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Trasporto Merci – Novità dal Decreto-Legge “Infrastrutture” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21/05/2025 il Decreto-Legge 21 maggio 2025 n. 73 cosiddetto DL “Infrastrutture”,

riguardante – tra le altre – misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici,

il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo.


Il Decreto-Legge Infrastrutture contiene le norme attese dalla categoria dell’autotrasporto merci,

sollecitate in più occasioni da Confartigianato Trasporti e Unatras nella vertenza in atto col Governo

e condivise al Tavolo di confronto istituito al Ministero infrastrutture e trasporti sulle problematiche del settore.


Nello specifico, il Governo ha inserito nel decreto norme regolamentari e finanziarie che interessano da vicino le imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

Gli articoli 4 (Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto)

e 5 (Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e circolazione dei veicoli) contengono infatti importanti novità soprattutto sulle “regole”,

con particolare riguardo alla modifica dell’attuale disciplina dei tempi di attesa al carico/scarico delle merci e dei tempi di pagamento delle fatture di trasporto.

Rispetto alla disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico e alla Franchigia, le principali norme introdotte sono:

1. Il periodo di franchigia che, per ciascuna operazione, passa dalle 2 ore di oggi a 90 minuti.


2. Le indicazioni sul luogo e orario di svolgimento delle operazioni e modalità di accesso ai punti di carico e scarico che, oltre che dal committente, possono essere fornite anche dal destinatario o altro soggetto della filiera del trasporto indicato all’art. 2 del d.lgs 286/2005 (quindi, anche dal caricatore).

In assenza di indicazioni, al vettore è consentito dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite i sistemi di geolocalizzazione satellitare

installati sul mezzo o mediante i dati del tachigrafo intelligente di seconda generazione.


3. Se il periodo di franchigia di 90 minuti è superato, al vettore spetta un indennizzo di 100 euro (rispetto ai 40 € di oggi) per ogni ora o frazione di ritardo.


Rispetto a questo indennizzo occorre evidenziare che:

– La richiesta di pagamento potrà essere avanzata al committente o al caricatore visto che, nella nuova formulazione della norma,

sono considerati soggetti responsabili in solido, con diritto di rivalsa – per chi paga – nei confronti dell’effettivo responsabile.

Detta richiesta andrà fatta nel rispetto del termine di prescrizione stabilito all’art. 2951 c.c. (un anno dalla riconsegna delle cose nel luogo di destinazione) e, in caso di mancato pagamento,

viene fatta salva la facoltà di proporre la domanda di ingiunzione nei confronti dei suddetti co-obbligati ai sensi degli artt. 633 ss del codice di procedura civile.

Esso viene rivalutato automaticamente ogni anno, avvalendosi dell’indice Istat dei prezzi al consumo (Indice FOI).
– Se nel contratto di trasporto sono stati specificati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico,

l’indennizzo è dovuto anche in caso di superamento degli stessi e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento firmato dal caricatore, dal committente o dal vettore.


4. Infine, sull’argomento del carico, l’ultimo comma dell’art. 6 bis specifica ora che al conducente è sempre assicurata la possibilità di visionare la regolarità dell’operazione, con particolare riferimento alla sistemazione sul mezzo, tenuto conto anche delle sanzioni previste dal c.d.s per le irregolarità del carico accertate su strada (artt. 164 e 167). Viceversa, le operazioni di scarico possono svolgersi anche in assenza dell’autista.Rispetto alla disciplina dei tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto merce, le principali norme introdotte sono:


In presenza di violazioni reiterate e diffuse della predetta normativa sui tempi di pagamento da parte di un committente, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) potrà intervenire d’ufficio oppure su segnalazione del creditore (quindi il trasportatore) o del Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori istituito presso il MIT,

adottando le diffide e applicando le sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato realizzato dall’impresa (non della singola fattura non pagata) come previsto dall’art. 15 della
legge 10 ottobre 1990 n. 287.

Rispetto al recupero dei fondi per l’autotrasporto tagliati con l’ultima legge di bilancio, le principali novità introdotte sono:
Il recupero parziale del taglio di 12 milioni (sui 240 milioni strutturali per l’autotrasporto) previsto nell’ambito dei tagli lineari decisi dall’ultima legge di bilancio (legge 207 del 30 dicembre 2024), pari al 5% per i bilanci di tutti Ministeri.

Ricordiamo che, a seguito dell’incontro al MIT dell’11 maggio scorso, per procedere con lo spacchettamento delle risorse per il triennio 2025-2027 e salvaguardare integralmente la dotazione delle risorse per le deduzioni forfettarie degli artigiani (70mln)

e dei pedaggi autostradali (120mln) che sono fruibili in corso d’anno dalle imprese, si era proceduto a ridurre di 12 mln la dotazione destinata agli investimenti nel parco veicolare (25mln).


La norma in esame provvede al ripristino di questi fondi, stabilendo che le risorse da dedicare al ricambio del parco veicolare siano incrementate di 6 mln € nel 2025 e 6 mln € nel 2026.

Confartigianato ritiene che, con la definitiva emanazione delle norme sopradescritte e delle altre novità a favore del comparto contenute nel Decreto-Legge, la vertenza in essere col Governo abbia intrapreso un deciso cambio di passo.


Nonostante le difficoltà dovute alla iniziale mancanza di interlocuzioni e le lungaggini dovuti ad approfondimenti tecnici ed affinamenti legislativi,

grazie al mantenimento degli impegni assunti da parte del Governo sono state fornite le prime concrete risposte alle aspettative delle imprese di autotrasporto con il rafforzamento di alcune norme vitali per l’attività quotidiana delle attività,

che ne determinano la competitività nel mercato.


Rimangono ancora sul tappeto le questioni inerenti alla revisione degli obblighi formativi per il conseguimento della CQC, alle necessarie modifiche delle norme del codice della strada soprattutto con riferimento alla sospensione breve della patente,

alla carenza di conducenti, all’istituzione del fondo strutturale di 590 milioni di euro per investimenti nella
transizione ecologica del settore.


Su tutti questi temi Confartigianato Trasporti continuerà a sollecitare il dialogo col Ministero e,

successivamente, effettuerà una valutazione complessiva anche insieme alle altre organizzazioni nazionali nell’ambito coordinamento unitario UNATRAS,

verificando l’effettivo prosieguo del confronto col Governo.

Per una disamina sulle norme introdotte si rimanda alla lettura della circolare pubblicata sulla Intranet riservata, inerente l’oggetto.

Testo DL 21 maggio 2025 n. 73

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