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Targhe prova: precisazioni del Ministero in materia di circolazione di prova dei veicoli

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Con la circolare del Ministero dell’Interno del 5 giugno 2024, la Direzione centrale della Polizia stradale ha delucidato in merito alle disposizioni relative alla circolazione di prova dei veicoli, già materia di oggetto di approfondimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare 2 maggio 2024.

La circolare in argomento precisa che in caso di circolazione di veicolo non immatricolato con autorizzazione di prova scaduta di validità, si applicano le ipotesi sanzionatorie dell’art. 93 CDS per la mancanza di immatricolazione e dell’art.193 CDS per la mancanza di copertura assicurativa.

Invece, l’impiego dell’autorizzazione in corso di validità:

  • per esigenze diverse da quelle indicate nell’art. 1, comma 3, del DL n. 121/2021;
  • da parte di soggetti autorizzati non ricompresi nell’art.1 del DPR 474/2021 (costruttori di veicoli, carrozzerie e pneumatici, sistemi o dispositivi di equipaggiamento e loro rappresentanti, commercianti di veicoli, imprese che trasferiscono su strada i veicoli, officine di riparazione, ecc.),

comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 98 CDS “circolazione di prova, per un uso diverso da quello prescritto”. L’art.98 del Codice della strada, in particolare, prevede una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro. Nel caso di più di 3 violazioni, la sanzione pecuniaria va da 173 a 694 euro ed in più scatta la sanzione accessoria della confisca del veicolo.

Circolare Ministero dell’Interno del 5 giugno 2024

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