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Tag: congruità manodopera

Congruità manodopera: aggiornamento delle percentuali di incidenza OS

Il 30 gennaio 2024 le Parti Sociali nazionali dell’edilizia hanno sottoscritto un importante accordo relativo a nuove percentuali d’incidenza della manodopera per alcune categorie specialistiche OS.

Nel dettaglio, le nuove percentuali – ad integrazione della tabella allegata all’Accordo del 24 giugno 2022 – sono le seguenti:

  • OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%
  • OS 18-A componenti strutturali in acciaio: 6%
  • OS 18-B componenti per facciate continue: 6%

Tali percentuali di incidenza si applicano a tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro – DNL venga effettuata dal 1° gennaio 2024.

Le suddette percentuali relative alla OS 18-A e alla OS 18-B si applicano agli analoghi lavori privati, anche in corso.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni specialistiche del Jet grouting e delle Palancole rientranti nella categoria OS 21, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

  • OS 21

Sottocategoria Jet grouting: 8%

Sottocategoria Palancole: 6%

La percentuale di incidenza della manodopera riferita alle Palancole (pari al 6%), si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell’ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.

Le parti convengono inoltre che, ad integrazione della tabella allegata al D.M. n. 143/2021, come modificata dall’Accordo del 24 giugno 2022, per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni relative allo sgombero nevele Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare la seguente specifica sottocategoria, con relativa percentuale di incidenza minima:

  • OG 3: Sottocategoria sgombero neve: 6%.  

Le Parti hanno, infine, hanno concordato di richiedere al competente Ministero di prevedere la non applicazione della congruità negli appalti pubblici con valore al di sotto dei 3mila euro.

Regolarizzazione congruità manodopera: il chiarimento da CNCE

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE ha pubblicato il 2 maggio scorso un nuovo documento di FAQ relativamente alla congruità della manodopera in edilizia con una serie di precisazioni sulle procedure di regolarizzazione.

Richiamando l’accordo siglato dalle parti sociali il 7 dicembre scorso e la comunicazione CNCE n. 837/2023, la Commissione precisa che, nel caso in cui il cantiere non risulti congruo al temine dei lavori e non venga richiesta l’attestazione di congruità, il primo giorno utile del secondo mese successivo alla chiusura del cantiere il sistema genera automaticamente la pratica di attestazione di congruità per la Cassa e il piano di regolarizzazione proposto che, con l’invito a regolarizzare entro i 15 giorni successivi, sarà trasmesso tramite PEC all’impresa affidataria.

L’impresa affidataria potrà regolarizzare attraverso il versamento di quanto previsto nel piano di regolarizzazione, che potrà prevedere il versamento dell’importo corrispondente alla manodopera risultante dalle denunce regolarmente presentate ma non coperte (e idonee al raggiungimento della congruità) qualora presentate, e/o eventualmente il versamento del costo del lavoro mancante al raggiungimento della manodopera necessaria attesa.

Nell’ipotesi in cui l’impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione, nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari), con effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line. Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di congruità, l’eventuale regolarizzazione potrà avvenire solo successivamente alla richiesta di una nuova attestazione e al termine del corretto adempimento di tutti i versamenti previsti dal piano di regolarizzazione. Tali versamenti, relativi al raggiungimento delle soglie di congruità, non potranno essere oggetto di piani di rateizzazione.

Infine, nel documento si chiarisce che, ai fini della verifica della congruità, non rilevano le somme maturate a seguito di ritardati pagamenti dell’impresa e quelle conseguenti alle spese di attività di recupero crediti esercitata dalla Cassa.

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