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Decreto Sicurezza in G.U.: novità 2026 e Badge di Cantiere

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Con la pubblicazione della Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione del D.L. 159/2025, noto come “Decreto Sicurezza”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, il quadro normativo ha subito delle importanti modifiche.

1. Il Nuovo “Badge di Cantiere” Elettronico

Il provvedimento (Art. 3, D.L. 159/2025) introduce l`evoluzione digitale della tessera di riconoscimento già prevista dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08).

  • Caratteristiche Tecniche: Non sarà più un semplice cartoncino o tessera plastificata. Il nuovo badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere rilasciato in formato digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l`Inclusione Sociale e Lavorativa).
  • Contenuti Obbligatori: Oltre a foto e generalità, deve indicare chiaramente il datore di lavoro e, per i lavoratori autonomi, il committente.
  • Integrazione SIISL: Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma nazionale, il badge verrà generato automaticamente in modalità digitale.

2. Tempistiche e Operatività

È fondamentale chiarire alle imprese che, sebbene la legge sia in vigore dal 31 dicembre 2025, l`obbligo tecnico del nuovo badge “anticontraffazione” non è ancora sanzionabile nel suo nuovo formato fino all`emanazione dei decreti attuativi.

  • Decreto Attuativo: Il Ministero del Lavoro ha tempo fino al 1° marzo 2026 per definire le specifiche tecniche (QR code, RFID, modalità di controllo).
  • Regime Transitorio: In attesa dei decreti, resta pienamente vigente l`obbligo della tessera di riconoscimento ex Art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08. Le imprese devono quindi continuare ad assicurarsi che ogni lavoratore (inclusi i subappaltatori) esponga il tesserino tradizionale.

3. Ambito di Applicazione e Sanzioni

L`obbligo riguarda tutti i cantieri edili, sia pubblici che privati, in regime di appalto o subappalto.

  • Sanzioni per il Datore di Lavoro: In caso di mancata fornitura del tesserino (o del futuro badge digitale), le sanzioni restano quelle previste dall`Art. 55 del D.Lgs. 81/08 (sanzione amministrativa pecuniaria).
  • Sanzioni per il Lavoratore: Il lavoratore che non espone il tesserino è punibile con sanzione amministrativa (Art. 59, D.Lgs. 81/08).
  • Patente a Crediti: Il nuovo decreto ha raddoppiato le sanzioni per chi opera in cantiere senza la Patente a Crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti.

Tabella Riassuntiva

RequisitoStato AttualeNovità 2026
FormatoCartaceo/Plastico (Art. 18 & 26)Digitale/Elettronico con codice univoco
DatiFoto, Dati Anagrafici, DatoreIdem + Integrazione SIISL + Codice Anticontraffazione
ScadenzaIn vigore (Tesserino Tradizionale)1° Marzo 2026 (Definizione specifiche tecniche)
PiattaformaAziendaleInteroperabile con Banca Dati Nazionale (INL)
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