Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Credito d’imposta: dal 1° luglio il calcolo spetta al fornitore e non all’impresa

| ,

Credito d’imposta per le imprese sui costi dell’energia e del gas. Approvata una modifica proposta e sostenuta da Confartigianato

In sede di conversione del Decreto Legge “Aiuti” avvenuta il 1° luglio è stato approvato un emendamento – proposto e sostenuto da Confartigianato a livello nazionale – che trasferisce al fornitore di energia e gas (su richiesta dell’impresa)  l’onere del calcolo del credito d’imposta spettante sul costo dell’energia e il gas.
Tale possibilità spetta solo alle imprese che hanno mantenuto lo stesso fornitore dal gennaio del 2019 ad oggi.
Questa modifica semplifica la procedura per l’ottenimento del credito d’imposta a favore delle imprese che  hanno diritto al Credito d’imposta.
 
Come molti ricorderanno infatti il  D.L. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina” aveva introdotto alcuni crediti di imposta per le imprese, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas.
 
In particolare l’articolo 3 del D.L. 21/2022, ha introdotto un credito d’imposta per le imprese non “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il requisito necessario per poter usufruire del credito d’imposta è quello di aver subito un incremento del prezzo medio per kWh superiore al 30% nel primo trimestre 2022 rispetto al medesimo trimestre del 2019.
 
Non solo ma l’articolo 4 del D.L. 21/2022, ha introdotto un credito d’imposta per le imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale”, pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel secondo trimestre 2022.
 
Come per l’energia, anche per il gas il contributo spetta qualora il prezzo medio di riferimento del gas naturale riferito al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre del 2019.
 
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 entro il 31.12.2022.

Le imprese che avessero necessità di maggiori informazioni possono scrivere agli uffici di Confartigianato Imprese Sondrio e/o del Cenpi (mail info@artigiani.sondrio.it).

CONTATTI