D.P.C.M. 22 marzo e Ordinanza 514 di Regione Lombardia: ecco le attività che possono rimanere aperte
Due importantissimi documenti sono stati pubblicati sabato 21 e domenica 22 marzo.
Regione Lombardia ha emanato le ordinanze 514 del 21 marzo e 515 del 22 marzo. Il 22 marzo approvato il nuovo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che introduce nuove restrizioni agli spostamenti e alle attività, con l’obiettivo di contenere il contagio da coronavirus.
Chi può rimanere aperto?
Il decreto dispone la sospensione di «tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1», mentre rimanda le attività professionali e commerciali alle disposizioni del DPCM dell’11 marzo (il Decreto #iorestoacasa) e le pubbliche amministrazioni alle previsioni del DL “Cura Italia”. Le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, mentre restano consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Sono sempre consentite le attività di produzione, trasporto e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie, dispositivi medico-chirurgici e dell’agroalimentare, così come ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Possono rimanere aperte le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, ma devono comunicarlo al Prefetto che stabilirà se eventualmente sospenderle. Stesso discorso per le attività legate alla difesa e all’aerospazio.
Per tutte le imprese le cui attività sono state sospese è previsto che possano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Il DPCM 22 marzo conferma anche le prescrizioni previste nell’ordinanza dei ministri Speranza e Lamorgese emanata nella giornata di oggi: il divieto di spostamenti fuori dal comune in cui ci si trova, se non per «comprovate esigenze di lavoro, urgenze o motivi di salute».
Di seguito le classificazioni in base al codice ATECO delle attività ritenute essenziali, che potranno continuare ad operare, con tutte le precauzioni già previste nel DPCM dell’11 marzo.
NEW! Elenco attività aperte ai sensi del DPCM 22 marzo (aggiornato Decreto del MISE del 25 marzo)
Scarica il nuovo allegato 1 al DPCM
Le restrizioni dell’ordinanza Regionale 514
A queste restrizioni, in Lombardia si integrano quelle contenute nell’ordinanza del presidente Attilio Fontana di ieri sera, 21 marzo, in vigore già da oggi. In particolare, quella che prevede il rilevamento della temperatura corporea nei luoghi di lavoro.
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
- sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali (vedi DPCM 22 marzo);
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. Consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.
- Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
- Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.
- Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.
- I sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.
Restano valide anche le norme del DPCM dell’11 marzo #iorestoacasa.
Scarica documenti
Modifiche all’allegato 1 del dpcm 22 marzo (nuovo allegato 1)
Consulta Ordinanza Regione Lombardia 515
Consulta Ordinanza Regione Lombardia 514
Consulta allegato 1 ed allegato 2 all’ordinanza
FAQ Misure a favore di famiglie ed imprese (Settore Bancario).pdf