa la rampa di immissione dello svincolo di Mandello del Lario al km 60+000.

Proroga fino al 31/10/2025 la chiusura al traffico dal km 64+500 al km 64+600, su piazzola di sosta, restringimento carreggiata sinistra; interesserà tutti gli utenti.

Carreggiata Sud Direzione Milano

Chiusura al traffico a partire dal 16/10/2025 e fino al 28/11/2025 della galleria Monte Piazzo in direzione Sud, tra Colico e Dervio.  Durante la chiusura al transito della carreggiata Sud sarà istituito il doppio senso di marcia nella galleria canna Nord dello stesso tratto, con corsia unica in direzione Sud e una corsia unica in direzione Nord.

Proroga fino al 31/10/2025 la chiusura al traffico dal km 65+700 al km 65+800, su piazzola di sosta, riduzione delle piazzole; interesserà tutti gli utenti.

Proroga fino al 31/10/2025 la chiusura al traffico dal km 66+700 al km 66+800, su piazzola di sosta, restringimento carreggiata destra; interesserà tutti gli utenti.

Normativa, tachigrafo: art. 142 CdS, dall’UE possibili controlli della velocità dallo scarico dei dati del cronotachigrafo

Con il provvedimento datato 20/12/2023 è stata archiviata la procedura d’infrazione n.2020/4051 disposta dalla Commissione Europea – ex art. 258 del TFUE relativa alla “Non corretta attuazione dell’art. 7, paragrafo 1 del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada” nei confronti dell’Italia.

Di conseguenza, i dati del tachigrafo potranno essere utilizzati per contestare violazioni dell’art. 142 del Codice della Strada, ma solo a determinate condizioni.

La procedura d’infrazione UE n. 2020/4051 – avviata ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) – è stata archiviata senza conseguenze per l’Italia. Pertanto, è stata implicitamente confermata l’applicazione letterale dell’art. 142, comma 6, del Codice della strada, il quale consente l’uso delle risultanze del tachigrafo per finalità diverse rispetto a quelle istituzionali stabilite dal citato Reg. 165/2014 e, precisamente, per determinare e sanzionare la mancata osservanza dei limiti di velocità dei mezzi su strada.

L’archiviazione piena senza conseguenze della suddetta procedura indica che, a seguito di valutazioni e verifiche, la Commissione ha ritenuto che la situazione non richiedesse ulteriori azioni legali.

Gli organi di polizia stradale potranno continuare a contestare regolarmente le violazioni di cui all’ art. 142 del Codice della Strada, accertate attraverso l’esame dei dati memorizzati nella memoria di massa del tachigrafo digitale/intelligente seguendo le modalità indicate nell’Allegato alla Circolare del Ministero dell’Interno prot. 6394 del 14/10/2021, limitandosi però a quelle per le quali l’organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse sul territorio italiano.

Pedaggi: veicoli industriali zero emissioni esentati in Europa fino al 2031

La Commissione UE ha reso noto la proroga fino al 30 giugno 2031 dell’esenzione dei pedaggi stradali per autobus e camion a zero emissioni.

La misura sarebbe scaduta a dicembre 2025, ed era stata prevista dal Piano d’azione per il settore auto europeo, per offrire un incentivo significativo alle aziende a investire in veicoli pesanti a zero emissioni che hanno di solito un costo iniziale superiore a quello dei loro omologhi convenzionali, il che li rende meno attraenti per gli acquirenti.

Con l’abolizione dei pedaggi l’Unione Europea intende rendere i mezzi a zero emissioni un’opzione più praticabile per le aziende sostenendo e premiando le stesse.

Allo stato attuale le norme UE per il taglio emissioni di veicoli pesanti di nuova immatricolazione prevedono una riduzione del 43% delle emissioni entro il 2030, anche se esiste il rischio che la normativa europea in questione, potrebbe essere sottoposta a verifica ed eventualmente a revisione prima della fine del 2025.

Trasporto Mezzi Pesanti – Normativa, Carta di circolazione: obbligo di inserire le emissioni nei documenti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2025 del Decreto MIT 2 luglio 2025, è ora obbligatorio inserire le emissioni di CO₂ nei documenti di immatricolazione dei mezzi pesanti, sia nuovi che già circolanti.

In particolare, nel documento di immatricolazione sarà presente il campo V.7, che riporterà le emissioni di CO₂ in g/km, se disponibili nel certificato di conformità o nel certificato di omologazione. Inoltre, verrà aggiunto un nuovo campo, il V.10, che indicherà la classe di emissione CO₂ del veicolo, determinata alla prima immatricolazione.

Con successivo provvedimento, la Direzione Generale Motorizzazione definirà le modalità e le procedure da seguire per aggiornare i documenti di immatricolazione di tutti i veicoli già in circolazione, così da includere le nuove informazioni sulle emissioni di CO₂.”

Decreto MIT 2 luglio 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2025)

Trasporto Merci – Normativa, tachigrafo: eccezioni per utilizzo veicoli non dotati di Smart2 fino al 18/08/2025

Con Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/STRAD/11456U/2025 del 14/04/2025, è stato stabilito che fino al 18 agosto 2025 sarà ancora consentito l’utilizzo di tachigrafi di generazione precedente (analogici, digitali o intelligenti V1)

per i veicoli utilizzati esclusivamente sulla tratta nazionale di un trasporto internazionale.

Tale disposizione è stata confermata dal Ministero dell’Interno proprio sulla possibilità che la prosecuzione del trasporto

oltre i confini nazionali avvenga con un altro veicolo già equipaggiato con tachigrafo intelligente V2.

In tale contesto gli organi di controllo potranno verificare la regolarità del trasporto attraverso la documentazione fornita dal conducente, inclusa la lettera di vettura.

Il Ministero dell’Interno considera possibile che la tratta nazionale di un trasporto internazionale di merci possa essere effettuata anche da un vettore munito di un tachigrafo di vecchia generazione.

La motivazione è giustificata sulla base della considerazione

che “non si può escludere che il trasporto venga continuato oltre confine da parte di un altro trattore stradale munito del tachigrafo intelligente di 2a generazione (G2V2)

eventualmente nella disponibilità di un diverso vettore, munito dei requisiti previsti per l’esecuzione del trasporto internazionale”.

Si ricorda che i requisiti richiesti sono, oltre alla dotazione di tachigrafo di ultima generazione Smart 2, anche il possesso della licenza comunitaria.

Un’ultima precisazione importante nella nota in esame, puntualizza che il vettore che ha coperto la tratta nazionale del trasporto per poi affidarlo a un altro vettore, assume il ruolo di “sub-committente del trasporto”.

Questa variazione rispetto al vettore va riportata al punto 17 della CMR,

indicando il nome della società che effettua il trasporto e la targa del veicolo utilizzato.

In questo modo, infatti, chi poi si occuperà di effettuare i controlli potrà ricostruire la relazione di traffico all’interno della filiera e verificare eventuali irregolarità.

Tale interpretazione integra quanto già stabilito dalla Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea (DG MOVE) in data 28 agosto 2023:

il periodo di moratoria relativo all’obbligo di sostituzione dei tachigrafi di prima generazione con quelli di seconda generazione (V2) è terminato il 28 febbraio 2025.

A partire dal 1° marzo 2025, dunque, tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate impiegati nei trasporti internazionali dovranno essere obbligatoriamente dotati di tachigrafo intelligente V2, nel rispetto della normativa europea in materia.

Circolare Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/11456U del 14/04/2025

Trasporti Internazionali, Regno Unito: obbligo di ETA dal 2 aprile 2025 per ingressi nella UK

Il Regno Unito ha introdotto l’obbligo di ottenimento dell’ETA – Electronic Travel Authorisation – per i cittadini (compresi i conducenti di veicoli per il trasporto di merci) muniti di passaporto comunitario nell’accedere in Regno Unito, in assenza di un visto sul passaporto.

L’ETA si può definire un’autorizzazione digitale pre-viaggio valida 2 anni o fino alla scadenza del passaporto – a seconda di quale evento si verifichi per primo – collegata al passaporto del viaggiatore ed è richiesta al fine di visitare il Regno Unito per brevi soggiorni senza bisogno di un visto.

Tale autorizzazione consente ingressi multipli durante il periodo di validità e costa attualmente 10 sterline, anche se il costo salirà a breve a 16 sterline.
La procedura di richiesta deve essere attivata tramite il sito web del governo del Regno Unito o l’app UK ETA.
I soggetti interessati hanno l’obbligo di comunicare i dati del passaporto, le informazioni di contatto e rispondere a una serie di domande di sicurezza.

L’introduzione di questo sistema allinea il sistema britannico a quello di altri Paesi come l’Unione Europea, dove il Sistema Europeo di Informazioni e Autorizzazione ai Viaggi (ETIAS) sarà lanciato a metà del 2025.

Normativa, tempi di guida e riposo: sospensione breve della patente in caso di violazione da parte dell’autista

Il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito ha chiarito che l’art. 218-ter del Codice della strada (c.d. sospensione breve della patente) si applica anche per le violazioni dell’art. 174 co. 6, del citato Codice (sforamento superiore al 20% dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali) commessa in epoca anche precedente al controllo ed accertata attraverso la carta conducente o il foglio di registrazione.

Questo perché il conducente è identificato al momento della commissione dell’illecito.
Rimane esclusa, invece, la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S. e di cui all’art. 126-bis C.d.S.

Come previsto dall’art. 218-ter C.d.S. il punteggio da prendere in considerazione ai fini della durata della sospensione breve è quello risultante in archivio al momento dell’accertamento.

Trasporto Internazionale Merci – Normativa, tachigrafo: in Italia multa da 866 euro per mancato aggiornamento

Come è noto, i veicoli industriali impegnati in trasporti internazionali dovevano sostituire il tachigrafo di prima generazione con quello di seconda entro la fine dello scorso anno.

Il Ministero dell’Interno, seguendo le indicazioni della Commissione Ue, aveva ritenuto di non applicare sanzioni ai trasgressori fino al 1° marzo 2025.
Da tale data sarà applicata, da parte degli organi accertatori, una sanzione pari a 866 euro, con la sanzione accessoria della decurtazione di 10 punti dalla patente e con la sospensione fino a tre mesi di quest’ ultima, per l’autista che non abbia aggiornato il tachigrafo di prima generazione con quello di seconda generazione impegnato in trasporti internazionali con veicoli oltre le 3,5 ton.

Si ricorda, inoltre, che i veicoli di peso superiore a 3,5 ton, immatricolati a partire dal 21 agosto 2023, sempre utilizzati per trasporti internazionali, hanno tempo per provvedere all’aggiornamento fino al 18 agosto 2025, mentre quelli di peso compreso tra 2,5 e le 3,5 tonnellate possono procrastinarlo fino al 1° luglio 2026.

Normativa, tachigrafo: registrazione attività del conducente nei 56 giorni precedenti – Chiarimenti del Ministero dell’Interno.

Con circolare del 27 dicembre 2024, il Ministero dell’Interno italiano ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di esibire, in occasione di un controllo stradale e a richiesta dell’organo accertatore,

le registrazioni delle attività svolte dal conducente di un veicolo munito di tachigrafo, nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.

Tale obbligo è stato introdotto dal Regolamento UE n.1054/2020 (“Pacchetto mobilità”) che ha modificato l’art. 36 del Regolamento n.165/2014, estendendo il periodo dell’attività da 28 a 56 giorni a partire dal 31 dicembre 2024.

Con la circolare in esame sono stati forniti i chiarimenti di seguito elencati con riferimento alle carte tachigrafiche:

  • Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte recano impresso sul retro il codice “e3 1003” e consentono di norma la registrazione di 56 giorni lavorativi. L’inserimento manuale di attività particolari – per es. “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.
  • Carte tachigrafiche “gen2v2” rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: questo tipo di carte individuate sul retro con il codice “e3 1004”, sono dotate di una maggiore quantità di memoria e consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

La circolare rammenta che non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso,

per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore,

con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale, come previsto dai Regolamenti CE n.561/2006 e UE n.165/2014.

Appare importante ricordare che la Legge n.166/2024 ha stabilito, all’articolo 6 – che in fase di controllo su strada,

sarà possibile acquisire le prove mancanti che dimostrano il corretto uso del tachigrafo,

anche tramite la sede centrale dell’impresa, del gestore o altre entità competenti, prima della conclusione del controllo.

Pertanto, l’autista potrà integrare le eventuali attività mancanti chiedendo all’ impresa di trasmettere anche digitalmente i dati mancanti.

Al fine di poter integrare le registrazioni mancanti tramite quest’ultima procedura, si suggerisce di continuare

ad effettuare lo scarico dei dati cronotachigrafi in azienda ogni 28 giorni, come è stato fatto fino ad oggi.

Considerazioni operative a seguito della Circolare

A seguito di confronti avuti con tecnici esperti sulla materia, Confartigianato specifica che dalla circolare non scaturisce alcun obbligo di stampa.

La circolare in parola indica la stampa come “opportuna”, non obbligatoria. Rimane invece obbligatorio mostrare tutte le registrazioni richieste in caso di controllo, comprese quelle relative ai parametri aggiuntivi.

Come sopra precisato, la possibilità che alcune registrazioni di parametri aggiuntivi non vengano salvate dipende dalla memoria limitata della smartcard

ed è legata ad attività specifiche, come l’uso frequente e continuato di traghetti o treni e l’attraversamento frequente di confini.


Questa circostanza è sempre stata presente in passato e non è legata all’estensione a 56 giorni.

Anche nei pochi casi in cui i parametri aggiuntivi non risultino memorizzati, le registrazioni mancanti possono essere recuperate direttamente dalla memoria del tachigrafo, che ha una capacità superiore rispetto alla smartcard.


Ciò limita ulteriormente il problema ai soli casi in cui il conducente abbia svolto le sue attività degli ultimi 56 giorni su veicoli diversi.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, si può affermare che la produzione giornaliera di stampe cartacee non è obbligatoria

e può essere considerata superflua, in linea con l’obiettivo europeo di ridurre la necessità di esibire documentazione cartacea durante i controlli.

Tuttavia, come sopra ricordato, le aziende devono essere pronte a supportare i conducenti nei casi in cui le smartcard non contengano tutte le informazioni richieste.

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