
Classificazione ed Etichettatura sostanze pericolose – Novità dal Regolamento (UE) 2024/197
Il Regolamento (UE) 2024/197, pubblicato in GUUE il 5 gennaio 2024, ha modificato l’allegato VI al Regolamento 1272/2008 (CLP) per quanto riguaIl Regolamento (UE) 2024/197, pubblicato in GUUE il 5 gennaio 2024, ha modificato l’allegato VI al Regolamento 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
Il nuovo Regolamento introduce e/o rettifica diverse voci presenti nell’allegato VI al CLP, molte delle quali sono classificazioni di tipo CMR (C-Cancerogeno; M-Mutageno; R-Reprotossico).
Nel dettaglio, si pone l’attenzione su due sostanze classificate come Repr. Cat 1B, presenti in alcuni prodotti utilizzati nei trattamenti nail.
Si tratta del Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina), un fotoiniziatore usato negli smalti per unghie in gel per aiutare la polimerizzazione sotto la luce UV,
e della Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina o N,N-dimetil-4-metilanina), condizionante per unghie utilizzato per facilitare l’adesione di altri prodotti come primer, smalti e gel.
Per effetto del Regolamento, i prodotti contenenti le due sostanze saranno vietati a decorrere dal 1° settembre 2025 e pertanto, a decorrere da tale data,
saranno vietate sia l’immissione sul mercato sia la messa a disposizione dei prodotti cosmetici non conformi.
Tale divieto si applica anche agli “utilizzatori finali”, come il Regolamento definisce “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall’importatore che utilizza una sostanza,
in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali” e dunque anche agli operatori del settore,
i quali – a partire da tale data – non potranno più utilizzare i prodotti non conformi in loro possesso al fine dell’applicazione sulle clienti.
ATTENZIONE: qualsiasi diversa indicazione dovesse pervenire da parte di distributori e rivenditori è assolutamente non in linea con i dettami del Regolamento.
La normativa, inoltre, non specifica se gli operatori debbano restituire i prodotti non conformi al fornitore o smaltirli a propria cura. Il Regolamento suggerisce di verificare se negli accordi contrattuali di fornitura sia prevista la restituzione di prodotti invenduti o non conformi. Casistica nella quale possano rientrare i prodotti contenenti tali sostanze e quindi si possa procedere col ritiro a cura dei fornitori.
Tuttavia si evidenzia che per lo smaltimento di questi prodotti bisogna rispettare le linee guida operative in base al D.Lgs. 152/06 Parte IV:
- Classificazione come rifiuti pericolosi: I prodotti contenenti queste sostanze devono essere trattati come rifiuti speciali pericolosi (EER 20.01.13*, 20.01.27* o simili ad es. EER 16.05.08 = sostanza pura, oppure EER 15.01.10 = imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose…). E’ importante sottolineare che la classificazione dei rifiuti e l’attribuzione del codice EER spetta esclusivamente al Produttore dei rifiuti che ne risponde su tutta la filiera;
- Affidamento a ditte autorizzate: i centri estetici devono rivolgersi a ditte autorizzate al trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- Registro di carico e scarico rifiuti (Art. 190 D.Lgs. 152/06): per le imprese che producono rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti e dalle quantità prodotte, è obbligatorio per legge compilare il registro di carico e scarico rifiuti. Da tale obbligo sono esonerate (comma 6 dell’ Art. 190 D.Lgs. 152/06) gli estetisti e gli acconciatori con codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02.
Per maggiori dettagli si rinvia al testo del Regolamento e si invita a contattare il consulente di fiducia in materia ambientale.