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Trasporto Merci – Normativa – Dimostrazione del requisito dello stabilimento – Data di scadenza del  13 maggio 2023

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L’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1055/2020 ha sostituito integralmente l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ridefinendo le condizioni relative al “requisito dello stabilimento”.

Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), salvo l’utilizzo di terminologia parzialmente differente, nulla sostanzialmente è stato modificato rispetto alla vigente disciplina.

Di conseguenza rimangono ferme anche le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità prot. n. 3 del 25 gennaio 2012, in relazione ai luoghi di conservazione della documentazione inerente all’impresa.

Relativamente alla condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f)), la nuova definizione fa riferimento all’attività amministrativa e commerciale svolta dall’impresa di trasporto nei locali cui si riferisce la lettera a) del medesimo articolo e paragrafo e all’attività di gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di stabilimento. Tale dizione, non facendo più esplicito riferimento ad una “sede operativa”, come nella versione originale regolamento (CE) n. 1071/2009, induce a ritenere che non sia più necessario – per l’impresa – indicare un luogo dove viene effettuata l’attività di natura tecnica relativa alla gestione dei veicoli, ma è sufficiente dichiarare che la gestione di cui sopra si svolge all’interno dello Stato membro di stabilimento.

Tale considerazione si riflette sul contenuto della dichiarazione relativa allo stabilimento che l’impresa deve produrre, in sede di richiesta dell’autorizzazione di accesso alla professione e in sede di aggiornamento delle condizioni per il riconoscimento del requisito dello stabilimento, in caso di imprese già iscritte al REN.

Pertanto, alla luce della prossima scadenza stabilita dal Decreto dirigenziale 8 aprile 2022, si ricorda che le imprese già titolari di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada alla data del 17 aprile 2022 (entrata in vigore del D.D. 8/4/2022), entro il 13 maggio 2023 devono dimostrare il requisito dello stabilimento presentando la dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Modello 1 bis).

Tale dichiarazione dovrà essere presentata all’Ufficio competente della Motorizzazione civile, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data del 13 maggio 2022 utilizzando l’allegato 1 bis.

Per quanto all’assolvimento del Bollo, il Ministero ha ritenuto opportuno effettuare una differenziazione tra la procedura di prima iscrizione al REN e l’adeguamento del requisito di stabilimento alle nuove prescrizioni introdotte dal Regolamento n.2020/1055. Nel primo caso l’imposta di bollo è dovuta, mentre nel secondo, trattandosi di una mera comunicazione, essa non è dovuta a meno che l’impresa non richieda anche il rilascio di certificato attestante l’iscrizione al REN. In tale ultima condizione, sarà necessario redigere la domanda sulla base dell’allegato 1-bis alla circolare in disamina ed effettuare il dovuto pagamento dell’imposta di bollo. 

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