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Tag: ANAC

Appalti pubblici: vademecum ANAC su affidamenti diretti

L’Autorità Nazionale Anticorruzione Anac ha predisposto un Vademecum per fornire indicazioni sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture sia dal punto di vista normativo che operativo. Il Vademecum si è reso necessario data la rilevanza sia in termini numerici che economici nel settore degli appalti pubblici degli affidamenti diretti nel settore degli appalti pubblici.

Per quanto attiene all’ambito normativo, nel Vademecum sono riportate  le disposizioni di cui al vigente codice dei contratti pubblici concernenti gli affidamenti diretti richiamando, altresì, i pareri e le pronunce di chiarimento resi in merito a specifici aspetti e problematiche sia dall’Anac che dal MIT.

Per quanto concerne gli aspetti operativi a seguito della intervenuta digitalizzazione, il Vademecum fornisce indicazioni sull’attuale sistema di acquisizione del Certificato Identificativo Gara (CIG) e sull’invio delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Nel documento sono anche illustrate le future implementazioni delle schede alle quali si sta lavorando in accoglimento delle richieste pervenute dalle stazioni appaltanti e dalle associazioni di categoria.

A tal proposito, si ricorda che il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36) consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro.

La definizione di affidamento diretto è contenuta nell’ Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D.Lgs. 36/2023 secondo il quale trattasi dell’ “affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.”

Elusione del principio di rotazione: il chiarimento di ANAC

Con Atto del Presidente del 24 maggio 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è intervenuta sull’applicazione del principio di rotazione

per un affidamento diretto ai sensi del vecchio Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, Anac è intervenuta in provincia di Biella, rilevando un affidamento diretto dei lavori in elusione del principio di rotazione.

Nella fattispecie, i lavori riguardavano interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale.

Come ribadito dalla stessa Autorità in varie determine, nelle Linee Guida n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.3.2018, in corso di validità nel periodo preso in esame,

e nella nota a firma del Presidente prot. n. 40149 del 27.3.2024 pubblicata su sito istituzionale, “il criterio di rotazione assume valenza generale,

al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese 

ed evitare lo stabilizzarsi di rendite di posizione in capo ad alcuni operatori, cui potrebbero derivare vantaggi dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento,

soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti non è elevato”.

La stazione appaltante – si legge nel testo – è tenuta dunque al rispetto del principio di rotazione degli inviti,

al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

L’Autorità spiega, tuttavia, che il divieto di riaffidamento non assume valenza assoluta,

in quanto “ si ritiene ammissibile una deroga da parte della stazione appaltante che reinviti o riaffidi al contraente uscente,

purché motivi in maniera puntuale la scelta laddove il mercato presenti un numero ridotto di potenziali concorrenti ovvero in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale”.

Inoltre, nel caso di specie, l’Autorità constata anche la mancanza di un’adeguata motivazione nell’affidamento diretto, con violazione quindi del Codice Appalti del 2016.

Appalti pubblici tra digitalizzazione e semplificazioni

Dal 2 gennaio 2024 è pienamente operativa la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti.

La digitalizzazione – si legge nel comunicato diffuso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC – si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Pertanto, dal quest’anno le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

L’ANAC informa di un’altra novità rilevante che, a partire da questo mese, ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera).

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc,) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Un’ulteriore rilevante novità per il 2024 riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, intervengono poi rilevanti semplificazioni per le Stazioni Appaltanti: da quest’anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.

Viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente. Così pure viene meno l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l’avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

Nuovo Codice dei contratti: i regolamenti attuativi ANAC

Nuovo Codice dei contratti: i regolamenti attuativi ANAC

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023,sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici, adottati dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione ANAC sui seguenti argomenti di interesse:

  • Banca dati nazionale contratti pubblici – BDNCP (art. 23, co. 5)
  • Fascicolo virtuale operatore economico – FVOE (art. 24. co. 4)
  • Pubblicità legale (art. 27)
  • Trasparenza dei contratti pubblici (art. 28., co. 4)
  • Modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture (art. 186. commi 2 e 5)
  • Assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata (art. 62, co. 10)
  • Pareri di precontenzioso (art. 220, commi 1 e 4)
  • Legittimazione straordinaria (art. 220, commi 2, 3 e 4)
  • Attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici
  • Attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
  • Potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici
  • Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 222, co. 10)

Delibera n. 261 
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024

Delibera n. 262 
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.
  • Il provvedimento include 6 allegati.

Delibera n. 263
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

  • Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.
  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Delibera n. 264
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

  • Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell’”Allegato 9” del PNA 2022, secondo quanto previsto dall’articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall’articolo 224, comma 4 del codice.
  • Il presente provvedimento è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  • Il provvedimento include l’Allegato I – Obblighi Amministrazione Trasparente

Delibera n. 265
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea”.

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 266
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

  • Il presente provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 267
Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  • Il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.
  • Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  • Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 268
Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)

  • Il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023.
  • Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  • Le disposizioni del presente Regolamento sono entrate in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 269
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici.

  • Le disposizioni del presente Regolamento in vigore dal 1° luglio 2023, si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest’ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto.

Delibera n. 270
Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

  • Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 271
Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

  • Il  presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Delibera n. 272
Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

  • Le disposizioni dell’articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all’esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell’articolo 24 del codice.
  • Il  presente Regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Le delibere di adozione dei provvedimenti ex Dlgs 36/2023,nn. 261 -265 sono pubblicate sul portale Anac in “Consulta i documenti” nella sezione “Delibere”
I regolamenti adottati con le delibere nn. 266-272 sono consultabili nella competente sezione “regolamenti”.

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