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Tag: trasporto internazionale

Internazionali, Romania: esteso sistema elettronico integrato RO e-Transport

Con ordinanza n.115/2023, che ha modificato ed integrato l’ordinanza n. 41/2022, dalla data del 1° gennaio 2024,

è in Romania l’obbligo dell’utilizzo del sistema elettronico integrato RO eTransport per i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa massima autorizzata pari o superiore a 3,5 ton.

che dovranno essere dotati di dispositivi satellitari per il tracciamento e la trasmissione dei dati relativi ai trasporti internazionali.

Il provvedimento in esame è esteso alla totalità delle merci trasportate al fine di contrastare l’evasione fiscale. L’obbligo trova applicazione nei trasporti internazionali che coinvolgono la Romania sia intra-Ue che con Paesi non-UE.

Le sanzioni per il mancato rispetto del suddetto obbligo troveranno applicazione solamente dal mese di luglio 2024. L’entità di tali sanzioni ha come tetto 100.000 RON e prevede anche la sanzione accessoria della confisca dei beni non dichiarati.

L’obbligo di dichiarare i dati relativi al trasporto internazionale di merci su strada nel e-Transport System RO ai fini dell’ottenimento dei codici di trasporto unici, si applica:

  • al destinatario elencato nella dichiarazione doganale di importazione o il mittente elencato nella dichiarazione doganale di esportazione, a seconda dei casi, per le merci soggette a operazioni di importazione o esportazione;
  • al beneficiario in Romania per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • al fornitore in Romania, in caso di consegne intracomunitarie di beni;
  • al depositario, nel caso di merci oggetto di operazioni intracomunitarie in transito, sia per merci scaricate in Romania per lo stoccaggio o per la formazione di una nuova spedizione formata da uno o più lotti di merci, sia per merci caricate dopo lo stoccaggio o dopo la formazione di una nuova spedizione all’interno del territorio nazionale rumeno composta da uno o più lotti di merci.

In particolare, i dati richiesti sono relativi al mittente e al destinatario, al nome, alle caratteristiche, quantità e valore della merce trasportata,

ai luoghi di carico e scarico, agli estremi del mezzo di trasporto utilizzato, nonché al codice UIT generato.

Per generare il codice UIT – che si ricorda che ha una validità di 15 giorni per le operazioni intracomunitarie – l’operatore avrà l’obbligo di inserire i dati relativi al trasporto fino a 3 giorni precedenti l’inizio del medesimo trasporto,

ovvero al massimo prima che il veicolo attraversi il confine per accedere in Romania.

Il conducente del veicolo è obbligato ad attivare il satellitare nel momento dell’ingresso e disattivarlo immediatamente dopo la consegna avvenuta della merce ovvero in uscita dalla Romania, garantendo la tracciabilità continua in tempo reale del veicolo.

I moduli informatici forniti gratuitamente al vettore dal Centro nazionale per l’informazione finanziaria del Ministero delle Finanze (https://mfinante.gov.ro/ro/web/site).

Se il trasporto dichiarato nel Sistema Nazionale di Trasporto e-Ro raggiunge un altro valico di frontiera statale o in una data successiva a quella indicata

nella domanda in fase di generazione del codice UIT, si crea una situazione che non comporta nessun tipo di sanzione.

Il sistema Ro eTransport preleva i dati dai dispositivi GPS, se presenti, per il monitoraggio del trasporto delle merci e i dati di posizionamento del veicolo.

Qualora il veicolo non sia dotato del sistema GPS, l’operatore di trasporto dovrà necessariamente installare dispositivi terminali che utilizzano tecnologie satellitari e di trasmissione dati, sui quali è installato il software messo a disposizione, gratuitamente,

dall’Autorità Nazionale di Informazione Finanziaria presso il Ministero delle Finanze, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera a1 dell’Ordinanza n.41/2022.

È importante evidenziare come il trasportatore abbia l’obbligo di garantire il trasferimento dei dati di posizionamento

attuali del veicolo di trasporto lungo tutto il percorso di trasporto delle merci soggette a monitoraggio attraverso il sistema di trasporto elettronico.

Internazionali, Austria: aumento pedaggi e calendario dei divieti di circolazione invernale 2024

Confartigianato informa che è stata pubblicata la Legge n.142/23 sulla Gazzetta Ufficiale austriaca del 16 novembre 2023, che ha modificato la “Mautgesetz” del 2002 prevedendo, dal 1° gennaio 2024, il costo della Co2 come parte integrante nel calcolo del pedaggio chilometrico per i veicoli aventi massa complessivo a pieno carico superiore a 3,5 ton, in attuazione della direttiva pedaggi n.2022/362.

Nel calcolo del pedaggio, pertanto, saranno presi in considerazione i costi delle infrastrutture, i costi derivanti dall’inquinamento atmosferico, inquinamento acustico e dalle emissioni di CO2 prodotte dal traffico.

Il Ministero federale per l’ambiente con Regolamento n.331 pubblicato su G.U. austriaca del 21 novembre 2023 ha puntualizzato che le tariffe di pedaggio chilometrico saranno, come detto, applicate dal 1° gennaio 2024 e comprensive dei tratti alpini sui quali si paga un pedaggio maggiorato.

Con riferimento al costo pedaggio per la componente CO2, sono stati stabiliti 5 gruppi tariffari, per i veicoli aventi 2, 3, 4 e più assi.

Pertanto, i veicoli dovranno rientrare in una classe tariffaria, in assenza della quale verrebbe di conseguenza attribuita la tariffa più elevata (classe emissione 1), con costi più elevati.

A tal proposito, il proprietario del veicolo, prima di utilizzare le strade a pedaggio e in data antecedente al 1° gennaio 2024, potrà dichiarare digitalmente la classe di emissione Euro e la classe di emissione CO2, attraverso l’apposito calcolatore della Asfinag AG, di cui si riporta il link: https://go-maut.at/co2-rechner#/.

Inoltre, le autorità austriache hanno reso disponibile il calendario invernale 2024 dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti sulla A12 e A13.

Il calendario va dal 13 gennaio al 9 marzo, si applica ogni sabato tra le 7:00 e le 15:00 e interessa gli autocarri o autoarticolati con peso lordo massimo superiore a 7,5 t e autocarri con rimorchio la cui somma del peso lordo massimo di entrambi i veicoli è superiore a 7,5 t che viaggiano sull’Autostrada A 12 Inntal e Autostrada A 13 del Brennero in direzione Italia o un altro Paese da raggiungere attraverso l’Italia e in direzione Germania o un altro Paese da raggiungere attraverso la Germania.

Trasporti internazionali – Licenza comunitaria: chiarimenti degli Interni per la mancanza a bordo del veicolo della copia Certificata Conforme (Art. 46 Legge 298/74)

Confartigianato Trasporti informa che il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale Polizia stradale – ha emanato la circolare del 22 novembre 2022 con la quale ha fornito precise indicazioni in merito ad una recente sentenza della Corte di Cassazione,

relativa alla violazione dell’obbligo di avere a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale di merci in conto terzi in ambito UE, copia certificata conforme della licenza comunitaria di cui al Regolamento 1072/2009.

La sentenza della Corte di Cassazione argomenta l’applicazione della sanzione di cui all’art.46 della Legge 298/74 (trasporto senza licenza), nella fattispecie in cui l’autista non esibisca copia conforme della licenza comunitaria all’organo di controllo.

La sanzione de quo trova applicazione non perché l’impresa non sia abilitata ai trasporti internazionali ma in quanto non presente a bordo del veicolo il titolo autorizzativo.

La sentenza in questione afferma che risulta legittimo applicare le sanzioni del trasporto abusivo in contestazione immediata,

qualora ovviamente l’agente accertatore proceda alla contestazione motivando correttamente la violazione della mancanza a bordo della copia conforme della licenza comunitaria.

Tale interpretazione deriva dal fatto che l’art.46 citato, infatti, non distingue l’ipotesi del mancato ottenimento di licenza comunitaria da quella della mancanza a bordo del veicolo,

nonché dal fatto che la normativa comunitaria in materia richiama sempre e comunque di dimostrare il titolo autorizzativo ad effettuare il trasporto internazionale.

Si fa presente che tale obbligo sussiste anche durante l’esecuzione in Italia di tratte stradali di un trasporto combinato internazionale,

in quanto la tratta nazionale fa parte di un trasporto internazionale e la mancanza a bordo veicolo della copia certificata conforme viene sanzionata con la contestazione del richiamato art.46 precedentemente citato.

Da un ulteriore confronto tra Confartigianato e il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale Polizia stradale, si ritiene che tale disposizione sia stata resa operativa,

oltre che in applicazione del principio di diritto stabilito dalla sentenza in esame, anche per rendere più efficace il controllo nei confronti delle imprese straniere, come richiesto su vari ambiti dalla nostra Associazione.

Difatti, nell’ambito dei controlli su strada, mentre la procedura di cui all’art. 180 del Codice della strada (richiesta di esibizione di specifica documentazione) applicata agli autotrasportatori italiani consente all’organo accertatore di completare l’istruttoria e verificare il possesso o meno della licenza comunitaria, ciò non avviene nei confronti delle imprese di trasporto straniere che,

essendo soggette alla procedura particolare di cui all’art. 207 del CdS, l’eventuale richiesta di esibizione della licenza comunitaria notificata alla sede dell’impresa in altro paese comunitario, rimane inevasa la maggior parte delle volte, con la conseguenza di non poter concludere l’istruttoria e poter successivamente sanzionare l’eventuale trasporto abusivo.

La sentenza in questione, nell’affermare che risulta legittimo applicare le sanzioni del trasporto abusivo in contestazione immediata

– qualora ovviamente l’agente accertatore proceda alla contestazione motivando correttamente la violazione della mancanza a bordo della copia conforme della licenza comunitaria –

consente di fatto di applicare nell’immediatezza l’aspetto sanzionatorio anche nei confronti dell’autotrasportatore che non ha sede in Italia.

Tale interpretazione deriva dal fatto che l’art. 46 citato, infatti, non distingue l’ipotesi del mancato ottenimento di licenza comunitaria da quella della mancanza a bordo del veicolo,

nonché dal fatto che la normativa comunitaria in materia richiama sempre e comunque di dimostrare il titolo autorizzativo ad effettuare il trasporto internazionale.

Si fa presente che tale obbligo sembrerebbe sussistere anche durante l’esecuzione in Italia di tratte stradali di un trasporto internazionale, anche se combinato o intermodale, in quanto la tratta nazionale farebbe parte di un trasporto internazionale.

Anche se parte degli organi di polizia stradale sostiene la tesi inversa, si consiglia alle imprese di autotrasporto associate (in tale situazione) di tenere comunque sempre a bordo la copia conforme della licenza comunitaria,

almeno fino a quando il Ministero dell’Interno non si pronuncerà con un’eventuale circolare che possa chiarire l’esclusione dall’ambito applicativo del caso sopradescritto, come già richiesto da Confartigianato Trasporti.

Tale prudenza si rende necessaria alla luce del fatto che l’assenza a bordo veicolo della copia certificata conforme, viene punita con la contestazione del richiamato art. 46 precedentemente citato

e con l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 2000 euro, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

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