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Tag: Criteri Ambientali Minimi

Infrastrutture stradali, definiti i nuovi Criteri Ambientali Minimi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024 il Decreto 5 agosto 2024 con i nuovi CAM criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi a investire in innovazione e buone pratiche per rispondere alle richieste della pubblica amministrazione in tema di acquisti sostenibili.

I nuovi CAM Strade entreranno in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dunque, dal 21 dicembre 2024.

Le disposizioni del provvedimento in oggetto si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Dal 23 agosto scorso, sono, inoltre in vigore le modifiche introdotte dal Decreto 5 agosto 2024 al Decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi». Tale decreto va a modificare la percentuale di contenuto di materia recuperata, riciclata e sottoprodotti, prevista come obbligatoria per gli isolanti termici ed acustici in vetro cellulare. La percentuale obbligatoria passa da un minimo del 60% ad un minimo del 50%.

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