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Tag: trasporto merci

Trasporto Merci: tempi di pagamento – Circolare Ministero dei Trasporti su aspetti applicativi delle novità normative

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha emanato la circolare n. 4505 del 19 novembre 2025, a firma del Presidente del Comitato centrale dell’Albo nazionale degli Autotrasportatori Enrico Finocchi, con cui fornisce informazioni in merito al rispetto della disciplina dei tempi di pagamento, alla luce delle novità introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge cd. Infrastrutture.

La nota, indirizzata alle Associazioni dei vettori, riguarda l’attuazione di quanto disposto dall’art. 4 comma 2, decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 che ha effetti integrativi sull’art. 83-bis comma 15-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che regola la disciplina dei tempi di pagamento nel settore dell’autotrasporto merci su strada. La modifica normativa ha stabilito che nei casi in cui le imprese e/o gli operatori della committenza non corrispondano al vettore quanto dovuto e tale condotta sia in particolare diffusa e reiterata, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può attivare le verifiche del caso e, laddove sia accertato l’abuso, procedere con sanzioni pecuniarie, che nei casi più gravi possono raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’impresa committente responsabile, come già disciplinato dall’art. 15 della Legge 287/1990.

La circolare ribadisce che la nuova disposizione non modifica il termine massimo di pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi di trasporto, che resta fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del vettore e che adesso la legge consente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di attivare procedure di accertamento d’ufficio e anche su segnalazione diretta del creditore o del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

Il Comitato Centrale pertanto ha già avviato interlocuzioni con AGCM al fine di garantire la propria piena operatività di un utile supporto e della necessaria funzione di raccordo. In tal direzione, si evidenzia che le imprese creditrici possono segnalare eventuali abusi, anche attraverso il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, trasmettendo via pec – all’indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it – la seguente documentazione allegata:

a. una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di fatto notorio, redatta secondo il modello di cui all’ALL. 1;
b. le allegate tabelle 1 e 2 debitamente compilate di cui all’ALL. 2.
Si specifica che la tabella 1 è strettamente necessaria e va riferita solo al/ai committente/i che l’impresa ritiene di segnalare per il ritardo nei pagamenti, mentre la tabella 2 è richiesta per la migliore comprensione del fenomeno e la sua compilazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata;
c. l’elenco delle fatture pagate in ritardo e delle fatture scadute e non pagate nella tabella 3, presente anch’essa nell’ALL.2.
(Le tabelle compilate dovranno essere restituite anche in formato Excel editabile)

Il Comitato conferma che tali dati verranno trattati nella piena tutela del diritto alla riservatezza, pertanto come richiesto da Confartigianato Trasporti viene garantito il pieno anonimato all’impresa-vettore che denuncia il fenomeno di abuso.

L’Albo specifica che la documentazione deve essere debitamente compilata per dimostrare la sussistenza della reiterazione della violazione da parte del committente. A tal fine è opportuno indicare, all’interno della segnalazione, un periodo di riferimento di almeno un semestre che rilevi l’evidente ritardo nei pagamenti diffuso e reiterato.

Circolare MIT n. 4505 del 19 novembre 2025
Modello dichiarazione
Tabelle tempi pagamento

Trasporti Merci Internazionali – Regno Unito: flussi merci UK-UE, nuovo sistema per le pratiche doganali

La Gran Bretagna sta sperimentando dal mese di luglio un sistema per semplificare le procedure doganali che, dopo la Brexit, continuano ad essere complesse con tempi di consegna rallentati.

I veicoli industriali diretti verso l’Unione Europea, infatti, sono spesso costretti a deviare verso uffici doganali interni in Inghilterra, accumulando ore – a volte giorni – di attesa, con conseguenze sui costi e sulla competitività delle aziende.

Per evitare tali criticità la Europa Road, operatore logistico britannico, ha lanciato DAP Flow, un servizio che consente di gestire lo sdoganamento direttamente alla frontiera di Calais.

Il sistema è finalizzato ad eliminare la necessità di passaggi intermedi e semplifica la gestione degli incoterm DAP (Delivered At Place), nei casi in cui il pagamento delle tasse e delle pratiche doganali è a carico dell’acquirente europeo.

Le informazioni doganali vengono inviate in modalità automatica alle autorità francesi durante la traversata, permettendo uno sdoganamento in tempo reale.

Trasporto Merci: Attese carico/scarico – Circolare del Ministero dei Trasporti con chiarimenti applicativi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota circolare a firma del Capo Dipartimento Ing. Riazzola in data 4 novembre 2025, indirizzata alle Associazioni della committenza e dei vettori, con cui si forniscono chiarimenti applicativi rispetto alla nuova norma sui tempi di attesa al carico/scarico della merce prevista dall’art. 4 del d.l. 21/5/2025, n. 73 che modifica l’articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005.

Il Ministero spiega che il chiarimento nasce dalle numerose segnalazioni ricevute dalla committenza e dagli autotrasportatori e che tali segnalazioni hanno evidenziato alcune criticità interpretative sulla nuova disciplina, per cui si è  ritenuto opportuno definire un chiarimento definitivo anche per evitare contenzioso.

Con la circolare si conferma anzitutto quanto Confartigianato Trasporti ha sostenuto sin dalla prima ora, cioè la INDEROGABILITA’ delle nuove regole, infatti la facoltà di deroga pattizia (prima possibile) non è prevista nella modifica normativa.

Con la circolare del 4 novembre 2025, il MIT ribadisce che la norma reca una disciplina stringente e dettagliata dei tempi di attesa (nonché della franchigia e dell’indennizzo ad essi correlati):

  • i 90 minuti del periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci sono tassativi (comma 1);
  • dopo i 90 minuti scatta l’indennizzo di 100 euro dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del periodo di franchigia (comma 2);
  • l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico (comma 3); anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Pertanto, risulta definitivamente chiarito che i 90 minuti di franchigia sono relativi esclusivamente alle attese connesse alle effettive operazioni di carico/scarico.

Infatti, per il superamento dei tempi di carico e scarico non vi sono periodi di franchigia e l’indennizzo di 100 euro è dovuto integralmente per ogni ritardo nelle tempistiche previste per le operazioni di carico o scarico, anche inferiore all’ora.

Il MIT richiama l’importanza sul contratto di trasporto, che assume un ruolo centrale nella gestione dell’attesa carico e scarico e delle effettive operazioni, seppur in considerazione della realtà che presenta svariate forme contrattuali sia in forma scritta che in forma non scritta. A tal proposito viene richiamata l’attenzione sulla necessità che il contratto debba individuare il luogo di svolgimento delle operazioni di carico o di scarico, così come indicare le modalità di accesso dei veicoli e l’orario in cui devono essere svolte le operazioni.

Per i dettagli si rimanda ad una lettura più approfondita della nota circolare MIT

Trasporto Merci – CCNL Logistica-Trasporti: firmata la stesura del testo contrattuale

In data 25 settembre 2025 da Confartigianato Trasporti, le altre organizzazioni datoriali e le OO.SS. FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti è stata sottoscritta la stesura del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione rinnovato il 6 dicembre 2024.

Stesura CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione

Trasporto Merci – Pedaggi 2025: firmata dal Ministro la direttiva per la riduzione dei transiti 2025

La direttiva n. 104/2025, relativa alla riduzione dei pedaggi autostradali inerenti ai transiti 2025 delle imprese di autotrasporto, è stata firmata dal Ministro Matteo Salvini in data 6 maggio 2025, ed in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

Si ricorda che il Comitato Centrale, ogni anno, è autorizzato da disposizioni legislative ad utilizzare specifiche risorse per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture.

In particolare, la legge 26 febbraio 1999, n. 40 e successive modificazioni demanda al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’emanazione di una direttiva per l’attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione.

Per una lettura approfondita si rimanda integralmente alla Direttiva n. 104/2025.

Trasporto Merci Internazionali, Francia: nuovi limiti di peso per i trasporti nazionali su strada dal 1° ottobre

Con il decreto n.1006/2021 del Ministero della transizione ecologica francese del 29 luglio 2021, pubblicato su GU francese in data 31 luglio 2021, si sono apportate modifiche in tema di peso massimo autorizzato dei veicoli per il trasporto di merci su strada effettuato in Francia.

Si ricorda che con le modifiche apportate con il precedente decreto n.1359/2012, erano stati imposti limiti più rigorosi sul peso, legandolo alla classe Euro dei veicoli stessi.

Dal 1° ottobre 2025, i veicoli Euro V o di classe inferiore che effettuano trasporti nazionali in Francia non potranno superare le 40 ton di peso.

Tale limite è applicabile anche ai trasporti di cabotaggio effettuati da vettori comunitari.

Fino al 30 settembre 2025, pertanto, tali veicoli – immatricolati dopo il 1° ottobre 2009 – potranno continuare a circolare fino a 44 ton.

Dal 1° ottobre 2025, soltanto i veicoli Euro VI – immatricolati dopo il 1° gennaio 2014 – saranno autorizzati a circolare a 44 ton.

In caso di superamento del peso, sono previste sanzioni amministrative di particolare rilevanza.

Si fa presente che le 44 ton sono ammesse soltanto nei trasporti nazionali francesi (e quindi anche nei trasporti di cabotaggio effettuati in Francia) e non anche per i trasporti internazionali.


Difatti, il limite di peso ammesso nei trasporti internazionali resta fissato – come noto – dalla direttiva sui pesi e dimensioni 96/53/CEE e ss.mm., in 40 ton per veicoli a 5 e 6 assi.

Trasporto Merci – Normativa, tachigrafo: nuove esenzioni per obbligo installazione e tempi di guida e riposo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto ministeriale 22 aprile 2025, con cui introduce nuove esenzioni per l’uso del cronotachigrafo.

L’obiettivo principale è semplificare la gestione operativa di alcune tipologie di trasporto, tenendo conto delle peculiarità legate a tragitti brevi o frammentati, e rispondere nel contempo a esigenze sanitarie e di benessere animale.

La novità introdotta è l’esenzione per i veicoli industriali usati nel trasporto di animali vivi, limitatamente agli spostamenti entro un raggio massimo di cento chilometri tra fattorie, mercati locali e macelli.

La misura è giustificata sia da esigenze organizzative delle imprese di trasporto, sia dalla necessità di ridurre lo stress per gli animali durante il trasferimento.

Un’ altra novità rilevante riguarda anche il trasporto di rifiuti animali e carcasse non destinate al consumo umano.

La deroga permette di intervenire più rapidamente nella raccolta e nello smaltimento, senza essere vincolati ai tempi di guida ordinari o all’uso del tachigrafo.

Il provvedimento ministeriale in esame conferma inoltre l’esenzione a una serie di categorie di veicoli impiegati in servizi pubblici essenziali o attività particolari.


Tra questi vi sono i mezzi leggeri dei servizi postali universali, i veicoli utilizzati per scuola guida (purché non a fini di lucro), quelli impegnati nella manutenzione di reti idriche, elettriche e stradali, nella gestione dei rifiuti domestici, e ancora i mezzi speciali adibiti a circhi, parchi divertimenti o alla raccolta del latte presso le fattorie.

Sono esentati anche i veicoli blindati per il trasporto di denaro o valori come già previsto con disposizione normativa emanata all’inizio dell’anno.

Il nuovo Decreto abroga il precedente Decreto del 20 giugno 2007.

Il testo è stato comunicato alla Commissione europea e produce effetti immediati a partire dalla sua pubblicazione ufficiale.

Decreto MIT 22 aprile 2025

Trasporto Merci – Deduzioni forfettarie a 48 Euro

Come sollecitato da Confartigianato gli importi delle deduzioni forfettarie sono confermati in 48 euro a giornata.  


Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili,

le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L’agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Trasporto Merci – Novità dal Decreto-Legge “Infrastrutture” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21/05/2025 il Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73 cosiddetto DL “Infrastrutture”,

riguardante – tra le altre – misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici,

il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo.


Il Decreto-Legge Infrastrutture contiene le norme attese dalla categoria dell’autotrasporto merci,

sollecitate in più occasioni da Confartigianato Trasporti e Unatras nella vertenza in atto col Governo

e condivise al Tavolo di confronto istituito al Ministero infrastrutture e trasporti sulle problematiche del settore.


Nello specifico, il Governo ha inserito nel decreto norme regolamentari e finanziarie che interessano da vicino le imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

Gli articoli 4 (Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto)

e 5 (Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e circolazione dei veicoli) contengono infatti importanti novità soprattutto sulle “regole”,

con particolare riguardo alla modifica dell’attuale disciplina dei tempi di attesa al carico/scarico delle merci e dei tempi di pagamento delle fatture di trasporto.

Rispetto alla disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico e alla Franchigia, le principali norme introdotte sono:

1. Il periodo di franchigia che, per ciascuna operazione, passa dalle 2 ore di oggi a 90 minuti.


2. Le indicazioni sul luogo e orario di svolgimento delle operazioni e modalità di accesso ai punti di carico e scarico che, oltre che dal committente, possono essere fornite anche dal destinatario o altro soggetto della filiera del trasporto indicato all’art. 2 del d.lgs 286/2005 (quindi, anche dal caricatore).

In assenza di indicazioni, al vettore è consentito dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite i sistemi di geolocalizzazione satellitare

installati sul mezzo o mediante i dati del tachigrafo intelligente di seconda generazione.


3. Se il periodo di franchigia di 90 minuti è superato, al vettore spetta un indennizzo di 100 euro (rispetto ai 40 € di oggi) per ogni ora o frazione di ritardo.


Rispetto a questo indennizzo occorre evidenziare che:

– La richiesta di pagamento potrà essere avanzata al committente o al caricatore visto che, nella nuova formulazione della norma,

sono considerati soggetti responsabili in solido, con diritto di rivalsa – per chi paga – nei confronti dell’effettivo responsabile.

Detta richiesta andrà fatta nel rispetto del termine di prescrizione stabilito all’art. 2951 c.c. (un anno dalla riconsegna delle cose nel luogo di destinazione) e, in caso di mancato pagamento,

viene fatta salva la facoltà di proporre la domanda di ingiunzione nei confronti dei suddetti co-obbligati ai sensi degli artt. 633 ss del codice di procedura civile.

Esso viene rivalutato automaticamente ogni anno, avvalendosi dell’indice Istat dei prezzi al consumo (Indice FOI).
– Se nel contratto di trasporto sono stati specificati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico,

l’indennizzo è dovuto anche in caso di superamento degli stessi e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento firmato dal caricatore, dal committente o dal vettore.


4. Infine, sull’argomento del carico, l’ultimo comma dell’art. 6 bis specifica ora che al conducente è sempre assicurata la possibilità di visionare la regolarità dell’operazione, con particolare riferimento alla sistemazione sul mezzo, tenuto conto anche delle sanzioni previste dal c.d.s per le irregolarità del carico accertate su strada (artt. 164 e 167). Viceversa, le operazioni di scarico possono svolgersi anche in assenza dell’autista.Rispetto alla disciplina dei tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto merce, le principali norme introdotte sono:


In presenza di violazioni reiterate e diffuse della predetta normativa sui tempi di pagamento da parte di un committente, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) potrà intervenire d’ufficio oppure su segnalazione del creditore (quindi il trasportatore) o del Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori istituito presso il MIT,

adottando le diffide e applicando le sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato realizzato dall’impresa (non della singola fattura non pagata) come previsto dall’art. 15 della
legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Rispetto al recupero dei fondi per l’autotrasporto tagliati con l’ultima legge di bilancio, le principali novità introdotte sono:
Il recupero parziale del taglio di 12 milioni (sui 240 milioni strutturali per l’autotrasporto) previsto nell’ambito dei tagli lineari decisi dall’ultima legge di bilancio (legge 207 del 30 dicembre 2024), pari al 5% per i bilanci di tutti Ministeri.

Ricordiamo che, a seguito dell’incontro al MIT dell’11 maggio scorso, per procedere con lo spacchettamento delle risorse per il triennio 2025-2027 e salvaguardare integralmente la dotazione delle risorse per le deduzioni forfettarie degli artigiani (70mln)

e dei pedaggi autostradali (120mln) che sono fruibili in corso d’anno dalle imprese, si era proceduto a ridurre di 12 mln la dotazione destinata agli investimenti nel parco veicolare (25mln).


La norma in esame provvede al ripristino di questi fondi, stabilendo che le risorse da dedicare al ricambio del parco veicolare siano incrementate di 6 mln € nel 2025 e 6 mln € nel 2026.

Confartigianato ritiene che, con la definitiva emanazione delle norme sopradescritte e delle altre novità a favore del comparto contenute nel Decreto-Legge, la vertenza in essere col Governo abbia intrapreso un deciso cambio di passo.


Nonostante le difficoltà dovute alla iniziale mancanza di interlocuzioni e le lungaggini dovuti ad approfondimenti tecnici ed affinamenti legislativi,

grazie al mantenimento degli impegni assunti da parte del Governo sono state fornite le prime concrete risposte alle aspettative delle imprese di autotrasporto con il rafforzamento di alcune norme vitali per l’attività quotidiana delle attività,

che ne determinano la competitività nel mercato.


Rimangono ancora sul tappeto le questioni inerenti alla revisione degli obblighi formativi per il conseguimento della CQC, alle necessarie modifiche delle norme del codice della strada soprattutto con riferimento alla sospensione breve della patente,

alla carenza di conducenti, all’istituzione del fondo strutturale di 590 milioni di euro per investimenti nella
transizione ecologica del settore.


Su tutti questi temi Confartigianato Trasporti continuerà a sollecitare il dialogo col Ministero e,

successivamente, effettuerà una valutazione complessiva anche insieme alle altre organizzazioni nazionali nell’ambito coordinamento unitario UNATRAS,

verificando l’effettivo prosieguo del confronto col Governo.

Per una disamina sulle norme introdotte si rimanda alla lettura della circolare pubblicata sulla Intranet riservata, inerente l’oggetto.

Testo DL 21 maggio 2025 n. 73

Trasporto Merci – Albo Autotrasporto: controllo della regolarità delle imprese – Istruzioni in caso di procedimento di verifica

Il Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori ha ripreso le attività di verifica e controllo della regolarità dei requisiti posseduti dalle imprese iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 28.

La verifica è svolta con l’ausilio di un apposito applicativo informatico che opera in cooperazione con le Amministrazioni e gli enti competenti.

Si precisa che l’impresa ha 90 giorni di tempo per fornire osservazioni o controdeduzioni alle anomalie che sono state riscontrate e segnalate.

Importante:
Le imprese che hanno ricevuto una PEC non devono inviare la documentazione cartacea agli uffici né tramite PEC ma utilizzare esclusivamente la funzione disponibile sull’applicativo “Gestione Istruttoria” del Portale Albo.
L’impresa può scaricare il manuale utente (allegato) con le istruzioni necessarie per l’utilizzo dell’applicativo “Gestione Istruttoria” e per il caricamento della documentazione, nonché i format delle auto dichiarazioni utili a sanare le eventuali irregolarità riscontrate.

Come fare?

1. REGISTRATI AL PORTALE www.alboautotrasporto.it
Con le credenziali ottenute a seguito della registrazione accedi all’applicativo “Gestione Istruttoria” cliccando su SERVIZI e poi su GESTIONE ISTRUTTORIA.

2. Nella funzione GESTIONE ISTRUTTORIA, troverai le segnalazioni di anomalia che ti riguardano. A fianco di ciascuna anomalia troverai un campo “NOTE” dove potrai scrivere direttamente le tue osservazioni o controdeduzioni.
Vi è anche la possibilità di allegare documenti a supporto delle tue controdeduzioni (vedi manuale istruzioni).

3. Se utilizzi il Portale per rispondere ed inviare documenti, NON dovrai fare altro né inviare documentazione cartacea agli Uffici.

4. Se hai difficoltà nel caricamento della documentazione o altri dubbi scrivi:
– alla casella mail dedicata: ver-regolarita.ccaa@mit.gov.it
– all’indirizzo PEC gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it

5. Se non fornisci riscontro entro i 90 giorni a disposizione, la procedura di verifica di regolarità verrà chiusa e trasmessa al competente Ufficio della motorizzazione che potrà adottare i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Albo nazionale degli autotrasportatori previsti dalla vigente normativa.

In allegato:
– Avviso/vademecum con le istruzioni da seguire nel caso in cui l’impresa di autotrasporto abbia ricevuto una PEC di avvio del procedimento di verifica, e su cui le associazioni territoriali in indirizzo possono fornire assistenza e supporto all’impresa destinataria
– Manuale per l’utente impresa sottoposta a verifica
– Modulistica

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