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Tag: INL

INL: Vigilanza straordinaria rischio calore 2024

Con la nota n. 5752 del 25 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che, in ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l’aumento del rischio infortunistico,

darà avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerà durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto (incluso), rivolta alla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).

In tali settori, infatti, l’INL ritiene che, valutato il rischio “microclima”, debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attivitĂ  lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

A ciò si aggiunge quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia (al momento Regione Lombardia non è intervenuta  con nessuna Ordinanza), che rafforzano l’obbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico,

imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attivitĂ  lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor,

in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/,

evidenzi un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.

Nel corso dell’attività di vigilanza, l’INL intensificherà le attività di verifica in merito alle misure di prevenzione

previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo,

ponendo particolare attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

In caso di necessarie carenze di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all’adozione

di tutte le misure atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), – chiarisce l’INL – il Coordinatore per la progettazione,

qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima,

in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere,

sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008). 

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere,

all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall’art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC

da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS,

provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche

che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ispettorato – Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Ispettorato- Lavoro e tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

L’Ispettorato nazionale del Lavoro – INL, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ha diramato importanti informazioni in merito al tema della prevenzione dei rischi legati ai danni da calore dei lavoratori, derivanti dall’esposizione a temperature estreme negli ambienti di lavoro.

Come noto, infatti, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, giacché la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.
Maggiormente interessate da tali fenomeni sono ovviamente le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto. Nel rimandare, per i contenuti di dettaglio, alla comunicazione dell’INL, che si allega, si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti della nota dell’INL.


Valutazione del rischio di danni da calore
INL rimanda al “Portale Agenti Fisici”, a cura di INAIL, per lo svolgimento di tale attivitĂ . PotrĂ  farsi riferimento anche al Progetto “Work Climate”, avviato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a maggio 2023: il sito web di progetto contiene numerose informazioni utili per sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori sul rischio in parola.
Infine, è disponibile, in italiano, la â€œHeat at work – Guidance for workplaces” (esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), edita dall’Agenzia europea per la Sicurezza – EU-OSHA.


Misure di prevenzione attenenti alla organizzazione del lavoro:
Fra le misure che il datore di lavoro può prendere, allo scopo di affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, vi è certamente la rimodulazione degli orari di lavoro escludendo le ore piĂš calde e soleggiate della giornata e quindi ad elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00).
Per quanto attiene alle mansioni, le attivitĂ  che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere oggetto di valutazione, unitamente alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (etĂ , salute, status socioeconomico, genere).

Da ultimo, il messaggio INL fa riferimento alla facoltà, per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Si ricorda che per le imprese artigiane assoggettate a FSBA, nel caso in esame, è possibile il ricorso alla sospensione dell’attività facendo riferimento alla causale “Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa
o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche straordinarie.”

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