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Terre e rocce da scavo: semplificazioni in arrivo con Decreto PNRR 3

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Il 25 febbraio 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, cd. PNRR 3, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Nel provvedimento sono contenute anche alcune novità in materia ambientale che riguardano la razionalizzazione e semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo,

con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture previste.

Nel dettaglio, l’articolo 48 la delega il ministero dell’Ambiente ad adottare, entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 13/2023 e, dunque,

entro la fine di ottobre 2023, un decreto decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo. Il decreto dispone altresì l’abrogazione dell’attuale Dpr 120/2017 dalla data di entrata in vigore del futuro Dm.

Il Regolamento dovrà, nello specifico, fare riferimento:

  • a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi  dell’articolo 184-bis del TU Ambiente, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
  • b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera  c) del TU Ambiente, di esclusione dalla  disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
  • c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
  • d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Non da ultimo dovranno essere assicurati “adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria” e garantiti controlli efficaci.

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