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Tag: Accordo

Trasporto internazionale: accordo tra Italia e Armenia sull’autotrasporto internazionale di merci

Sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2023 è stata pubblicata la Legge n. 78/2023 che ratifica e dà esecuzione al Protocollo emendativo dell’Accordo bilaterale Italia-Armenia in tema di autotrasporto internazionale su strada siglato in data 7 agosto 1999.

Il testo in esame è entrato in vigore il 29 giugno scorso ed introduce il nuovo comma 4) dell’articolo 11 dell’Accordo, con la seguente dicitura: «4. In caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) è possibile usare l’autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sulla autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata».

Si ricorda che la possibilità di agganciamento misto tra elementi immatricolati nei due Paesi contraenti è prevista in molti casi negli Accordi bilaterali con Paesi non-UE.

Autotrasporto, patenti: Accordo Italia-Turchia sul reciproco riconoscimento e conversione delle patenti di guida

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto, con circolare del 5 luglio 2023, che l’accordo tra l’Italia e la Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione sottoscritto ad Ankara il 5 luglio 2022, è entrato in vigore il 18 luglio 2023 e sarà valido fino al 18 luglio 2028.

Tale accordo ha reso possibile la conversione d’ufficio delle patenti di guida in corso di validità rilasciate nei due Paesi, secondo una tabella di equipollenza che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti turche alle categorie di patenti italiane.

Tra le patenti convertibili vi sono anche quelle professionali per il trasporto di merci e passeggeri (C, CE, D, DE). Si precisa al riguardo che non è sufficiente la sola patente C o CE per esercitare la professione di conducente in Italia, ma occorre la carta di qualificazione del conducente rilasciata da un Paese UE, ovvero documento equipollente che attesti la formazione fatta e il possesso del codice 95.

Ai sensi dell’art. 5 dell’accordo non è possibile accettare richieste di conversione di patenti turche conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia. Inoltre, non possono essere convertite patenti turche ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

I titolari di patenti turche possono convertire le proprie patenti di guida unicamente nel caso in cui siano residenti in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. In caso contrario, l’accordo non si applica e conseguentemente non può essere accolta la richiesta di conversione.

Le patenti di guida da riconoscere ai fini della conversione devono essere in corso di validità e il titolare deve avere acquisito la residenza anagrafica.

Si mette a disposizione il testo dell’Accordo, nonché l’Elenco aggiornato degli Stati con i quali è possibile effettuare la procedura di conversione della patente di guida.

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