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Tag: PNRR

PNRR: pagamenti alle imprese in tempi più brevi

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 la Legge 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del D.L. 113/2024 (“Decreto Omnibus”), recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico”.

Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è introdotta una disposizione volta ad accelerare i pagamenti per il PNRR. Nel dettaglio, l’articolo 18-quinquies dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi per il PNRR,

al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento (comma 1).

Il comma 2 prevede che in sede di presentazione della richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie, i soggetti attuatori devono attestare:

  1. l’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento;
  2. l’espletamento dei controlli di competenza effettuati;
  3. le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR.

Tale documentazione deve essere inoltre conservata dagli stessi soggetti attuatori e deve essere resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee.

Le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai trasferimenti, sulla base delle attestazioni citate, “riservandosi” i successivi controlli sulla documentazione giustificativa da effettuare entro l’erogazione del saldo finale dell’intervento.

Il comma 3 prevede che un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori devono attenersi per gli adempimenti previsti dai precedenti commi.

Grazie agli effetti del PNRR, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE), il settore delle costruzioni continua a crescere, facendo registrare nel primo semestre del 2024 un aumento del 3,9% delle ore lavorate +3,9%. Anche il numero di lavoratori e la massa salari aumentano rispettivamente del 5,4% e del 7%.

Rispetto al 2022, la crescita è ancora più marcata, con un aumento dell’11,26% della massa salari. Unica eccezione, il lieve calo del numero di imprese (-0,2%), attribuito secondo la CNCE a una diversa distribuzione dei lavori. A livello territoriale, il Sud e le Isole mostrano una ripresa significativa.

Decreto PNRR 4 e Decreto Coesione: come cambia la verifica della congruità della manodopera

Pubblicata la Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”; con essa vengono apportate alcune importanti modifiche al c.d. “Decreto PNRR 2024” (convertito con la legge n. 56/2024 ed entrata in vigore lo scorso 30 aprile con la pubblicazione in Gazzetta).

Il Decreto Coesione conferma l’obbligo di procedere con il saldo finale dei lavori edili pubblici e privati solo dopo che il responsabile del progetto (per gli appalti pubblici) e il committente (per i privati), abbia verificato la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Con il nuovo comma 12 si abbassa la soglia per la verifica di congruità nei cantieri privati, che scende da 500mila euro a 70mila euro adeguando il provvedimento con quanto previsto DM n. 143 del 25 giugno 2021 e accogliendo pienamente le richieste avanzate da ANAEPA Confartigianato Edilizia e dal settore dell’edilizia.

Tra le altre novità, il direttore dei lavori tra le figure incaricate delle verifiche di congruità dell’incidenza della manodopera e, in sua assenza, il committente sarà responsabile di acquisire l’attestazione di congruità. Per il direttore dei lavori (o sul committente in sua assenza) inadempiente è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, già prevista nel testo originario.

Nel caso degli appalti pubblici, con il Decreto Coesione è eliminata la soglia dei 150.000 euro; rimane inalterata la disposizione che prevede che il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto

In assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile.

L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lett. b), dell’art. 222, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Legge PNRR 2024: le novità in materia di lavoro

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile (S.O n.19) la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In sede di conversione, anche grazie all’azione di ANAEPA e di Confartigianato, rispetto al testo originario, è intervenuta una modifica estremamente rilevante in materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto: è previsto l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.

Relativamente alla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, rispetto al testo originario, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Restano esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Un decreto del ministero del Lavoro (sentito l’INL Ispettorato Nazionale del Lavoro) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL).

Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge.

Inoltre, in fase di conversione sono state introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.

Patente a crediti: posta la fiducia dal Governo per il Dl PNRR

In dataaaaaaaaa16 aprile 2024 è approvata la questione di fiducia posta dal Governo sul testo del decreto-legge PNRR che, come noto, introduce una serie di misure che impattano fortemente sull’edilizia.

In particolare, l’articolo 29, al comma 19, prevede una modifica al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza – TUS) rivitalizzando l’articolo 27 che prevedeva la “patente a punti” rinominata come “patente a crediti”.

La Confederazione e Anaepa Confartigianato Edilizia sono intervenute col Governo riuscendo ad ottenere una limitazione dell’impatto della norma.
L’azione politico-sindacale consiste in una forte opposizione al provvedimento con la presentazione di un unico emendamento soppressivo dell’articolo 29, ma contemporaneamente è avviata un’azione di interlocuzione con il Ministro e il ministero competente poiché era chiara, sin da subito, la volontà di non retrocedere dalla scelta fatta.

Gli elementi principali e le proposte emendative presentate da Confartigianato che hanno trovato accoglimento sono state:

  • al comma 2 dell’articolo 29, con la discussione parlamentare e le interlocuzioni presso il ministero Confartigianato è riuscita a far reintrodurre il riferimento al contratto stipulato dalle “associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, al posto del “contratto collettivo nazionale territoriale maggiormente applicato”. Il riferimento esplicito all’attività oggetto del subappalto accoglie la richiesta confederale volta a consentire alle imprese l’utilizzo del contratto di riferimento connesso all’attività specifica anche nel subappalto;
  • al comma 3, con riferimento alle sanzioni previste in caso di accertamenti relativi alle elusioni delle norme contrattuali legate alla somministrazione di lavoro, si esplicita il principio di “proporzionalità” dell’irrogazione delle sanzioni.

In merito alla “Patente a punti/crediti” che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, art. 89, comma 1, lettera a), segnaliamo che la prima modifica riguarda il campo di applicazione poiché sono esclusi “coloro che effettuano mere forniture e prestazioni di natura intellettuale”.
Contemporaneamente è introdotto un riferimento alle imprese e lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, per i quali è richiesto il possesso di un documento
equivalente rilasciato dal loro Paese di origine, la cui applicabilità operativa desta qualche perplessità.

Rispetto ai requisiti necessari per il rilascio della patente, rimane invariato il possesso dell’iscrizione in Camera di Commercio e del DURC; per il DURF e per il DVR è inserita la necessaria dizione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. 

Relativamente al requisito di adempimento della formazione è aggiunto che tale formazione deve riguardare anche i prestatori di lavoro; infine, è aggiunto il requisito della designazione del RSPP (sempre nei casi previsti dalla legge).

Al fine del rilascio della patente a crediti, è introdotta la possibilità di autocertificazione del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
Nei commi 3 e 5 vi è l’accoglimento della richiesta di demandare a provvedimenti successivi la definizione delle modalità operative di presentazione delle domande per l’ottenimento della patente e dei criteri di attribuzione di ulteriori crediti rispetto al punteggio iniziale (fissato a 30 crediti per tutti), nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Inoltre, è inserito un nuovo comma 4 dell’articolo 27 del TU Sicurezza nel quale si specifica che la patente è revocata, con l’impossibilità per gli stessi di ripresentare la domanda di 12 mesi successivi, in caso di dichiarazioni non veritiere di possesso dei requisiti.

In merito alle decurtazioni dei punteggi, segnaliamo che è sostanzialmente modificato il provvedimento con l’introduzione di un allegato al TUS rubricato come allegato I-bis “Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27”, che contiene anche i suggerimenti di Confartigianato e parzialmente accoglie la richiesta di mitigare le cause di decurtazione dei crediti nel caso di infortunio.

Nella nuova formulazione del testo è inoltre inserito il comma 7 che dà risposta alla nostra richiesta di definire il “momento” da cui decorre il riconoscimento delle  responsabilità che è individuato con le “sentenze passato in giudicato e le ordinanze-ingiunzione”.

Con il comma 10 è armonizzato il “potere di sospensione” con quanto già previsto dal TUS all’articolo 14.
Al comma 13 è formalizzata la procedura, in capo all’Ispettorato, per svolgere un’attività di monitoraggio di funzionalità entro 12 mesi (quindi entro il 1° ottobre 2025), nei fatti accogliendo la richiesta di una sperimentazione della patente a crediti.

Non è stata, invece, risolta la difformità tra i 70.000 euro individuati per il Durc di congruità e i 500.000 euro per l’applicazione delle sanzioni.

L’esenzione dalla patente a crediti per le imprese attestate SOA è invece limitata alle sole attestazioni in classifica pari o superiore alla III.

Infine, rispetto al testo iniziale, sono incrementate le sanzioni per le violazioni relative alla patente a crediti.

In merito all’iter, il testo dovrà ora essere approvato al Senato, ma tenuto conto dei tempi limitatissimi, si dovrebbe mantenere inalterato.

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Appalti – chiarimenti sull’interpretazione della norma che permette l’anticipazione delle fatture (ai sensi del comma 9 bis della Legge 41/2023) per ogni tipologia di appalto

Come è noto, relativamente alle misure per contrastare l’aumento dei costi delle materie prime e dei materiali da costruzioni e dell’energia, nella Legge n. 41/2023 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13” – è contenuto l’articolo 14, comma 9 bis che consente agli operatori economici di poter emettere le fatturazioni nei confronti del committente prima che sia avvenuta la liquidazione delle somme da parte dello Stato alle Stazioni Appaltanti (si veda anche il nostro protocollo n.541).

Il comma 9 bis prevede infatti che:

“La presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all’impresa esecutrice copia dell’istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

Si tratta di una misura estremamente rilevante che consente alle imprese, in attesa dell’erogazione delle risorse, di poter scontare la fattura attestante il credito vantato presso gli istituti bancari.
Da parte di alcune Associazioni Territoriali, è stato segnalato che alcune stazioni appaltanti sosterrebbero l’applicabilità della misura esclusivamente ai lavori PNRR e non in generale agli appalti pubblici.

A nostro avviso tale interpretazione è da considerarsi erronea ed a questo fine abbiamo acquisito anche un parere legale pro veritate che mettiamo a disposizione e che conferma la nostra lettura.

I commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall’art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno, infatti, esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un’unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento. Successivamente, con il Decreto Ministeriale n.16 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo.

Poiché il comma 9 bis, sopra riportato, si riferisce proprio a tale decreto, in particolare all’articolo 3, comma 1, che recita “1. I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-
legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024”, riteniamo che la misura non possa che essere relativa a tutti i lavori che possono beneficiare di una revisione dei prezzi.

In proposito, ricordiamo che attualmente è aperta la seconda finestra temporale (1° luglio/31 luglio 2023) e le stazioni appaltanti potranno presentare l’istanza di accesso al fondo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023. Le stazioni appaltanti potranno fare richiesta entro lunedì 31 luglio 2023 alle ore 23:59 (pena esclusione) direttamente nel sito https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login.

Resta inteso che dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, l’eventuale revisione dei prezzi dei contratti stipulati dopo il 1° luglio, sarà disciplinata ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

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