Decreto Agricoltura è legge. Cigs caldo anche per imprese edili
Nella legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, pubblicata in Gazzetta ufficiale, oltre a disposizioni urgenti per le imprese agricole, sono contenute anche previsioni in materia di sostegno a imprese e lavoratori per eccezionali situazioni climatiche, incluse le ondate di calore.
Nel dettaglio, il nuovo art. 2 bis comma 2 prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra la entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento sostitutivo della retribuzione per le intemperie stagionali sarà riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
I periodi di trattamento in questione saranno equiparati a periodi lavorativi e non conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno per i trattamenti sostitutivi.
Analoga previsione per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2024, ove richieste relativamente ad interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.
A queste ultime, non si applica il contributo addizionale alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale previsto dalla normativa. I benefici saranno riconosciuti nei limiti di un importo complessivo di 13 milioni di euro.