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Emergenza energetica: nuovi limiti temporali di esercizio per gli impianti termici

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EMERGENZA ENERGETICA: nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati nella stagione invernale 2022-2023 (DM n. 383 del 6 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica)

Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022, anche in relazione ai contenuti del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”), fissa le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione 2022-2023” per gli edifici residenziali e produttivi.

Entrando nel merito del provvedimento, l’articolo 1, comma 1, interviene sul funzionamento nella stagione invernale, stabilendo una riduzione di 15 giorni complessivi per quanto attiene al periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

Con riferimento alla riduzione del periodo di accensione, questa è attuata mediante la posticipazione di 8 giorni della data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, sulla base dei criteri di zonizzazione riportati analiticamente nel comma 2 del medesimo articolo 1, stabilendo, al comma 3, che la durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati in zona F debba essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Le norme indicate si applicano a tutti gli edifici con le eccezioni stabilite dalle deroghe di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 1.

In particolare tali deroghe prevedono:

  1. alla lettera e) del comma 4, per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili quando ostino esigenze tecnologiche o di produzione (coerentemente con quanto già stabilito dall’articolo 4, coma 5, del già citato DPR n. 74/2013);
  2. alla lettera d) del comma 5), limitatamente alla durata giornaliera, per edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il comma 7 dell’articolo 1 prevede che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.

Anche in questo caso, la disposizione non trova applicazione, nei seguenti casi:

  1. articolo1, comma 11, lettera d), relativamente agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo (coerentemente con quanto già disposto dall’articolo 3, comma 5, del già citato DPR n. 74/2013);
  2. articolo 1, comma 11, lettera e) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Infine, l’articolo 2 del DM n. 383/ 2022 in oggetto prevede la disciplina dei controlli, rimessi all’autorità competente di cui al D.Lgs.n. 192 del 19 agosto 2005.

DM MITE 383 Risparmio energetico 6 10 2022 Download

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