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Tag: Albo Autotrasporto

Trasporto Merci – Albo Autotrasporto: controllo della regolarità delle imprese – Istruzioni in caso di procedimento di verifica

Il Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori ha ripreso le attività di verifica e controllo della regolarità dei requisiti posseduti dalle imprese iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 28.

La verifica è svolta con l’ausilio di un apposito applicativo informatico che opera in cooperazione con le Amministrazioni e gli enti competenti.

Si precisa che l’impresa ha 90 giorni di tempo per fornire osservazioni o controdeduzioni alle anomalie che sono state riscontrate e segnalate.

Importante:
Le imprese che hanno ricevuto una PEC non devono inviare la documentazione cartacea agli uffici né tramite PEC ma utilizzare esclusivamente la funzione disponibile sull’applicativo “Gestione Istruttoria” del Portale Albo.
L’impresa può scaricare il manuale utente (allegato) con le istruzioni necessarie per l’utilizzo dell’applicativo “Gestione Istruttoria” e per il caricamento della documentazione, nonché i format delle auto dichiarazioni utili a sanare le eventuali irregolarità riscontrate.

Come fare?

1. REGISTRATI AL PORTALE www.alboautotrasporto.it
Con le credenziali ottenute a seguito della registrazione accedi all’applicativo “Gestione Istruttoria” cliccando su SERVIZI e poi su GESTIONE ISTRUTTORIA.

2. Nella funzione GESTIONE ISTRUTTORIA, troverai le segnalazioni di anomalia che ti riguardano. A fianco di ciascuna anomalia troverai un campo “NOTE” dove potrai scrivere direttamente le tue osservazioni o controdeduzioni.
Vi è anche la possibilità di allegare documenti a supporto delle tue controdeduzioni (vedi manuale istruzioni).

3. Se utilizzi il Portale per rispondere ed inviare documenti, NON dovrai fare altro né inviare documentazione cartacea agli Uffici.

4. Se hai difficoltà nel caricamento della documentazione o altri dubbi scrivi:
– alla casella mail dedicata: ver-regolarita.ccaa@mit.gov.it
– all’indirizzo PEC gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it

5. Se non fornisci riscontro entro i 90 giorni a disposizione, la procedura di verifica di regolarità verrà chiusa e trasmessa al competente Ufficio della motorizzazione che potrà adottare i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Albo nazionale degli autotrasportatori previsti dalla vigente normativa.

In allegato:
– Avviso/vademecum con le istruzioni da seguire nel caso in cui l’impresa di autotrasporto abbia ricevuto una PEC di avvio del procedimento di verifica, e su cui le associazioni territoriali in indirizzo possono fornire assistenza e supporto all’impresa destinataria
– Manuale per l’utente impresa sottoposta a verifica
– Modulistica

Trasporto Merci – Albo Autotrasporto: Avvocatura dello Stato conferma obbligo pagamento quota e sanzioni in caso di inadempienza

Il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori ha chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato a seguito dell’abrogazione del paragrafo 2, art. 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 da parte del Regolamento (UE) 2020/1055, sull’applicabilità degli artt. 19 e 63 della Legge 298/1974.

La norma abrogata prevedeva la possibilità, per gli Stati membri, di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell’esercizio della professione di trasportatore su strada, ed è quella che ha permesso al nostro Paese di prevedere una disciplina ad hoc sull’accesso al mercato.

Il parere dell’Avvocatura ha chiarito che tale abrogazione non ha influito sulle disposizioni della Legge 298/1974, trattandosi di condizioni per l’esercizio dell’attività e non di requisiti per l’esercizio della professione su strada.

Pertanto, l’Avvocatura dello Stato sostiene che l’abrogazione suindicata “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)”.

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