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Polizze Catastrofali, scatta l’obbligo assicurativo

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Come noto lo scorso 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale (Dm 30 gennaio 2025, n.18, di Mef e Mimit),

che definisce le modalità attuative e operative inerenti l’obbligo, introdotto con la Legge 213/2023, di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni direttamente causati da eventi catastrofali naturali.

Tale obbligo decorre dal 31 Marzo 2025 e riguarda le Aziende tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (ad eccezione quindi di quelle agricole)

con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione nel nostro Paese.

Pereventicatastrofalisiintendono:

  • alluvione,inondazioneedesondazione;
  • sisma;
  • frana.

Oggetto dell’assicurazione sono le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile,

a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:

  • terreni;
  • fabbricato;
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali.

I limiti di indennizzo previsti dal decreto sono i seguenti:

  • la somma assicurata, per la fascia fino a 1 milione di euro di valori assicurati considerando il totale delle ubicazioni;
  • il 70% della somma assicurata per la fascia da 1 milionea 30 milioni di euro.
  • per la fascia superiore a 30 milioni di euro ovvero per le grandi imprese (oltre 150 milioni di euro di fatturato e 500 dipendenti), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione tra le parti.

Per somme assicurate sino a 30 milioni di euro, la norma prevede uno scoperto massimo fino al 15% del danno indennizzabile.

Gli indennizzi verranno calcolati come segue:

  • Secondo il valore di ricostruzione, per quanto riguarda i fabbricati (intendendosipertalel’importo necessario per laricostruzioneanuovodel fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità);
  • secondo il costo di rimpiazzo, per quanto riguarda impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali (valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato);
  • in base al costo di ripristino, in relazione ai terreni (valore necessario a sostenereicostideilavoridisgombero,bonificaeripristinodellecaratteristiche meccaniche e topografiche del terreno a una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato). Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Per lepolizze già inessere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

In base alla normativa, dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche,

anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Howden ha seguito sin dagli inizi il percorso che ha portato all’approvazione del Decreto;

i vostri abituali interlocutori rimangono a vostra completa disposizione per supportarvi nel percorso di adeguamento alle previsioni di Legge.

Howden S.p.A. howdengroup.com

Sedelegale: Via Costanza Arconati, 1 – 20135 Milano Tel. 02546791 P.IVA/CodicefiscaleIT09743130156

Broker assicurativo e riassicurativo soggetto al controllo dell’IVASS

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Alcune valutazioni:

dopo la lettura del nuovo testo del Decreto, rimangono alcuni dubbi che auspichiamo vengano chiariti nel corso delle prossime settimane e che possono essere così sintetizzati:

  1. Quali siano le implicazioni a fronte del mancato adeguamento all’obbligo;
  2. Se il periodo transitorio vale per tutte le polizze che includono una qualunque copertura per dei rischi catastrofali o tutti quelli previsti dal decreto ancorché in forma diversa da quella prevista dal decreto; nel dubbio è consigliabile utilizzareuna copertura conforme alla normativa sin da subito.
  3. Se la definizione di “Grande Impresa” possa essere estesa ai Gruppi di aziende in modo da valutare l’applicazione delle soglie del decreto a livello consolidato e nondi singola Impresa;
  4. Chi sia l’obbligato effettivo alla copertura (Proprietario o Utilizzatore anche in casodi bene di proprietà di soggetto non obbligato) e possibilità dell’uno di intervenireper conto dell’altro.

In fine le varie Compagnie attualmente hanno proposte differenti sia come impostazione, che, come tassi, pertanto, stiamo monitorando i vari contratti per verificare quali siano più convenienti nel rapporto costi/garanzie.

Riteniamo quindi consigliabile che gli interessati, nell’ottica della consulenza che forniamo all’Associazione, ci contattino per chiarimenti ed assistenza, in quanto, come spesso accade, le situazioni e le necessità degli Artigiani sono diverse e non è opportuno standardizzare le soluzioni.

Inoltre, gli stimoli che vengono dall’esterno spesso sono valutati superficialmente o addirittura vengono “girate” comunicazioni senza nessun approfondimento o peggio per interesse di chi veicola il messaggio.

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