Superbonus per interventi antisismici, stop senza asseverazione sismica
Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, lâAgenzia delle entrate chiarisce che lâomessa presentazione dellâasseverazione contestualmente alla presentazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico non rappresenta unâipotesi di violazione meramente formale e non consente lâaccesso al beneficio fiscale.
Come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ai fini dellâaccesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra lâaltro, lâattestazione, da parte di professionisti abilitati, dellâefficacia degli interventi effettuati, secondo le modalitĂ stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.
LâAgenzia richiama lâarticolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e lâasseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attivitĂ o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dellâinizio dei lavori.
Sul punto, lâAgenzia ricorda che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente lâaccesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, quindi, essere considerata âmeramenteâ formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare lâattivitĂ di controllo.
Quanto alla possibilitĂ di ricorrere alle disposizioni della âTregua fiscaleâ (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o lâaccesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tantâè che il legislatore ha previsto lâistituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.
Lâistante, che non ha depositato allâente locale lâasseverazione prima dellâinizio dei lavori  come disposto dallâarticolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 può, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso allâistituto della remissione in bonis, di cui allâarticolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitĂ amministrative di accertamento delle quali lâautore dellâinadempimento abbia avuto formale conoscenza,
Laddove, infine, lâistante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dallâarticolo 121, comma 1, del Dl âRilancioâ, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dellâasseverazione andrĂ esercitata prima della presentazione della comunicazione dellâopzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrĂ anchâessa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.