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Categoria Benessere: annullamento chiusura centri estetici ‘zone rosse’-sentenza TAR Lazio

Sentenza del TAR Lazio: Annullamento della disposizione di chiusura  dei centri estetici in “zone rosse”

Apprendiamo che il Tribunale Amministrativo Regionale TAR del Lazio, con sentenza n.01862 del 16/2/2021 ha disposto l’annullamento della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 10, lett. ii) del DPCM del 14 gennaio 2021 nella parte in cui, in combinato disposto con l’allegato n. 24, esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in zona rossa.

“Non posso che sottolineare la nostra soddisfazione per quanto emerge dalla sentenza del TAR. Nelle motivazioni tra l’altro – sottolinea Johnny Oregioni Presidente Provinciale della Categoria Benessere all’interno di Confartigianato Imprese Sondrio – il provvedimento giurisdizionale di fatto sposa il buon senso e la logica ed è quello che più volte abbiamo sostenuto ovvero che non c’era ragione per discriminare e disciplinare in maniera diversa acconciatori e centri estetici. Vorrei cogliere anche l’occasione per ricordare che in questi mesi non è mai venuto meno il supporto dell’associazione provinciale e la solidarietà degli artigiani degli altri settori.”.

La sentenza dispone l’annullamento dell’atto  ordinandone però l’esecuzione all’Autorità amministrativa. Come  noto tutto il comparto del “Benessere” (acconciatori ed estetiste)  è da sempre sottoposto a rigidi protocolli sanitari che si sono giustamente accentuati con l’arrivo dell’emergenza sanitaria. L’accoglienza in centri e saloni sicuri è alla base dello spirito del lavoro degli imprenditori e del rispetto di clienti e collaboratori.

Tale pronunciamento assume validità ultra partes in quanto ha ad oggetto una disposizione a carattere generale ed è da intendersi immediatamente produttivo degli effetti di declaratoria di illegittimità alla luce della quale appare lecita la riapertura dei centri estetici ubicati nelle zone rosse. 

Tuttavia, non essendoci al momento un vero e proprio intervento in sede amministrativa per una esplicitazione del dispositivo della sentenza, non si può escludere che, comunque, che in sede locale gli Organi di controllo possano procedere all’irrogazione di sanzioni.

Confartigianato Imprese a livello nazionale non ha mai smesso di denunciare la discriminazione e ha da ultimo già avanzato la richiesta di modificare immediatamente il DPCM in questione e comunque di tener conto della sentenza in sede di emanazione degli eventuali provvedimenti successivi al 5 marzo prossimo, data di scadenza del DPCM in questione, ricomprendendo i centri estetici, oltre agli acconciatori, tra le attività ritenute essenziali.

In tal modo, si eviterebbe, peraltro, il rischio che la sentenza venga impugnata dal Governo presso il Consiglio di Stato, vanificandone gli effetti immediati. 

Confartigianato in tutti questi mesi ha sempre tenuto alta l’attenzione e il supporto agli imprenditori privilegiando l’attività sindacale di interlocuzione diretta con il Governo, piuttosto che intraprendere azioni giudiziarie il cui esito, oltre ad essere sempre incerte, rischia di compromettere le relazioni con le istituzioni ed espone in ogni caso a problematiche giuridiche di interpretazione puntuale degli effetti dei provvedimenti stessi. 

Non da ultimo, è bene evidenziare che, laddove in esito alle riaperture dei centri in zona rossa, le autorità locali procedessero alla irrogazione di sanzioni, è opportuno che l’impresa, in sede di verbalizzazione, eccepisca all’autorità accertante l’illegittimità del comportamento alla luce della indicata sentenza, chiedendone che ne sia data evidenza nel richiamato verbale, con riserva di richiesta di risarcimento del danno arrecato nelle opportune sedi.

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