Trasporto Merci – Idoneità finanziaria obbligatoria per le imprese – Modalità di dimostrazione annuale
Con circolare prot. n. 4499 del 17 febbraio 2026 il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha ribadito che l’idoneità finanziaria è uno dei requisiti previsti per le imprese che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi, non è da considerarsi un adempimento una tantum. Serve sia per l’accesso alla professione sia per la permanenza nel mercato e deve essere dimostrata ogni anno per mantenere l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).
Il MIT è ritornato sul tema per fare chiarezza su alcuni dubbi applicativi emersi negli uffici territoriali e indica, in modo pratico, come le imprese devono dimostrare ogni anno il possesso del requisito e come va presentata la documentazione alla Motorizzazione Civile.
L’obbligo discende dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e riguarda tutte le imprese del settore. La verifica della capacità finanziaria non è quindi limitata alla fase iniziale di accesso alla professione, ma deve essere rinnovata con cadenza annuale per consentire la prosecuzione dell’attività. Tale requisito serve alle imprese per dimostrare di avere risorse economiche adeguate a sostenere l’attività.
La verifica annuale serve proprio ad accertare che tale requisito continui a sussistere nel tempo, in coerenza con il sistema di controlli previsto per il settore dell’autotrasporto professionale.
La circolare specifica che le imprese possono dimostrare l’idoneità finanziaria attraverso due modalità alternative:
- la presentazione del modello IDOFIN accompagnato da una certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al relativo registro;
- un’attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.
Le due modalità non sono tra loro cumulabili e la scelta spetta all’impresa, che deve adottarne una sola per ciascun anno.
La circolare chiarisce anche come presentare la documentazione agli Uffici della Motorizzazione Civile.
Il modello IDOFIN e la relativa certificazionedevono essere trasmessi dall’impresa interessata oppure da soggetti che agiscono per suo conto, come gli studi di consulenza automobilistica autorizzati o eventuali delegati. Non è invece consentita la presentazione diretta da parte dei soggetti che rilasciano l’attestazione, quindi revisori legali, banche o imprese di assicurazione.
Allegato alla circolare del MIT si trova il modello di certificazione utilizzato nella modalità ordinaria, che presenta una specifica clausola con cui il revisore legale dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili, penali e disciplinari connesse alla dichiarazione resa. L’obiettivo è garantire maggiore uniformità nelle procedure e rafforzare la tracciabilità delle attestazioni.
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