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Tag: tachigrafo

Normativa, tachigrafo: registrazione attività del conducente nei 56 giorni precedenti – Chiarimenti del Ministero dell’Interno.

Con circolare del 27 dicembre 2024, il Ministero dell’Interno italiano ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di esibire, in occasione di un controllo stradale e a richiesta dell’organo accertatore,

le registrazioni delle attività svolte dal conducente di un veicolo munito di tachigrafo, nel giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.

Tale obbligo è stato introdotto dal Regolamento UE n.1054/2020 (“Pacchetto mobilità”) che ha modificato l’art. 36 del Regolamento n.165/2014, estendendo il periodo dell’attività da 28 a 56 giorni a partire dal 31 dicembre 2024.

Con la circolare in esame sono stati forniti i chiarimenti di seguito elencati con riferimento alle carte tachigrafiche:

  • Carte tachigrafiche “gen2v1”, rilasciate fino al 20 luglio 2023: queste carte recano impresso sul retro il codice “e3 1003” e consentono di norma la registrazione di 56 giorni lavorativi. L’inserimento manuale di attività particolari – per es. “out of scope”, funzione “traghetto”, cambio di nazione alla frontiera potrebbe portare in alcuni casi alla saturazione della memoria interna, con la sovrascrittura delle informazioni meno recenti.
  • Carte tachigrafiche “gen2v2” rilasciate a decorrere dal 21 luglio 2023: questo tipo di carte individuate sul retro con il codice “e3 1004”, sono dotate di una maggiore quantità di memoria e consentono di registrare correttamente tutte le attività svolte nei 56 giorni precedenti a quello in corso.

La circolare rammenta che non sussistendo alcun obbligo di sostituzione della carta la cui memoria non riesce a registrare tutte le attività svolte nei 56 giorni antecedenti a quello in corso,

per mostrare agli organi di controllo le attività svolte negli ultimi 56 giorni, sarà opportuno procedere alla stampa delle stesse al fine di evitare la perdita dei dati.

La stampa deve essere fatta al termine dell’attività giornaliera, prima dell’inizio di un nuovo periodo di guida di 24 ore,

con l’apposita funzione presente in tutti i modelli di tachigrafo digitale, come previsto dai Regolamenti CE n.561/2006 e UE n.165/2014.

Appare importante ricordare che la Legge n.166/2024 ha stabilito, all’articolo 6 – che in fase di controllo su strada,

sarà possibile acquisire le prove mancanti che dimostrano il corretto uso del tachigrafo,

anche tramite la sede centrale dell’impresa, del gestore o altre entità competenti, prima della conclusione del controllo.

Pertanto, l’autista potrà integrare le eventuali attività mancanti chiedendo all’ impresa di trasmettere anche digitalmente i dati mancanti.

Al fine di poter integrare le registrazioni mancanti tramite quest’ultima procedura, si suggerisce di continuare

ad effettuare lo scarico dei dati cronotachigrafi in azienda ogni 28 giorni, come è stato fatto fino ad oggi.

Considerazioni operative a seguito della Circolare

A seguito di confronti avuti con tecnici esperti sulla materia, Confartigianato specifica che dalla circolare non scaturisce alcun obbligo di stampa.

La circolare in parola indica la stampa come “opportuna”, non obbligatoria. Rimane invece obbligatorio mostrare tutte le registrazioni richieste in caso di controllo, comprese quelle relative ai parametri aggiuntivi.

Come sopra precisato, la possibilità che alcune registrazioni di parametri aggiuntivi non vengano salvate dipende dalla memoria limitata della smartcard

ed è legata ad attività specifiche, come l’uso frequente e continuato di traghetti o treni e l’attraversamento frequente di confini.


Questa circostanza è sempre stata presente in passato e non è legata all’estensione a 56 giorni.

Anche nei pochi casi in cui i parametri aggiuntivi non risultino memorizzati, le registrazioni mancanti possono essere recuperate direttamente dalla memoria del tachigrafo, che ha una capacità superiore rispetto alla smartcard.


Ciò limita ulteriormente il problema ai soli casi in cui il conducente abbia svolto le sue attività degli ultimi 56 giorni su veicoli diversi.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, si può affermare che la produzione giornaliera di stampe cartacee non è obbligatoria

e può essere considerata superflua, in linea con l’obiettivo europeo di ridurre la necessità di esibire documentazione cartacea durante i controlli.

Tuttavia, come sopra ricordato, le aziende devono essere pronte a supportare i conducenti nei casi in cui le smartcard non contengano tutte le informazioni richieste.

Normativa, tachigrafo: dimostrazione della documentazione relativa al corretto uso

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 27 dicembre 2024, ha fornito precisazioni inerenti alla modifica dell’art.6 del D.Lvo n.144/2008, relativo ai controlli nei confronti dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada

per i quali è previsto l’obbligo di installazione di tachigrafo, apportata con la Legge n.166/2024 di conversione del DL Salva-Infrazioni.

Il Ministero ha puntualizzato che, qualora in fase di controllo su strada il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, ai fini di escludere l’applicazione della sanzione di cui all’art.174, comma 14, del Codice della strada nei confronti dell’impresa,

può essere esibita la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi i conducenti ai fini del corretto uso del tachigrafo anche se acquisita durante l’attività di controllo ed anche in formato digitale

– qualora non ci fosse a bordo del veicolo – a condizione che l’esibizione della documentazione richiesta avvenga prima della conclusione del controllo.

Si ricorda che con Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti prot. n. 215, del 12 dicembre 2016, sono state dettate disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi che le imprese possono attuare,

al fine di ottemperare a quanto previsto dalla norma europea in materia di obblighi formativi dei conducenti ed ottenere

così la non applicazione delle sanzioni previste dall’art.174 comma 14 del Cds, in caso di violazione dei tempi di guida e di riposo da parte del conducente.

Circolare Ministero Interno n. 38974 del 27/12/2024

Tachigrafi di vecchia generazione: per i trasporti transfrontalieri scatta l’obbligo di sostituzione con il tachigrafo intelligente V2

Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanato il 15 luglio 2020, ha introdotto l’obbligo di sostituire i tachigrafi di generazione precedente

con il tachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli utilizzati nei trasporti transfrontalieri.

Per i veicoli che operino o abbiano intenzione di operare in uno Stato membro

diverso da quello di registrazione attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti,

la scadenza per la sostituzione del dispositivo è fissata al 31 dicembre 2024, mentre per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione è il 18 agosto 2025.

Al fine di evitare un affollamento delle operazioni di retrofit nelle fasi finali,

che potrebbe comportare il rischio di non poter garantire la sostituzione entro i termini previsti,

si invitano gli interessati a procedere con la sostituzione dei dispositivi in concomitanza delle ispezioni periodiche (almeno biennali secondo l’articolo 23 del regolamento 165/2014) dei tachigrafi.

Trasporto Merci – Tachigrafo, tempi di guida e riposo: nuove norme UE

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 maggio 2024 la Direttiva delegata 2024/846 della Commissione

che introduce un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto riguardo le infrazioni su tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente.

La Direttiva 2024/846, che aggiorna le tabelle previste dell’allegato III della Direttiva 2006/22/CE, include le seguenti nuove infrazioni:

– Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi: infrazione molto grave (IMG)


– Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo: infrazione molto grave (IMG)


– Spese per l’alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro: infrazione grave (IG)


– L’impresa di trasporto non organizza l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro

o che possano ritornare al loro luogo di residenza: infrazione grave (IG)


– Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione: infrazione molto grave (IMG)


– Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei Paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera

nel corso del periodo di lavoro giornaliero: infrazione grave (IG)


– Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei Paesi in cui il conducente

ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero: infrazione grave (IG)

Gli Stati membri dovranno recepire la presente Direttiva entro il 14 febbraio 2025.

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