INL: Vigilanza straordinaria rischio calore 2024
Con la nota n. 5752 del 25 luglio 2024, lâIspettorato Nazionale del Lavoro comunica che, in ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, lâaumento del rischio infortunistico,
darĂ avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerĂ durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto (incluso), rivolta alla verifica dellâosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori piĂš esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).
In tali settori, infatti, lâINL ritiene che, valutato il rischio âmicroclimaâ, debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.
A ciò si aggiunge quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia (al momento Regione Lombardia non è intervenuta con nessuna Ordinanza), che rafforzano lâobbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico,
imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attivitĂ lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor,
in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/,
evidenzi un livello di rischio âALTOâ, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dellâattivitĂ lavorativa.
Nel corso dellâattivitĂ di vigilanza, lâINL intensificherĂ le attivitĂ di verifica in merito alle misure di prevenzione
previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo,
ponendo particolare attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.
In caso di necessarie carenze di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate sarĂ condizionata allâadozione
di tutte le misure atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
Nelle attivitĂ ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d. lgs 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), â chiarisce lâINL â il Coordinatore per la progettazione,
qualora previsto, allâatto dellâelaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrĂ prendere in considerazione anche il rischio microclima,
in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sullâorganizzazione del cantiere,
sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).Â
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere,
allâinterno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dallâart. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.
Il Coordinatore per lâesecuzione, nellâambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrĂ verificare lâapplicazione delle misure individuate nel PSC
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS,
provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche
che possano configurare la presenza di un âpericolo grave e imminenteâ per la salute e la sicurezza dei lavoratori.