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Tag: Accise

Accise gasolio: presentazione domande per il rimborso del 4° trimestre 2023

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 4° trimestre 2023, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 ed imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.

Confartigianato evidenzia che, con la nota n. 764616/RU del 20 dicembre 2023 a firma del Direttore centrale, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al 4° trimestre 2023.

La domanda potrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2024 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.

Si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Informativa n. 764616/RU del 20 dicembre 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

Di seguito il link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2023

Accise gasolio: presentazione domande per il rimborso del 2° trimestre 2023

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 2° trimestre 2023, dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 ed imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.

Confartigianato evidenzia che, con la nota n. 354468/RU del 26 giugno 2023 a firma del Direttore centrale, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al 2° trimestre 2023.

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.

Si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Si precisa che anche in questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello, ed in particolare:

  • nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 aprile” e “30 giugno” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;
  • la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
  • nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

NOVITA’: Con la nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, l’art. 1-bis del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, introdotto dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, di conversione, ha esteso il rimborso in oggetto anche alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218 che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI”.

A tal ultimo riguardo sarà necessaria la compilazione del Quadro A-2 (relativo al trasporto turistico di persone) per la quale, a rivisitazione di quanto indicato nella nota informativa prot. n. 210945/RU del 20 aprile 2023, l’esercente attività di trasporto turistico di persone mediante autobus compila il Quadro A-2 appositamente dedicato all’inserimento dei dati afferenti i consumi di gasolio effettuati dagli autobus sopra identificati, di categoria euro 6 ed equipaggiati con più di 9 posti compreso quello del conducente.

Per le modalità di dettaglio si invita a consultare l’informativa dell’Agenzia delle Dogane.

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Informativa n. 354468/RU del 26 giugno 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023 Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (trasporto turistico di persone)

Di seguito il link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2023

Trasporto Persone – Riduzione accise carburanti per bus turistici – informativa ADM del 20 aprile 2023. Rimborsi trimestrali con istanza entro il 31 luglio 2023.

L’informativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), direzione accise prot. 210945, del 20 aprile scorso, fa chiarezza sulle modalità operative per ottenere gli sconti sulle accise sul carburante per il trasporto turistico tramite bus con conducente, beneficio concesso al settore dal decreto c.d. carburanti (DL 5/2023).

L’agevolazione, in vigore dal 1° aprile 2023 e fino al 31 agosto 2023, avrà la forma del rimborso, con cadenza trimestrale. Per accedere alla prima erogazione, le domande sono da inoltrarsi entro il 31 luglio 2023. Il beneficio non si applica ai veicoli di categoria M1 (aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e ad autobus di categoria euro 5 o inferiore.

Il decreto carburanti del gennaio 2023, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, ha imposto una serie di obblighi relativi alla cartellonistica delle pompe di benzina e il rafforzamento dei poteri del garante per la sorveglianza dei prezzi, ma non solo. Infatti, è stato un emendamento in sede di conversione del decreto a disporre un taglio di accisa sui carburanti per il settore dei bus turistici. Nel dettaglio, è stato aggiunto al decreto l’art. 1 bis, che accorda per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti servizi di trasporto mediante autobus turistici una «aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante».

Il beneficio è concesso solo a condizione che il veicolo possegga una classe di emissione “euro VI”.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del beneficio, l’informativa dell’ADM in oggetto precisa che questa avrà i connotati di un rimborso d’imposta. Infatti, il rimborso sarà pari alla differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I al D.Lgs. n. 504/1995 e quella fissata dal punto 4-bis della Tabella A.

Più specificamente, l’informativa sottolinea che «attualmente l’importo rimborsabile è di euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale». Quanto alle tempistiche, le erogazioni saranno strutturate per trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del prodotto, con la prima a partire dal trimestre che va dal 1° aprile al 30 giugno 2023. Il rimborso è attivato
«su presentazione da parte dell’esercente avente titolo di apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane entro il mese successivo alla scadenza del medesimo trimestre», con la conseguenza che la prima domanda dovrà pervenire entro il 31 luglio 2023.

Sono da allegare alla dichiarazione trimestrale di rimborso:

  • copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli ammessi, riferiti a ciascuno di quelli riportati nel quadro A-1
  • le fatture emesse dal fornitore del gasolio, utili a giustificarne l’avvenuto consumo.

Il beneficio può essere riconosciuto anche per i consumi di gasolio effettuati da autobus riforniti da apparecchi di distribuzione di carburanti per uso privato di cui ha la titolarità l’impresa esercente, in tal caso dovrà essere compilato un apposito quadro.

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