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Tag: Romania

Trasporto Merci Internazionali, Romania: rinviate al 31 marzo 2025 le sanzioni per il mancato utilizzo del sistema RO e-Transport

Il governo rumeno ha rimandato ulteriormente al 31 marzo 2025 l’applicazione delle sanzioni per la mancata trasmissione delle coordinate GPS nel sistema di monitoraggio elettronico RO e-Transport.

Il rinvio delle sanzioni previste dal sistema Ro e-Transport fino al 31 marzo 2025 offrirà agli operatori e alle imprese del settore dell’autotrasporto un’ulteriore finestra di adeguamento alle normative sulla dichiarazione dei trasporti internazionali di merci su strada.

Questo provvedimento consentirà di evitare l’applicazione di sanzioni, che, secondo quanto indicato dall’IRU, variano da 5.000 a 10.000 RON (circa 1.000 – 2.000 euro).

Le sanzioni erano state rinviate la prima volta al 1° gennaio 2025, a seguito di una negoziazione tra l’Unione Nazionale degli Autotrasportatori della Romania (UNTRR), la Federazione dei Datori di Lavoro Concordia e il Primo Ministro Marcel Ciolacu, successivamente erano state rinviate al 1° marzo 2025.

Internazionali, Romania: esteso sistema elettronico integrato RO e-Transport

Con ordinanza n.115/2023, che ha modificato ed integrato l’ordinanza n. 41/2022, dalla data del 1° gennaio 2024,

è in Romania l’obbligo dell’utilizzo del sistema elettronico integrato RO eTransport per i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa massima autorizzata pari o superiore a 3,5 ton.

che dovranno essere dotati di dispositivi satellitari per il tracciamento e la trasmissione dei dati relativi ai trasporti internazionali.

Il provvedimento in esame è esteso alla totalità delle merci trasportate al fine di contrastare l’evasione fiscale. L’obbligo trova applicazione nei trasporti internazionali che coinvolgono la Romania sia intra-Ue che con Paesi non-UE.

Le sanzioni per il mancato rispetto del suddetto obbligo troveranno applicazione solamente dal mese di luglio 2024. L’entità di tali sanzioni ha come tetto 100.000 RON e prevede anche la sanzione accessoria della confisca dei beni non dichiarati.

L’obbligo di dichiarare i dati relativi al trasporto internazionale di merci su strada nel e-Transport System RO ai fini dell’ottenimento dei codici di trasporto unici, si applica:

  • al destinatario elencato nella dichiarazione doganale di importazione o il mittente elencato nella dichiarazione doganale di esportazione, a seconda dei casi, per le merci soggette a operazioni di importazione o esportazione;
  • al beneficiario in Romania per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • al fornitore in Romania, in caso di consegne intracomunitarie di beni;
  • al depositario, nel caso di merci oggetto di operazioni intracomunitarie in transito, sia per merci scaricate in Romania per lo stoccaggio o per la formazione di una nuova spedizione formata da uno o più lotti di merci, sia per merci caricate dopo lo stoccaggio o dopo la formazione di una nuova spedizione all’interno del territorio nazionale rumeno composta da uno o più lotti di merci.

In particolare, i dati richiesti sono relativi al mittente e al destinatario, al nome, alle caratteristiche, quantità e valore della merce trasportata,

ai luoghi di carico e scarico, agli estremi del mezzo di trasporto utilizzato, nonché al codice UIT generato.

Per generare il codice UIT – che si ricorda che ha una validità di 15 giorni per le operazioni intracomunitarie – l’operatore avrà l’obbligo di inserire i dati relativi al trasporto fino a 3 giorni precedenti l’inizio del medesimo trasporto,

ovvero al massimo prima che il veicolo attraversi il confine per accedere in Romania.

Il conducente del veicolo è obbligato ad attivare il satellitare nel momento dell’ingresso e disattivarlo immediatamente dopo la consegna avvenuta della merce ovvero in uscita dalla Romania, garantendo la tracciabilità continua in tempo reale del veicolo.

I moduli informatici forniti gratuitamente al vettore dal Centro nazionale per l’informazione finanziaria del Ministero delle Finanze (https://mfinante.gov.ro/ro/web/site).

Se il trasporto dichiarato nel Sistema Nazionale di Trasporto e-Ro raggiunge un altro valico di frontiera statale o in una data successiva a quella indicata

nella domanda in fase di generazione del codice UIT, si crea una situazione che non comporta nessun tipo di sanzione.

Il sistema Ro eTransport preleva i dati dai dispositivi GPS, se presenti, per il monitoraggio del trasporto delle merci e i dati di posizionamento del veicolo.

Qualora il veicolo non sia dotato del sistema GPS, l’operatore di trasporto dovrà necessariamente installare dispositivi terminali che utilizzano tecnologie satellitari e di trasmissione dati, sui quali è installato il software messo a disposizione, gratuitamente,

dall’Autorità Nazionale di Informazione Finanziaria presso il Ministero delle Finanze, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera a1 dell’Ordinanza n.41/2022.

È importante evidenziare come il trasportatore abbia l’obbligo di garantire il trasferimento dei dati di posizionamento

attuali del veicolo di trasporto lungo tutto il percorso di trasporto delle merci soggette a monitoraggio attraverso il sistema di trasporto elettronico.

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